Ucraina. Crimini di guerra, dove sta il diritto internazionale?

by Antonio Marchesi * | 20 Aprile 2022 9:23

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CONFLITTO UCRAINO. Rimane un fatto innegabile: che quando le norme del diritto internazionale vengono violate, l’insufficienza della risposta lascia tutti, quasi sempre, insoddisfatti

 

È corretto prendere posizione, schierarsi, rispetto al conflitto russo-ucraino, invocando argomenti fondati sul diritto internazionale? Se si prendono come riferimento le norme sull’uso della forza, lo ius ad bellum, la risposta è sì. È impossibile non riconoscere che quella che Putin si ostina a chiamare “operazione militare speciale” sia una violazione della Carta delle Nazioni Unite. Le giustificazioni offerte dal Cremlino sono infondate, a cominciare da quella basata sulla necessità di fermare un genocidio della popolazione russofona del Donbass, una sorta di intervento umanitario, argomento che la stessa Corte internazionale di Giustizia ha già di fatto rigettato.

L’uso della forza da parte dell’Ucraina è invece lecito a titolo di legittima difesa, in quanto risposta a un attacco armato altrui. Se, infatti, l’art.2, 4 della Carta vieta la minaccia o l’uso della forza “contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di qualsiasi stato”, l’art.51 stabilisce che nessuna disposizione della Carta “pregiudica il diritto naturale di autotutela”. E aggiunge che quest’ultima potrà essere “individuale o collettiva”: in altre parole, non c’è alcun divieto di chiedere e ottenere aiuto, nessun obbligo di difendersi da soli (magari da un vicino militarmente molto più forte).

La condizione posta dalla norma è piuttosto un’altra: che la risposta armata, anche se collettiva, sia proporzionale al fine di respingere l’attacco altrui; e che non si vada oltre: il cambio forzato di regime nello stato aggressore, per esempio, rappresenterebbe un eccesso di legittima difesa. Esiste però un’altra prospettiva che il diritto internazionale offre sulla guerra in Ucraina, che non dà necessariamente torto agli uni e ragione agli altri.

Nella prospettiva dello ius in bello entrambe le parti in conflitto sono tenute, in modo del tutto indipendente dai rispettivi ruoli di aggressore e di aggredito secondo lo ius ad bellum, a rispettare regole sulla condotta delle ostilità: a non colpire obiettivi civili, a non compiere attacchi indiscriminati (che non consentono di distinguere tra obiettivi militari e civili), a non utilizzare armi specificamente proibite o intrinsecamente indiscriminate, a rispettare persone e luoghi protetti. Qui il diritto internazionale si rivolge a tutti. Anche se di fatto, dal momento che è sul territorio ucraino che la guerra si combatte, la questione riguarda soprattutto i Russi, non è affatto escluso che a commettere crimini di guerra, come vengono definite le violazioni gravi dello ius in bello, siano gli Ucraini (per esempio, nei confronti di civili schierati con i Russi o di soldati russi fatti prigionieri).

Sia detto ancora che il diritto umanitario non è una componente marginale del diritto internazionale; che non è vero, contrariamente a quanto sostenuto in questi giorni, che non esistono crimini di guerra ma solo il “crimine della guerra” (o che alzare la voce contro i primi “passa in secondo piano che la guerra è tutta un crimine”). Introdurre regole per limitare le conseguenze più devastanti dei conflitti armati, riducendo per quanto possibile la sofferenza delle vittime, è una conquista di civiltà che nulla toglie agli sforzi di porre fine alla guerra come tale.

Rinunciare a proteggere dalla violenza bellica donne e bambini, feriti e prigionieri, in attesa del momento in cui questa sarà scomparsa dalla faccia della terra, non è credibile … sarebbero i più fragili, nel frattempo, se questa impostazione fosse accolta, a pagare un prezzo ancora più alto di quello che pagano ora.

Rimane un fatto innegabile: che quando le norme del diritto internazionale vengono violate, l’insufficienza della risposta lascia tutti, quasi sempre, insoddisfatti. Non è questo il luogo per approfondire la natura e i limiti di un ordinamento giuridico privo di istituzioni in grado di imporsi agli stati, ai suoi soggetti principali, per analizzare le cause di questo stato di cose. Basti dire che la battaglia, tutta in salita, per attuare la responsabilità, quella degli Stati e quella degli individui, per ricollegare conseguenze proporzionali ed efficaci alle violazioni sia dello ius ad bellum che dello ius in bello, è una sfida che si rinnova ogni giorno. E che i fallimenti passati – i precedenti poco edificanti (dall’Iraq alla Siria all’Afghanistan) o la scarsa credibilità degli attori (tutti indistintamente) – non devono indurci a rinunciare. Rinunciare a far valere il diritto internazionale equivale ad accettare una volta per tutte che rimangano solo i rapporti di forza; che a parlare siano soltanto le armi.

L’autore è docente di diritto internazionale Università di Teramo

* Fonte/autore: Antonio Marchesi, il manifesto[1]

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