Liberazione speciale? Dipende dal giudice

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Caro mani­fe­sto, siamo i dete­nuti del car­cere di Rebib­bia nuovo com­plesso e stu­denti in Giurisprudenza del «Gruppo Uni­ver­si­ta­rio Libertà di Stu­diare» iscritti all’Università La Sapienza.

Scri­viamo que­sta let­tera sicuri di rap­pre­sen­tare sen­ti­menti e aspet­ta­tive di migliaia di dete­nuti di tutte le car­ceri ita­liane. Vogliamo innan­zi­tutto rin­gra­ziare per l’attenzione che la vostra testata riserva alla popo­la­zione dete­nuta volta a miglio­rare le con­di­zioni di vita di noi reclusi, e però men­tre voi vi impe­gnate, a noi dete­nuti non viene con­cesso nean­che quello che la legge pre­vede e che alle­vie­rebbe la nostra pena.

La legge 10/2014 che ha con­ver­tito il decreto 146/2013 sta cau­sando enormi dispa­rità di trat­ta­mento e dise­gua­glianze disa­strose. Ogni magi­strato di sor­ve­glianza sta dando una sua per­so­nale inter­pre­ta­zione all’interno dello stesso Tri­bu­nale. Del tema, come da alle­gata inter­ro­ga­zione al mini­stero di Giu­sti­zia da parte del vice pre­si­dente della Camera on. Roberto Gia­chetti, sono state inte­res­sate tutte le auto­rità com­pe­tenti ma ad oggi, nes­suna rispo­sta con­creta è stata atti­vata.
La que­stione con­si­ste nel fatto se deb­bano essere con­cessi i giorni di libe­ra­zione spe­ciale anche a quei dete­nuti inclusi nell’art. 4 bis dell’Ordinamento peni­ten­zia­rio — il 75% della popo­la­zione reclusa — che la legge 10/2014 ha escluso ma che il decreto 146/2013 com­pren­deva, dete­nuti che però ave­vano fatto richie­sta per avere con­cessi i giorni al magi­strato di sor­ve­glianza durante la vigenza del decreto. Mol­tis­simi auto­re­voli costi­tu­zio­na­li­sti sosten­gono che gli effetti di chi ha fatto la richie­sta men­tre il decreto era in vigore sono fatti salvi, e che la legge si applica dal momento in cui è appro­vata.
Alcuni magi­strati danno que­sta inter­pre­ta­zione in osse­quio alla legge n. 400/1988 (art, 15) per cui hanno con­cesso i giorni di liberazione spe­ciale inte­gra­tiva (30 in più per ogni seme­stre) a tutti quelli che ne ave­vano fatto domanda prima della pub­bli­ca­zione della legge di con­ver­sione n. 10 del 21 feb­braio 2014. Altri magi­strati invece sosten­gono che la legge tra­volge gli effetti del Dl anche se richie­sti prima e così non danno i giorni. Anche que­sti però in vigenza di decreto li ave­vano dati, senza tra l’altro rispet­tare l’ordine di pre­sen­ta­zione di domanda ma valu­tando l’urgenza, cioè il fatto che i giorni asse­gnati por­ta­vano a fine pena i dete­nuti, ammet­tendo così che in vigenza di decreto lo stesso andava appli­cato, ma non per tutti e non in ordine cro­no­lo­gico. Se alcuni magi­strati di Sor­ve­glianza non fos­sero stati «lenti» entro 60 giorni avreb­bero avuto la pos­si­bi­lità di esple­tare per intero il loro lavoro, cosa che alcuni magi­strati, più solerti, hanno fatto.
Nella stessa cella dete­nuti con reati gravi, omi­ci­dio, reati di mafia, hanno avuto gli arre­trati dei giorni di liberazione anti­ci­pata spe­ciale, per­ché hanno avuto la «for­tuna» di avere come magi­strati di sor­ve­glianza quelli che inter­pre­tano che gli effetti sono fatti salvi, e invece dete­nuti per rapina aggra­vata per l’utilizzo di «spray al pepe­ron­cino» si sono visti negare i giorni per­ché la sorte gli ha dato magi­strati di sor­ve­glianza che inter­pre­tano che gli effetti sono tra­volti dalla legge.
I dete­nuti del 4 bis, come detto prima, sono il 75% della popo­la­zione car­ce­ra­ria ita­liana quindi il prov­ve­di­mento di legge che ha susci­tato così tanto cla­more è quasi del tutto inu­tile oltre che anti­co­sti­tu­zio­nale.
E’ vera­mente incre­di­bile come in que­sto caso si possa affi­dare la pro­te­zione di un diritto fon­da­men­tale qual è la libertà, garan­tita con riserva di legge costi­tu­zio­nale, al libero arbi­trio o alla libera valu­ta­zione o alla per­so­nale sen­si­bi­lità del sin­golo magi­strato di sor­ve­glianza, senza che possa esserci una uni­voca giu­sta valu­ta­zione come prin­ci­pio di ugua­glianza dei cit­ta­dini di fronte alla legge vor­rebbe.
Voi potete aiu­tarci, inter­ve­nire, accen­dendo i riflet­tori sul tema, per­ché a tutti i dete­nuti possa essere con­cesso il bene­fi­cio della liberazione anti­ci­pata spe­ciale come è opi­nione dei costi­tu­zio­na­li­sti, che lo hanno riba­dito in occa­sione di un recente con­ve­gno dell’Associazione Ita­liana dei costi­tu­zio­na­li­sti tenu­tosi presso il Tea­tro interno al Car­cere di Rebib­bia, noi dete­nuti siamo impo­tenti!
Oltre 20.000 dete­nuti potreb­bero avere con­cesso il bene­fi­cio che sarebbe per i reclusi di lungo corso al mas­simo di 180 giorni, che sono tan­tis­simi per­ché rubati all’amore della fami­glia e alla vita, senza con­tare che sareb­bero tanti giorni in meno da risar­cire ai dete­nuti, così come ha sen­ten­ziato la Corte dei diritti dell’uomo di Stra­sburgo di cui al prov­ve­di­mento risar­ci­to­rio interno in que­sti giorni in rati­fica alle Camere.
Siamo sicuri che la vostra sen­si­bi­lità verso i più deboli anche que­sta volta tro­verà la giu­sta atten­zione e nel rin­gra­ziarvi inviamo distinti saluti. Con stima e fiducia.



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