Perché Erri De Luca deve essere assolto

Perché Erri De Luca deve essere assolto

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Il 28 gen­naio avrà ini­zio il pro­cesso a Erri De Luca, impu­tato di aver pub­bli­ca­mente isti­gato a delin­quere, indu­cendo al dan­neg­gia­mento di cose, inci­tando a vio­lare i divieti di accesso in aree di inte­resse stra­te­gico e mili­tare. L’incriminazione è con­se­guenza di una inter­vi­sta rila­sciata al quo­ti­diano Huf­fing­ton post dove lo scrit­tore par­te­no­peo ha espresso la sua “ruvida” opi­nione sulla vicenda della costru­zione della Tav in Val di Susa. Senza mezzi ter­mini ha soste­nuto che la Tav dovesse essere “sabo­tata”, men­tre le cesoie fos­sero “utili a tagliare le reti”.

La domanda veniva posta con rife­ri­mento spe­ci­fico all’arresto di due ragazzi, ma è vero che le con­si­de­ra­zioni dell’intervistato erano rife­rite in gene­rale alla lotta dei No Tav. Dopo que­sta inter­vi­sta – ma anche in pre­ce­denza – alcuni atti di sabo­tag­gio sono stati com­piuti da atti­vi­sti del movi­mento No Tav, riven­di­can­done, in certi casi, il valore “sim­bo­lico”. Da qui l’incriminazione.

Si può non essere per nulla d’accordo con quanto soste­nuto nell’intervista, rite­nere per­sino peri­co­lose o con­tro­pro­du­centi le affer­ma­zioni ripor­tate, ma evi­den­te­mente non è que­sto quel che può rile­vare in sede pro­ces­suale. La vera que­stione tra­scende di gran lunga la vicenda in sé, coin­vol­gendo pie­na­mente la nostra con­ce­zione di demo­cra­zia. In gioco sono, da un lato, i con­fini alla libertà di mani­fe­sta­zione del pen­siero, dall’altro e paral­le­la­mente, l’ambito dei reati d’opinione che l’abuso di tale libertà san­ziona. Que­stioni vera­mente di fondo del nostro vivere civile. Appare oppor­tuno, allora, chia­rire anzi­tutto il qua­dro dei prin­cipi costi­tu­zio­nali coin­volti per veri­fi­care poi come que­sti si spe­ci­fi­cano nel caso concreto.

La nostra Costi­tu­zione richiama un solo limite espresso che può opporsi alla libertà di mani­fe­stare il pro­prio pen­siero, quello del “buon costume”. Limi­ta­zioni ulte­riori pos­sono aggiun­gersi, ma – come è scritto nel più noto sag­gio sul tema – «sono solo quelle che in via di stretta inter­pre­ta­zione ed espli­ca­zione delle for­mule pos­sano dirsi san­cite dalla carta costi­tu­zio­nale» (così Carlo Espo­sito nel lon­tano 1958). Anche la Corte costi­tu­zio­nale, nella sua pur oscil­lante giu­ri­spru­denza, non ha mai avuto dubbi nel rite­nere che le limi­ta­zioni alla libertà di mani­fe­stare il pro­prio pen­siero «devono tro­vare fon­da­mento in pre­cetti e prin­cipi costi­tu­zio­nali» (così la sen­tenza 9 del 1965). In que­sta pro­spet­tiva il prin­ci­pale limite alla libertà di opi­nione è legata alla neces­sità di tute­lare un prin­ci­pio altret­tanto – se non ancor più – impor­tante per il nostro sistema di valori costi­tu­zio­nali: la dignità della per­sona. Da qui l’illegittimità di tutte quelle espres­sioni di natura offen­siva dell’onore altrui e la sicura legit­ti­mità – anzi neces­sa­rietà – della pre­vi­sione dei reati di dif­fa­ma­zione e ingiu­ria posti a pro­te­zione di un valore costi­tu­zio­nale fondamentale.

Vi sono poi altre figure più con­tro­verse. Quando il reato di vili­pen­dio che può essere fatto valere come limite alle opi­nioni espresse è posto per tute­lare non la per­sona, ma le isti­tu­zioni repub­bli­cane o i sim­boli nazio­nali (la ban­diera). Figure a sé, infine, sono quelle col­le­gate alla disci­plina del segreto: in alcuni spe­ci­fici casi il limite alla libera mani­fe­sta­zione del pen­siero può tro­vare fon­da­mento dalla neces­sità di tute­lare gli inte­ressi “supremi” della nazione.

