La Corte europea, il diritto alla salute dei detenuti e il Covid-19

La Corte europea, il diritto alla salute dei detenuti e il Covid-19

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Strali è una associazione di giuristi, con base a Torino (www.strali.org), che lavora per promuovere la strategic litigation, la pratica di ricorrere su casi individuali quando venga leso un diritto fondamentale per l’affermazione di un principio di diritto a livello giurisprudenziale o legislativo. Tra i più recenti casi seguiti da Strali, con il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), due riguardano il diritto alla salute delle persone detenute, con particolare riferimento al Covid-19. Ne parliamo con l’avvocato Emanuele Ficara, che per l’associazione segue i casi di ambito penale.

 

Quali sono gli scopi e le attività di Strali, e le ragioni che vi hanno portati ad occuparvi di strategic litigation?

I due casi relativi al carcere di Torino, che riguardano il diritto alla salute in tempi di covid19, sono un buon esempio di cosa sia la strategic litigation. È una pratica di ricorso su singoli casi, mirata all’affermazione di diritti fondamentali, nata nei paesi di common law in quanto in quei sistemi il precedente diventa vincolante per tutti i casi successivi. Da noi, che siamo un paese di civil law, dove questo meccanismo non si applica, la pratica della litigation è poco nota e praticata nelle aule giudiziarie. Certo è che anche in Italia, sempre più di frequente, le sentenze del “giudice superiore” vengono prese in considerazione nella pratica come fossero precedenti vincolanti, quindi anche in Italia la pratica della strategic litigation può sicuramente avere un ruolo, anche per l’affermazione di principi a livello sovranazionale. Noi siamo la prima associazione che nasce con questo specifico scopo, nel 2018: lavoriamo per promuovere ricorsi su singoli casi, ma anche per informare su questa pratica, dato che ancora in Italia se ne parla poco. In un anno e mezzo siamo cresciuti, fino a 20 membri attivi, inclusi consulenti di diverse discipline. Operiamo in ambiti diversi, penale, dell’immigrazione, dell’ambiente e civile, con attenzione al lavoro.

 

Puoi descrivere i due casi relativi a persone detenute nel carcere torinese Lorusso e Cutugno che avete portato davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani e le ragioni che vi hanno spinto a pensare che questo ricorso avrebbe portato a dei risultati?

Sono due casi parzialmente diversi, anche se entrambi riguardano il diritto alla salute e le condizioni delle persone detenute in relazione al Covid-19. Il primo riguarda una persona detenuta che ha contratto il Covid a inizio aprile: una relazione della direzione sanitaria del carcere spiegava con chiarezza che non si sarebbe potuta garantire la sopravvivenza del detenuto se i sintomi si fossero aggravati, e quindi la stessa direzione sanitaria aveva inviato alla magistratura di Sorveglianza una richiesta di scarcerazione. Questa richiesta era molto chiara, diceva che se le condizioni si fossero aggravate, la struttura non avrebbe potuto garantire la vita del detenuto, dunque, un parere molto pregnante. C’è stato il rigetto dell’istanza da parte del magistrato, e avrebbe quindi dovuto decidere il Tribunale. Dopo un mese di silenzio, non essendoci reali vincoli di tempo per la decisione per la legge italiana anche se si trattava senza dubbio di un caso di emergenza, abbiamo pensato che le vie interne non avrebbero tutelato la persona e che fosse pertanto legittimo e necessario ricorrere alla CEDU. Quando è a rischio la vita, una dilatazione dei tempi non è accettabile. Questo primo caso nel concreto si è risolto bene, perché la persona, pur tra momenti di picco della malattia, alla fine è guarita, e dunque il procedimento si è concluso, essendone venuti meno i presupposti.

