Privacy a scuola, ecco il decalogo del garante
ROMA — Si possono scattare foto durante le recite, ma c’è bisogno del consenso per pubblicarle sui social network. Scrutini e voti sono pubblici ma non si possono mettere online i nomi degli studenti le cui famiglie non pagano la mensa. Sì ai cellulari sui banchi per registrare le lezioni, ma con l’ultima parola che spetta all’istituto. Sono alcune delle dieci regole raccolte nel vademecum “La privacy a scuola”, pubblicato dal garante sul proprio sito ieri, giorno dei primi ritorni in classe. Lo scopo? Secondo l’Autorità presieduta da Antonello Soro «dare a professori, studenti e genitori, in base ai provvedimenti già adottati e ai pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di protezione dei dati personali». Un’antologia, insomma, che detta cosa è lecito e cosa non è lecito fare e che punta a tenere lontano dalle lezioni episodi di bullismo e di pubblica gogna. Ricordando, anche, le sanzioni e i reati in cui si può incorrere.
Si parte dai compiti in classe: l’insegnante può assegnare temi che riguardino il mondo personale, ma se letti in aula deve stare attento a non nuocere alla riservatezza. Sull’uso di telefonini e tablet decide sempre la scuola, ma è comunque vietato diffondere video e immagini senza il consenso degli interessati. Un comportamento che, se lede la dignità , può portare a sanzioni disciplinari e multe, come a commettere veri e propri reati. Durante recite e gite si possono girare video o scattare foto, ma l’uso deve rimanere nella cerchia degli amici. Vietato poi pubblicare sul sito della scuola il nome delle famiglie in ritardo con il pagamento della retta o della mensa, o degli studenti che vi accedono gratis perché a basso reddito: ai singoli ci si rivolge con comunicazione individuale, mentre quelle pubbliche devono essere il più possibile generali. Per salvaguardare la trasparenza nella gestione delle risorse, invece, gli interessati possono consultare i documenti amministrativi.
Come stabilito dal ministero dell’Istruzione sempre pubblici devono essere i voti, gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato, ma bisogna fare attenzione a non diffondere informazioni sulle condizioni di salute: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dai portatori di handicap, per esempio, non va inserito nei tabelloni ma deve essere indicato solo nell’attestato dello studente. Sul futuro di iscrizioni e registri online, come per la pagella elettronica, il Garante dà una raccomandazione: quella di inserire, nei provvedimenti attuativi del ministero, misure di sicurezza che proteggano i dati da furti e manipolazioni. Controllo anche sulle telecamere di sorveglianza: quelle installate nelle scuole devono essere segnalate da cartelli e funzionare solo negli orari di chiusura; quelle all’esterno devono avere una visuale limitata e le riprese devono essere cancellate dopo 24 ore. Per agevolare l’orientamento e l’inserimento professionale, poi, su richiesta degli studenti le scuole possono dare a pubbliche amministrazioni e aziende i dati dei ragazzi. L’attività di ricerca in classe attraverso i questionari, invece, è consentita solo se le famiglie sono state prima informate sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati e se hanno acconsentito all’iniziativa. Mentre sempre le scuole devono dire quali dati raccolgono e perché.
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