La tecnica confusa del legislatore

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A poco più di sei mesi dalla sua approvazione, la riforma del mercato del lavoro, nota come «Riforma Fornero», sembra destinata a sparire presto di scena dall’ordinamento positivo delle leggi statali: tutte le diverse coalizioni prossime a presentarsi al giudizio degli elettori, senza esclusioni, ne promettono il cambiamento, seppur in direzioni diverse, ma comunque nel segno del superamento di un passaggio già  da archiviare. Ed è davvero bizzarro che, in un così breve arco di tempo, dal consenso largamente maggioritario riportato in Parlamento lo stesso testo diventi a sua volta l’obbiettivo comune dei rispettivi programmi elettorali.
Ma questa bizzarria ci consegna forse proprio la cifra che consentirà  in futuro di leggere meglio il significato storico-politico della Riforma Fornero: quello di una forzatura, nemmeno troppo meditata, ritenuta però necessaria, nel completamento di un quadro che negli anni era andato via via disegnandosi. Una forzatura imposta in nome della crisi economica e delle richieste dell’Europa, almeno nel senso in cui le si era volute leggere, ma che intanto è riuscita a cogliere l’obbiettivo che da più di un decennio ci si era posto, sembrando sino al giorno prima irraggiungibile: l’attacco all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e, con esso, al diritto del lavoro, peraltro già  ampiamente stravolto da plurimi passati interventi e, infine, dall’articolo 8 della legge n. 148/2011.
Il bersaglio è stato centrato. E, se è consentito formulare un pronostico, sarà  questo il primo (forse l’unico?) motivo per cui in un futuro nemmeno così lontano ci si ricorderà  della Riforma Fornero: perché di tutti quelli che la norma dichiaratamente si proponeva (la lotta al precariato, l’ampliamento degli ammortizzatori sociali, l’incentivo all’occupazione giovanile), l’obbiettivo della generalizzazione della cosiddetta «flessibilità  in uscita», con il superamento della barriera dell’articolo 18, resta intanto l’unico realizzato, ma soprattutto, quello investito del maggior significato politico, consistente nell’abbandono di tutto un sistema di tutele e di garanzie che assistevano il lavoro subordinato.
La Riforma Fornero passa da subito all’esame degli operatori e deve essere interpretata ed applicata nelle aule dei tribunali; la sua forza d’impatto si misura anche dalla pronta reazione messa in campo con la pubblicazione di due volumi appena usciti che ne analizzano il testo: l’uno, redatto per lo più da docenti universitari e avvocati; l’altro, per lo più da giudici (Rapporto di lavoro ed ammortizzatori sociali dopo la legge n. 92/2012, Ediesse, eLa legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero): un’analisi ragionata, Magistratura democratica). «Istruzioni per l’uso» di un testo normativo ambizioso ma tecnicamente scadente che sta dando vita nei vari uffici giudiziari a dispute interpretative e soprattutto ad esiti contrastanti e ancora – chissà  per quanto tempo – incerti.
Non per caso, dunque, in entrambi i testi si è proceduto a più voci, provvedendo a sezionare la legge e ad isolare i suoi ambiziosi fronti di intervento, evidenziando i tanti profili problematici, nel tentativo di suggerire soluzioni interpretative ragionevoli e conformi ad un quadro costituzionale ancora invariato, che continua a vedere nell’articolo 41 della Costituzione il limite alle priorità  delle ragioni dell’economia e dell’impresa.
Un lavoro reso tanto più necessario, ora che il legislatore del 2012 – nonostante il rumore della propaganda – non ha affatto messo in atto la Grande Riforma. Anzi, sotto il vessillo della modernità , ha proiettato il mondo del lavoro «verso un futuro che sa di antico», come lo definisce Umberto Romagnoli nella Postfazione all’analisi di Magistratura democratica: lasciando intatto il grande supermarket dei contratti di lavoro precari, ed anzi liberalizzando l’accesso al contratto a termine per la durata (non di pochi giorni, ma) di un anno e limitandosi a offrire ragioni di mera convenienza per la scelta dello schema del lavoro subordinato, aggiustando i coefficienti contributivi. Insomma, lungi dal fare chiarezza e di procedere nel senso dell’unificazione e della semplificazione, la Riforma ha espresso sì delle linee di tendenza, ma lasciando anche in questo caso – del tutto fideisticamente – che sia semmai il mercato ad autoregolarsi.
E ancora: il legislatore del 2012, nell’urgenza di travolgere la barriera dell’articolo 18 dello Statuto, non ha saputo far di meglio che entrare a squassare la pulizia e il rigore della norma pensata nel 1970, andando a moltiplicare le discipline sanzionatorie del licenziamento illegittimo e riservando la reintegra nel posto di lavoro solo alle ipotesi di violazione di legge ritenute più gravi.
Per scongiurare allora il concreto rischio non solo del totale caos nell’applicazione delle singole norme, ma soprattutto di un definitivo affossamento della fiducia nella giustizia del lavoro di saper continuare a creare diritto, inteso come sistema di regole valide per tutti al di là  della soluzione del singolo caso, sono gli stessi operatori che si fanno carico di un compito «di servizio»: nella consapevolezza che, per scongiurare i reiterati tentativi di questi ultimi anni di marginalizzare e svilire la giustizia del lavoro, serve in prima battuta l’impegno consapevole e «militante» di tutti coloro che sono chiamati a realizzarla.

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MATERIALI

Istruzioni per l’uso

Per una analisi ragionata
della Riforma Fornero:
A. Allamprese, I. Corraini, L. Fassina
(a cura di),
«Rapporto di lavoro e ammortizzatori
sociali dopo la legge n. 92/2012»,
pubblicato da Ediesse,
con Prefazione G. Epifani ed Introduzione
di P. Alleva e B. Veneziani,
in libreria dal 9 gennaio
acquistabile on line
al seguente indirizzo:
www.ediesseonline.it
catalogo/saggi/
rapporto-di-lavoro-e-ammortizzatori-
sociali;

F. Amato, R. Sanlorenzo (a cura di)
«La legge n. 92 del 2012
(Riforma Fornero): un’analisi ragionata»,
con Postfazione di U. Romagnoli,
liberamente scaricabile dal sito
www.magistraturademocratica.it


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