In ogni caso, è interessante l’esito, perché la CEDU ha richiesto al governo notizie certe sullo stato di salute della persona, e informazioni dettagliate sulle misure adottate per la tutela della sua salute. La risposta è stata del tutto generica, anche perché, stante la guarigione, il governo sapeva che il ricorso non sarebbe andato avanti. Tuttavia, abbiamo ancora la possibilità di presentare alla CEDU un ricorso in via principale, cioè far valere comunque l’inefficacia delle misure preventive adottate. All’articolo 2 della Convenzione, infatti, si aggiunge l’articolo 3, che tutela le persone contro i trattamenti disumani e degradanti, e c’è giurisprudenza della Corte che qualifica come degradante e disumano il trattamento di una persona detenuta in carcere non adeguatamente curata: la mancata tutela della salute è considerata un trattamento disumano. Dunque, oggi stiamo lavorando per vedere riaffermato dalla Corte questo principio di giustizia.

 

Il secondo caso riguarda sempre il carcere di Torino, dicevi però che è una situazione diversa

Sì, riguarda una persona di 70 anni detenuta nel carcere di Torino, con patologie pregresse molto gravi, anche di tipo cardiaco, per le quali il Covid-19 rappresenta un pericolo per la vita, come dice chiaramente anche l’OMS. Dunque, una situazione ad alto rischio, sia per la mancanza di misure contro il contagio, sia per il numero di persone che in quel carcere hanno contratto il Covid, nonché per il grado elevato di sovraffollamento del carcere di Torino, che è circa del 135%. In questo caso era stata presentata istanza di scarcerazione, con numerosi solleciti rimasti senza risposta; i tempi di trasmissione alla Sorveglianza della cartella clinica sono stati lunghissimi, è seguito più di un mese di silenzio da parte del magistrato e così abbiamo nuovamente deciso di procedere rivolgendoci alla CEDU, sempre in base agli articoli 2 e 3 della Convenzione, per mancata tutela della salute: non gli era stato nemmeno consegnato alcun dispositivo di protezione se non mezzo bicchiere di disinfettante!

 

Mi sembra che in questo caso ci sia stato anche un problema di burocrazia e difficoltà di accesso alla documentazione, è così?

Sì, accedere alla cartella clinica è stato faticoso, ma anche nei fascicoli della magistratura di Sorveglianza, dove si dovrebbero trovare tutte le informazioni sulla salute, si registra invece una grave carenza documentale e i dati ufficiali sulla situazione interna del carcere e relativa gestione dell’emergenza sono una chimera. Anche per questo siamo andati avanti con il ricorso: la Corte già solo tramite le sue richieste produce un effetto diretto, obbligando il Governo a rendere noti dati e protocolli gestionali.

La Corte ha risposto in tempi record, praticamente dopo meno di 24 ore già avevamo un riscontro e la richiesta al Governo non solo sullo stato di salute della persona, quanto sul contesto, le misure di prevenzione adottate, il numero di contagiati sia tra i detenuti che tra il personale, che può a sua volta veicolare il virus, anche perché le mascherine sono una rarità, per non dire dei tamponi; e questo approfondimento sul contesto per noi è importante, per avere qualcosa che valga poi un po’ per tutti e che possa essere reso pubblico. Il procedimento è in corso, la Corte attualmente ha deciso di non adottare la misura provvisoria in quanto, proprio a seguito del ricorso, il Governo ha sollecitato e ottenuto la fissazione dell’udienza avanti il Tribunale di Sorveglianza, così che la Corte di fatto demandasse nuovamente la questione ai Giudici interni, i quali però sin qui erano rimasti fermi.

 

Quali sono le vostre aspettative circa le ricadute dell’intervento del CEDU, soprattutto su questo secondo caso? E che ricadute può avere un esito positivo più in generale sul diritto alla salute e la gestione del Covid-19 in ambito penitenziario?

Innanzitutto, sarebbe già importante avere delle risposte chiare sulla gestione della pandemia in carcere, dove invece a mancare sono state sia la trasparenza sia l’efficacia: proprio per questo, infatti, abbiamo potuto ottenere una risposta dalla Corte europea. A livello di procedura, generalmente la Corte per reprimere la violazione dei diritti della Convenzione manda al Governo un monito per l’adozione di alcune misure; in questo caso poteva essere la scarcerazione, mettendo la persona ai domiciliari, per esempio, o comunque in un luogo sicuro, a minor rischio contagio. Si tratta di direttive, non di semplici raccomandazioni, che però di solito hanno un periodo di esecuzione molto lungo e sono anche spesso farraginose. Nell’ambito del Consiglio d’Europa c’è il Comitato dei ministri che si occupa di vigilare sull’esecuzione dei provvedimenti della CEDU, l’Italia ha aderito alla Convenzione ed è tenuta a rispettarla.

