Il bonus mamma anche alle straniere
L’istituto di previdenza aveva già esteso la platea, in forza di un primo verdetto dei giudici, ma «con riserva». Ora le associazioni chiedono uno stop alle impugnazioni
Il bonus da 800 euro va concesso a tutte le mamme, anche a quelle straniere. Lo ha confermato ieri la Corte d’Appello di Milano, che ha respinto il ricorso dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale di Milano dello scorso dicembre che – accogliendo un’impugnazione presentata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), Apn e Fondazione Piccini – aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto a quelle con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di protezione internazionale. A seguito di quel primo verdetto, l’ente previdenziale guidato da Tito Boeri diffuse una circolare per ampliare la platea dei beneficiari, riservandosi però di pagare l’assegno con riserva «in relazione agli sviluppi futuri del giudizio».
UN VERDETTO, QUELLO emesso ieri che però sembra non mettere l’ultima parola alla vicenda, visto che ci sono alcuni processi ancora in corso e che l’Inps potrebbe ulteriormente ricorrere in Cassazione. Dopo la sentenza della Corte d’appello di Milano, l’istituto ha diffuso una nota in cui spiega che sta «già pagando da febbraio il premio alla nascita di 800 euro una tantum anche alle mamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno che hanno avuto un figlio, ottemperando alle sentenze dei mesi scorsi che hanno dichiarato illegittima l’esclusione delle straniere senza permesso di lungo soggiorno». Già in febbraio, però, l’Inps aveva specificato che appunto i premi sarebbero stati corrisposti «con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale».
L’Asgi mette in guardia rispetto alla possibilità che l’Inps voglia proseguire con i ricorsi, perché si porrebbero le mamme in una condizione di limbo rispetto a quanto già ricevuto: «A questo punto, visto l’esito del giudizio di appello – dichiara l’associazione – il messaggio dell’Inps resta ulteriormente confermato. Tuttavia, se l’Istituto mantenesse la “riserva” sui pagamenti e decidesse di proseguire nel giudizio, i beneficiari che hanno nel frattempo ottenuto il titolo, resterebbero in una situazione di incertezza per altri anni, fino alla decisione della Cassazione».
SECONDO L’ASGI, «LA situazione sarebbe paradossale non solo perché si tratta di una tipologia di prestazione che ha esattamente lo scopo di creare condizioni di maggiore serenità e sicurezza nel momento della nascita, ma anche perché, in questo contesto, la singola mamma avrebbe interesse a garantirsi un titolo di credito proprio (cioè una decisione del giudice che riguardi espressamente il suo caso) distinto da quello che deriva dalla decisione sulla causa collettiva». Insomma, si aprirebbe una nuova serie di contenziosi individuali, in aggiunta a quelli già in corso, con rischi di ulteriori spese a carico dell’ente di previdenza.
«In tal modo – prosegue l’organizzazione per gli studi sull’immigrazione – si perderebbe l’effetto deflattivo» che le stesse associazioni perseguivano, con il rischio di una moltiplicazione di giudizi individuali, a spese della collettività. I soggetti che hanno promosso il giudizio confidano quindi che l’Inps – anche a tutela di principi fondamentali quali la certezza del diritto e l’imparzialità dell’azione amministrativa – assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione milanese».
L’ASGI, INFINE, RICORDA CHE il diritto riguarda tutte le mamme che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e che la domanda deve essere presentata – secondo l’Inps – entro un anno dal primo maggio 2017 oppure entro un anno dal compimento del settimo mese di gravidanza se iniziato successivamente al primo maggio 2017.
Il bonus può essere richiesto all’Inps di persona o tramite enti di patronato. Si può accedere al sito Inps e scegliere nell’ordine le voci «Servizi on line», «Servizi per il cittadino», passare poi ad autenticarsi con il Pin, e infine proseguire con le opzioni «Domanda di prestazioni a sostegno del reddito» e «Premio alla nascita».
FONTE: Mirco Viola, IL MANIFESTO
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