Droghe, eseguire o no una pena incostituzionale?

Droghe, eseguire o no una pena incostituzionale?

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Per coprire l’indecenza della legi­sla­zione penale di favore accor­data ai col­letti bian­chi, la mag­gio­ranza for­za­le­ghi­sta che ci ha gover­nato negli anni scorsi si è acca­nita con­tro l’emarginazione sociale, pro­du­cendo una serie di norme repres­sive insen­sate che hanno costretto la Con­sulta a inter­ve­nire per ripor­tare l’ordinamento alla lega­lità costi­tu­zio­nale. Gra­zie alla Con­sulta sono stati can­cel­lati, tra l’altro, lo smi­su­rato aggra­va­mento di pena per i reci­divi, l’aggravante della «clan­de­sti­nità» per gli immi­grati e, da ultimo, le pene irra­gio­ne­voli pre­vi­ste dalla Fini/Giovanardi per le cosid­dette dro­ghe leg­gere. Ma intanto, nelle more dell’intervento risa­na­tore della Corte costi­tu­zio­nale, sono pas­sate in giu­di­cato le con­danne pro­nun­ciate in base alle norme illegittime.

È nato così il pro­blema se da que­ste con­danne defi­ni­tive deve essere eli­mi­nata la parte di pena ille­git­tima oppure se il con­dan­nato deve scon­tare l’intera pena. La solu­zione del pro­blema sem­bre­rebbe ovvia, essendo evi­dente che finire in car­cere per scon­tare una pena com­mi­nata da una legge che la Corte costi­tu­zio­nale ha dichia­rato ille­git­tima, è una inac­cet­ta­bile ini­quità, che urta il più ele­men­tare senso di giustizia.

Ma, come si sa, nelle prassi giu­di­zia­rie il senso di giu­sti­zia non sem­pre rie­sce a pre­va­lere sui tra­di­zio­nali for­ma­li­smi, sic­ché tra i nostri giu­dici è nato un con­tra­sto. Alcune sen­tenze, richia­man­dosi «all’insieme dei prin­cipi costi­tu­zio­nali che rego­lano l’intervento repres­sivo penale», riten­gono che non sia «costi­tu­zio­nal­mente giu­sta, e per­ciò ese­gui­bile, anche sol­tanto una fra­zione della pena, se essa con­se­gue all’applicazione di una norma con­tra­ria a Costi­tu­zione».
Altre sen­tenze oppon­gono a que­ste ragioni di giu­sti­zia la tra­di­zio­nale «intan­gi­bi­lità del giu­di­cato», per cui in sede di ese­cu­zione non si potreb­bero ritoc­care le pene irro­gate con con­danne definitive.

Su que­sto con­tra­sto si pro­nun­cerà il pros­simo 29 mag­gio la corte di cas­sa­zione che dovrà dire, a sezioni unite, quale dei due orien­ta­menti sia quello giu­sto. È auspi­ca­bile e pre­ve­di­bile che i giu­dici di piazza Cavour, se non se ne lave­ranno le mani rimet­tendo la que­stione alla Con­sulta, diano la pre­va­lenza alle esi­genze di giu­sti­zia iscritte nella Costituzione.

Ma c’è da chie­dersi: nel frat­tempo che fa la politica?

Sono pas­sati più di tre mesi dalla deci­sione che ha can­cel­lato la Fini/Giovanardi, ci sarebbe stato tutto il tempo per eli­mi­nare dalle con­danne da ese­guire il sovrap­più di pena irro­gato in base a que­sta legge insen­sata. Invece si è ema­nato un decreto legge per rimo­du­lare le tabelle, in cui si è ten­tato di rein­tro­durre per vie tra­verse le pene dichia­rate ille­git­time. Il ten­ta­tivo è fal­lito, ma ne è rima­sta trac­cia nel pre­am­bolo del decreto, dove si sot­to­li­nea che la Fini-Giovanardi è stata boc­ciata dalla Con­sulta non per la «ille­git­ti­mità sostan­ziale delle norme oggetto della pro­nun­cia» ma per la vio­la­zione dell’art. 77 della Costi­tu­zione. Come se il prin­ci­pio costi­tu­zio­nale di stretta lega­lità del reato e delle pene, possa essere degra­dato a vuoto for­ma­li­smo e non sia invece il primo pre­si­dio della libertà personale.

Non mera­vi­glia il tipo di cul­tura del cen­tro destra, ma pre­oc­cupa lo spi­rito subal­terno con cui l’alleato Pd la subi­sce. Alla camera la mag­gio­ranza di governo ha boc­ciato un emen­da­mento di Sel che risol­veva il pro­blema delle con­danne pas­sate in giu­di­cato e al senato è stato nomi­nato rela­tore pro­prio Gio­va­nardi, il prin­ci­pale respon­sa­bile dell’illegalità accer­tata dalla Corte costituzionale.

Di que­sto discu­te­remo mer­co­ledì 14 mag­gio 2014 a Roma alle 15 nella Sala di S. Maria in Aquiro, piazza Capranica,72.

Dos­sier Fini-Giovanardi su www?.fuo?ri?luogo?.it


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