L’Unione Europea contro il “turismo del welfare”

L’Unione Europea contro il “turismo del welfare”

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A seguito di un ricorso presentato da un tribunale tedesco, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che «i cittadini dell’Unione economicamente inattivi che si recano in un altro stato membro con l’unico fine di beneficiare di un aiuto sociale possono essere esclusi da talune prestazioni sociali». E ha stabilito dunque che i paesi dell’Unione Europea non sono obbligati a garantire certe prestazioni sociali ai cittadini di altri stati membri che si trovino sul loro territorio e che siano economicamente inattivi, cioè disoccupati e non alla ricerca di un lavoro. Tradotto: se sono disoccupato, non ho intenzione di cercare lavoro e decido di emigrare nel Regno Unito – per esempio – solo per avere un sussidio di disoccupazione, il Regno Unito può negarmelo.

Il caso specifico su cui la Corte europea si è pronunciata riguarda due persone di nazionalità rumena, una donna di 25 anni e il figlio di 10, che si sono viste negare in Germania alcune prestazioni assicurative di base e che hanno presentato ricorso. La situazione della donna era questa: si trovava in Germania da più di tre mesi e da meno di cinque anni, era disoccupata, non era alla ricerca di un lavoro, non aveva i mezzi per mantenersi e abitava presso la sorella, che provvedeva al sostentamento suo e del figlio. La donna percepiva dei sussidi tra cui quello per i figli a carico (184 euro mensili), ma si era vista negare delle prestazioni del welfare di base per cui aveva fatto richiesta.

La direttiva “cittadino dell’Unione” dice che lo stato membro ospitante «non è tenuto ad erogare una prestazione sociale durante i primi tre mesi di soggiorno» e anche che quando la durata del soggiorno è superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni il diritto di soggiorno è subordinato alla condizione che le persone economicamente inattive dispongano di risorse proprie sufficienti. Questo «per impedire che cittadini economicamente inattivi utilizzino il sistema di protezione sociale dello Stato ospitante per finanziare il proprio sostentamento». Nel caso specifico, la donna non poteva rivendicare il diritto al permesso di soggiorno e, dunque, a «una parità di trattamento con i cittadini dello stato membro ospitante». In discussione erano comunque le cosiddette “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” (quelle assistenziali, insomma).

La sentenza della Corte (in cui si ribadisce comunque che non si tratta di una sentenza contro la libera circolazione delle persone) è arrivata in un momento in cui in diversi stati dell’UE – in particolare nel Regno Unito – si discute proprio del cosiddetto “turismo del welfare”. David Cameron, insieme ai governi di Olanda, Austria e Germania, già nel 2013 aveva inviato una lettera alla Commissione europea in cui chiedeva maggiori controlli e sanzioni «efficaci» contro chi abusa della libertà di movimento e sottraeva in modo irregolare risorse al welfare dei paesi ospitanti. David Cameron ha dunque accolto con favore la sentenza dell’UE.

 



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