Stop alle “manette facili”, primo passo in parlamento

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Roma – Stop alle ‘manette facili’ per chi e’ in attesa di giudizio. Con l’ok dell’aula della Camera le modifiche al codice di procedura penale in materia custodia cautelare muovono i primi passi in attesa che si pronunci anche il Senato in secondo lettura. La Camera interviene sul carcere preventivo modificando le norme sulle misure cautelari. L’obiettivo e’ restituire natura di ‘extrema ratio’ alla carcerazione preventiva, rendendo piu’ stringenti i presupposti e le motivazioni e ampliando al contrario le misure alternative. Niente prigione, ad esempio, se in corso di processo basteranno il divieto di esercitare una professione e il ritiro del passaporto o l’obbligo di dimora.

Ecco, in sintesi, le principali novita’.

CARCERE EXTREMA RATIO. Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potra’ essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto e’ oggi, potranno pero’ applicarsi cumulativamente. Carcere o arresti domiciliari off-limits, invece, quando si ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell’esecuzione della pena.

GIRO DI VITE SU PRESUPPOSTI. Per giustificare il carcere e le altre misure cautelari il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovra’ essere soltanto concreto (come e’ oggi) ma anche ‘attuale’.

Ecco cos’altro prevede il testo sulla nuova custodia cautelare approvato dall’aula della Camera e che ora passera’ al Senato.

VALUTAZIONE STRINGENTE. Il giudice non potra’ piu’ desumere il pericolo solo dalla semplice gravita’ del delitto. Per privare della liberta’ una persona, oltre che su modalita’ e circostanze della condotta, l’accertamento dovra’ basarsi sugli elementi che qualificano la personalit a’ dell’imputato o indagato, quali i precedenti, i comportamenti antecedenti e susseguenti, etc.

MOTIVAZIONE ARTICOLATA. Gli obblighi di motivazione si intensificano. Il giudice che dispone la cautela non potra’ infatti piu’ limitarsi a richiamare ‘per relationem’ gli atti del pm ma dovra’ dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.

MISURE INTERDITTIVE PIU’ EFFICACI. Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (come la sospensione della potesta’ dei genitori o il divieto di esercitare attivita’ professionali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.

Di seguito le altre misure del testo sulla nuova custodia cautelare approvato dall’aula della Camera e che ora passera’ al Senato.

REATI GRAVI E DI MAFIA. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneita’ della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione, etc.) vale invece una presunzione relativa: si applica il carcere a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.

CONTROLLI RAFFORZATI. Cambia in profondita’ la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale del riesame avra’ 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovra’ inoltre annullare l’ordinanza liberando l ‘accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi piu’ certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione.

MONITORAGGIO PARLAMENTO. Ogni anno, entro fine gennaio, il governo presentera’ alle Camere una relazione arricchita da statistiche sull’applicazione delle misure cautelari personali. La relazione dovra’ indicare per ogni tipologia anche l’esito dei relativi procedimenti. (DIRE)

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