FIAT. «La sentenza restituisce un diritto»

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 Emilia Recchi è avvocato del Foro di Roma, fa parte del collegio difensivo della Fiom nazionale nella causa contro la Fiat e, come gli altri colleghi del collegio, è una componente della Consulta Giuridica della Fiom. Le abbiamo chiesto una prima considerazione sulla sentenza di sabato e sulle sue possibili conseguenze.

Possiamo dare ora un giudizio più ponderato sulla sentenza di Torino?
In assenza delle motivazioni (che saranno rese note entro 60 giorni, ndr), possiamo dire con certezza che il giudice, accogliendo una delle due domande del ricorso, ha qualificato come antisindacale il comportamento della Fiat,­ a seguito del quale la Fiom è stata estromessa dallo stabilimento di Pomigliano. Ovvero la tesi di fondo che noi sostenevamo in questa causa.
Da questo punto di vista, la Fiom riavrebbe tutti i diritti di agibilità  interna allo stabilimento?
Esattamente. I diritti di assemblea, i permessi, il diritto di costituire una rappresentanza sindacale e gli altri previsti dal Titolo Terzo dello Statuto dei lavoratori.
Ma a questo punto non si capisce se nel rapporto interno alla fabbrica ci saranno Rsu (elette dai lavoratori, ndr) o Rsa (nominate dai sindacati) o cos’altro?
Nei diritti dello Statuto sono disciplinate le Rsa. Le Rsu derivano invece da una normativa contrattuale che risale al 1993, non da una legge.
Ma, in pratica, come possono coesistere due regimi differenti dentro lo stesso stabilimento?
In base all’accordo separato – non sottoscritto dalla Fiom – solo i sindacati firmatari dello stesso potevano costituire le Rsa. Ora anche la Fiom potrà  nominare una propria rappresentanza secondo quanto ha stabilito il Giudice. Certamente ci saranno dei problemi, che affronteremo man mano che si presentano.
Senza essere tenuta al rispetto della «clausola di responsabilità »?
La Fiom non ha firmato quell’accordo, quindi non è vincolata alla clausola di responsabilità .
Il giudice, però, ha ritenuto legittima la costituzione della newco. Questo non è in pesante contraddizione con quanto voi avevate chiesto?
Non si poneva un problema di legittimità  della Newco, ma semmai del fatto che la sua costituzione rientrava nell’operazione volta ad escludere la Fiom, sotto il profilo cioè dell’antisindacalità . La domanda che è stata rigettata era invece relativa alla nullità  delle clausole in violazione dell’art.2112 in materia di trasferimento di azienda, Infatti, avevamo impugnato gli accordi separati nella parte in cui prevedevano che l’operazione societaria non si configurava come trasferimento d’azienda e che quindi i lavoratori sarebbero stati assunti con «cessione di contratto», ovvero – secondo l’accordo del febbraio 2011 – ex novo, come poi è avvenuto. Per quale motivo il giudice ha diversamente ritenuto, si saprà  dalle motivazioni.
Ma nella sentenza non c’è alcun riferimento all’art. 2112 (la «clausola sociale» in caso di trasferimento d’azienda, ndr)?
Nel dispositivo, no. Vedremo come il Giudice motiverà  il rigetto della nostra domanda.
Ma questo può aprire la strada a ricorsi individuali perché sia applicato l’art. 2112?
In ogni caso, i profili di violazione della normativa in materia di trasferimento di azienda, che riteniamo sussistenti, saranno fatti valere nelle controversie individuali che i lavoratori – sostenuti dalla Fiom – potranno proporre, e ciò a prescindere dalla sentenza.
Ma le motivazioni potrebbero concedere un margine maggiore o minore alla richiesta…
Le cause individuali sono comunque autonome rispetto a questo giudizio. E come ho già  detto, noi riteniamo che gli elementi del trasferimento d’azienda – in questa operazione – ci siano tutti.
Ma non era su questo che doveva esprimersi il giudice?
Nel dispositivo non lo ha fatto. Vedremo nella motivazione se la domanda è stata rigettata perché non ha ritenuto sussistente il trasferimento d’azienda o per altri motivi.
Quindi il giudizio resta positivo?
Sicuramente la nostra tesi di fondo – che l’operazione societaria e contrattuale era finalizzata all’estromissione della Fiom dallo stabilimento di Pomigliano – è stata confermata. Ed è certamente un successo il fatto che la Fiom rientri nello stabilimento di Pomigliano, e nel in godimento dei diritti sindacali.


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