Secondo molti a quest’elenco è neces­sa­rio aggiun­gere altri due tipi di limi­ta­zioni, legate alla ripu­gnanza dell’opinione per la coscienza demo­cra­tica, ovvero alla tutela dell’ordine pub­blico. Nel primo caso si ritiene legit­timo per­se­guire chi incita all’odio raz­ziale, al geno­ci­dio, al fem­mi­ni­ci­dio, chi inneg­gia a ideo­lo­gie con­tra­rie all’ordinamento demo­cra­tico (l’apologia di fasci­smo). In altri ordi­na­menti – è noto – è reato soste­nere le aber­ranti tesi dei nega­zio­ni­sti. Nel secondo caso rien­trano le varie ipo­tesi di isti­ga­zione a delin­quere. È noto che que­sti due ultimi casi sono assai con­te­stati. In molti riten­gono che non si deb­bano per­se­guire penal­mente né le opi­nioni ripu­gnanti, né le opi­nioni che si pon­gano in con­tra­sto con un valore costi­tu­zio­nal­mente assai inde­ter­mi­nato com’è quello di ordine pub­blico. Non la puni­zione, ma la con­vin­zione, l’educazione, il dibat­tito pos­sono “repri­mere” e iso­lare le opi­nioni igno­bili o quelle peri­co­lose (sem­pre che – come subito vedremo – le parole pro­nun­ciate non si tra­du­cano in azione ovvero com­mis­sione diretta del fatto-reato). D’altronde a fronte di un troppo vago pre­cetto costi­tu­zio­nale da tute­lare (“ripu­gnanza” demo­cra­tica dell’opinione o tutela dell’ordine pub­blico) sem­bra dove­roso far sem­pre pre­va­lere il prin­ci­pio — ben defi­nito in costi­tu­zione all’articolo 21 — della libertà di mani­fe­stare il pro­prio pensiero.

Que­sto in sin­tesi il qua­dro dei limiti alla libertà del pen­siero. Può util­mente aggiun­gersi che le diverse ipo­tesi non si pon­gono tutte su un mede­simo piano: godono, invece, di un diverso grado di inten­sità a seconda del prin­ci­pio costi­tu­zio­nale che cia­scuna di esse tutela. Men­tre mas­sima dev’essere la pro­te­zione for­nita alle offese all’onore altrui, poi­ché garan­ti­scono il prin­ci­pio fon­da­men­tale della dignità della per­sona, più bilan­ciata deve essere quella giu­sti­fi­cata dalla neces­sità di pro­te­zione di prin­cipi costi­tu­zio­nali meno defi­niti e che potranno rive­larsi spesso reces­sivi di fronte al prin­ci­pio di libertà del pensiero.

Il caso dell’istigazione rien­tra tra que­sti ultimi. Secondo la giu­ri­spru­denza sia ordi­na­ria (ad esem­pio, Cas­sa­zione n. 40552 del 2009) sia costi­tu­zio­nale (ad esem­pio la sen­tenza n. 65 del 1970) non basta che l’istigazione sia for­mu­lata, poi­ché in tal caso si avrebbe una legit­tima mani­fe­sta­zione del pen­siero, ciò che appare deci­sivo è che essa, per le sue moda­lità, risulti essere stata con­cre­ta­mente ido­nea a pro­vo­care la vio­la­zione delle norme penali e la com­mis­sione dei delitti. Ciò vuol dire che deve essere dimo­strata la diretta con­nes­sione tra le parole pro­nun­ciate e le azioni cri­mi­nose conseguenti.

A me sem­bra che que­sto sia il punto deci­sivo per orien­tarsi nella con­tro­versa vicenda Erri De Luca. Il merito delle opi­nioni espresse dallo scrit­tore non pos­sono essere sin­da­cate da nes­sun giu­dice, in nes­sun tri­bu­nale, coperte come sono da una garan­zia costi­tu­zio­nale fon­da­men­tale che assi­cura la libertà di mani­fe­stare qua­lun­que opi­nione (anche la più radi­cale o – al limite – sovversiva).

Nel caso di spe­cie, inol­tre, nes­suna offesa alle per­sone può essere fatta valere, tant’è che non si tratta certo di un pro­cesso per dif­fa­ma­zione o ingiu­ria, né sono in discus­sione gli altri casi in cui può esservi una più o meno legit­tima limi­ta­zione delle opi­nioni (vili­pen­dio alle isti­tu­zioni, vio­la­zione di un segreto di stato). Chi volesse con­dan­nare lo scrit­tore napo­le­tano ha una sola via: dovrebbe dimo­strare la con­nes­sione tra le parole pro­nun­ciate e le azioni cri­mi­nose per­pe­trate in con­se­guenza imme­diata e diretta dell’intervista. Una via imper­via, una prova dia­bo­lica. Non suf­fra­gata dai fatti conosciuti.

Infatti, è noto che già da tempo, ben prima dell’intervista incri­mi­nata, azioni di taglio delle reti di pro­te­zione dei can­tieri e altre azioni penal­mente rile­vanti sono state poste in essere in Val di Susa come forme di pro­te­sta estrema. Azioni con­dan­na­bili, ma certo non ricon­du­ci­bili all’istigazione di De Luca, il quale ha espresso la sua discu­ti­bile opi­nione con rife­ri­mento pro­prio a tali fatti. Dopo l’intervista altre azioni ana­lo­ghe sono state com­piute. Siamo dun­que in pre­senza di sog­getti che hanno adot­tato da tempo moda­lità di oppo­si­zione poli­tica che pre­vede anche azioni di vio­la­zione di leggi rite­nute ingiu­ste. Un’enorme que­stione che riguarda le forme legit­time del con­flitto in una demo­cra­zia costi­tu­zio­nale. Una discus­sione che dovrebbe essere affron­tata con serietà, in primo luogo tanto dal movi­mento No Tav, quanto dalle isti­tu­zioni demo­cra­ti­che. Ma ciò con l’intervista al Huf­fing­ton post non c’entra nulla. Per que­sto Erri De Luca dovrebbe essere assolto, men­tre la poli­tica dovrebbe tor­nare ad incon­trarsi in Val di Susa.


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