*** Le altre inchieste su Gran Bretagna e Francia sono state pubblicate su Il Manifesto il 29 gennaio e 30 gennaio
Un reddito d’ingiustizia sul fallimentare modello tedesco, copiato male
Quando il «reddito di cittadinanza» era ancora un’ipotesi vaga, fioccavano i paragoni col modello tedesco di “workfare”, l’Hartz IV. Ora che la proposta ha assunto veste formale, emerge che nel copiare, i tecnici ed esperti cinque stelle, hanno preso importanti sviste. Nella versione italiana infatti, grande risonanza mediatica viene data alle misure repressive. Questo aspetto è talmente ipertrofico che si sfora il criterio di proporzionalità della pena. Prevedere da due a sei anni di reclusione per un falso o un’omissione amministrativa costituisce una anomalia nel diritto europeo.
MA SE SONO CRISTALLINE le conseguenze di eventuali infrazioni, è importante segnalare che sono ancora oscuri i modi e i tempi entro i quali i singoli potranno fare ricorso contro eventuali decisioni ingiuste, e questo è in vistoso contrasto con il presunto modello di riferimento, quello tedesco.
LA LEGGE DEL WELFARE teutonico è in vigore da quattordici anni. Oggi il sistema è rinnegato un po’ da tutti e in particolare dal partito che l’ha pensata e introdotta, l’Spd, tanto da farne prevedere a breve una radicale revisione. L’Italia quindi è arrivata in ritardo, su un modello già obsoleto, ma non basta. Gli aspetti più contestati delle riforme Hartz sono stati estremizzati dalla proposta gialloverde e altri, più virtuosi, sono del tutto assenti nella versione italiana.
IL SISTEMA DI SANZIONI della proposta nostrana, descritto nei particolari all’articolo 4 del decreto n.4 del 28 gennaio 2019, è di una violenza senza pari, almeno sulla carta. Il “reddito” può essere revocato, decurtato e il soggetto denunciato alle pubbliche autorità su totale discrezione di centri per l’impiego e comuni che ne facciano comunicazione all’Inps o autorità giudiziarie. Ma fin qui nessuno si è preoccupato di spiegare come ci si potrà difendere da eventuali decisioni improprie.
IN GERMANIA, i centri per l’impiego hanno una capacità coercitiva notevolmente più bassa. La penalità più grave a cui si può incorrere, in caso di falsi e inesattezze, è la restituzione del denaro indebitamente ricevuto. Sanzioni e revoche scattano solo dopo diverse segnalazioni. Nonostante questo, i legislatori tedeschi hanno ritenuto che i centri per l’impiego avessero un potere decisionale troppo ingombrante rispetto al singolo e hanno incorporato alla riforma un dettagliato e accessibile sistema di ricorsi.
LA GIUSTIZIA TEDESCA annovera circa 700 mila cause l’anno, sporte in opposizione alle decisioni dei job center, di cui circa la metà si risolvono in favore del cittadino. È inoltre previsto il servizio di avvocatura gratuito per chi non ha i mezzi per affrontare la causa. Aspetto ancora più rilevante, sono stabiliti dei limiti di tempo. La ratio prevede che un beneficiario di reddito non debba aspettare decisioni tardive, proprio perché si decreta sui mezzi di sopravvivenza.
IL PRIMO RICORSO, di origine amministrativa, viene valutato dall’ente stesso, il job center, che ha un limite di tre mesi per fornire una risposta. In caso di risposta negativa, si passa al tribunale sociale, Sozialgericht, con la possibilità di chiedere un rito abbreviato per motivi di indigenza. Il giudice è tenuto a fornire una risposta di norma entro sei settimane dall’esposto, anche se ci sono variazioni tra i vari Lände, e la sua decisione ha effetto cogente immediato, salvo poi arrivare alla sentenza finale solitamente entro un anno. Nel giro di pochi mesi, chi si oppone a una decisione ingiusta che mina i suoi mezzi di sopravvivenza trova una risposta rapida nella giustizia.
IN ITALIA CHI SUBIRÀ DECISIONI improprie potrà rivalersi nei confronti dell’Inps? Stando alla lettera del decreto non è ancora dato saperlo. Nessuna menzione infatti ai meccanismi di contrappeso giuridico che garantiscano il cittadino da possibili abusi da parte dello Stato. Secondo l’avvocato del lavoro Alessandro Brunetti, se nulla verrà specificato, si presuppone che la legge applicabile sarà quella degli articoli 442 e 444 del Codice di procedura civile, che trattano i casi di assicurazione sociale.
LA NORMATIVA PREVEDE l’obbligo di ricorso amministrativo, cioè il riesame interno all’ente, ma a differenza del sistema tedesco non sono definiti limiti di tempo per rispondere al ricorso. Se poi l’ente, in questo caso l’Inps, coi tempi che ritiene opportuni risponde negativamente, si passa alla causa civile. Ma in assenza di un binario preferenziale le cause sul “reddito” si sommerebbero con le altre di lavoro e previdenza sociale, che oggi durano in media 3 o 4 anni. Nel frattempo una persona in difficoltà economiche non ha modo di far valere il proprio diritto.
DA MAGGIO potremmo ritrovarci davanti a questa alternativa: l’intasamento dei tribunali oppure la creazione di un sistema dispotico che deciderà, impunemente, chi vive e chi muore tra i dannati del welfare.
3/ continua
* Fonte: Shendi Veli, IL MANIFESTO
photo: Agentur für Arbeit Regensburg [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
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