Tornando al caso, l’adozione della Corte di una misura provvisoria non è certamente facile, però penso che siamo sulla buona strada, anche perché le domande poste al Governo riguardano la gestione dell’emergenza sanitaria in tutto il carcere di Torino, non solo verso un singolo, e questo dimostra un reale interesse della Corte alla problematica. Del resto, sappiamo che in questi due mesi alla Corte sono pervenuti da altri paesi molti ricorsi nel merito della condizione detentiva e della gestione Covid in ambito penitenziario e noi stessi stiamo lavorando anche su un terzo caso relativo al carcere di Torino, dello stesso tipo del secondo e anche qui la Corte ha richiesto ulteriori e ancora più dettagliate informazioni al Governo. Speriamo anche in questo caso di poter fornire ulteriori notizie ancora più dettagliate.

 

Quale può essere a tuo avviso il valore e la spendibilità della litigation e del ruolo della CEDU per quanto attiene la difesa e l’esigibilità del diritto alla salute di chi è detenuto/a?

La prima cosa è la trasparenza, la CEDU rende il più possibile garantito l’accesso dei ricorrenti alla documentazione, il “rischio” di finire sotto osservazione della Corte può spingere i governi a essere maggiormente trasparenti e loro volta il governo, che deve rispondere, mette in moto un processo di trasparenza presso tutti gli enti coinvolti, fino al singolo carcere. Naturalmente, durante il procedimento la documentazione è riservata, ma poi le sentenze sono pubblicate e lì si trovano tutte le informazioni. Sono una fonte davvero interessante per capire come i vari paesi concretamente gestiscono le problematiche relative ai diritti umani. Nel merito, poi, la Corte può indicare provvedimenti concreti da adottare, perché le norme e i protocolli europei sui diritti umani devono essere comunque rispettati. Il fine della litigation in questi casi mira proprio, attraverso la proposizione del ricorso, ad adeguare il diritto interno agli standard europei.

 

Di litigation si sente parlare più in ambito anglosassone o nordeuropeo, molto meno in Italia. Perché è più difficile promuovere questo approccio da noi? Ci sono ragioni di contesto giuridico o è anche una questione culturale?

Le ragioni sono molte. La prima è quella accennata prima, la differenza tra common law e civil law, nel primo caso i ricorsi e le relative sentenze hanno un effetto più concreto perché il precedente ha impatto immediato sulle cause seguenti; da noi questa ricaduta è più debole, anche se, come detto, le sentenze dei giudici superiori sempre più diventano legge, pensiamo al ruolo della Cassazione. Allora questo va a favore di una cultura della litigation, perché avere sentenze e precedenti di un certo tipo può davvero cambiare le cose. Il processo è però lento, anche perché quest’approccio non è ben conosciuto tra i giudici e gli avvocati.

Fare strategic litigation, inoltre, non è una strada semplice, implica tempo, tra tutti i gradi di giudizio, e risorse, e molti clienti non se lo possono permettere; un singolo avvocato, da solo, fa fatica. Spesso poi interessi contingenti di udienza, pensiamo per esempio al patteggiamento, scoraggiano dal procedere. Anche per questo è nata Strali: per dare consulenza, per affiancare e sostenere gli avvocati e i clienti che vogliano intraprendere la via della difesa dei propri diritti. E anche per informare tutti che questa via esiste ed è praticabile: per questo siamo in contatto con diverse associazioni attive nell’ambito della tutela dei diritti e ci impegniamo quotidianamente attraverso un’attività di comunicazione capillare, ad esempio tramite i nostri canali social, per raggiungere l’opinione pubblica.



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