Le urne elettorali della società del controllo

by Patrizio Gonnella, il manifesto | 8 Dicembre 2015 15:50

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Il populismo penale è una malattia delle democrazie contemporanee. «Fino a qualche decennio fa infatti si parlava di populismo in riferimento a realtà politiche marginali dell’America Latina o dell’Africa, in un modo che lasciasse intendere che fosse una prerogativa delle società premoderne o comunque poco evolute». Questo brano è tratto dal saggio di Manuel Anselmi, che si legge in apertura del bel libro scritto a sei mani da Stefano Anastasia, Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli, Populismo penale: una prospettiva italiana (Cedam). Negli ultimi decenni del secolo scorso, su scala globale quasi tutti i Paesi, anche quelli meno sospettabili di derive autoritarie, sono stati attraversati da questo virus contagioso e mortale. Scrive Anastasia a conclusione del suo saggio e a chiusura dell’intero volume: «Nello sgretolamento del modello sociale protettivo, che era stato del welfare europeo della seconda metà del Novecento, il linguaggio della colpa e della pena, le istituzioni penitenziarie e quelle del controllo sociale coattivo sono tornate in auge a compensare il disorientamento della civiltà post-moderna e la fragilità delle sue istituzioni».

Il libro mette in ordine tutti i grandi campi semantici e tutte le complicazioni teoriche che il populismo porta con sé. Non dà nulla per scontato e parte dalla questione politica complessa del populismo, come viene giustamente definita, per giungere, attraverso una disamina concettuale degli aspetti generali del populismo penale, a raccontare la deriva emozionale ed etica del diritto penale, i rischi connessi in termini di riduzione degli spazi di welfare e la compressione dei diritti di coloro che sfortunatamente incrociano la macchina infernale della giustizia criminale. Massimo Pavarini, di recente scomparso, in modo plastico raffigurava quello che era il populismo penale: se tutte le persone incarcerate in giro per il mondo si tenessero per mano riuscirebbero a circondare il pianeta all’altezza dell’equatore. «Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità» scriveva Montesquieu «è tirannica». Nel libro di Stefano Anastasia, Manuel Anselmi e Daniela Falcinelli, con attenzione profonda ai cambiamenti di piano, viene elaborata una mappa concettuale e storica del populismo, come teoria e strategia politica, all’interno della quale viene identificato lo spazio del populismo penale.

La legge della repressione

In questo percorso c’è il caso italiano la cui storia procede di pari passo alla fine dei partiti di massa e alla dismissione della loro funzione pedagogica. I partiti della seconda repubblica rincorrono l’opinione pubblica e non si preoccupano di orientare il loro corpo sociale, se ancora ne hanno uno. È nella seconda repubblica che la deriva populista e giustizialista (termini che indicano processi diversi ma che rimandano allo stesso campo semantico) trova terreno fertile. «Sotto la coltre del conflitto politica-giustizia – scrive Anastasia nel saggio conclusivo del volume – messo in scena ai piani alti del sistema istituzionale, si consumava quindi uno spostamento di fuoco delle politiche penali e di sicurezza verso il controllo e la repressione della marginalità sociale». Si pensi alle leggi su droga, immigrazione e recidiva che sono universalmente note con i nomi dei proponenti: Fini, Giovanardi, Bossi, ancora Fini, Cirielli.

La «nomizzazione» delle leggi penali è una delle manifestazioni più evidenti del populismo penale che vive di ricerca spasmodica e permanente di consenso elettorale. Dare il proprio nome a una legge significa volerne capitalizzare i frutti. «Il diritto penale è diritto simbolico per eccellenza» (sempre Anastasia), anche quando decide di non intervenire e lasciare impunite talune pratiche. L’assenza del crimine di tortura nel codice penale italiano, nonostante gli obblighi di natura costituzionale (articolo 13), è da leggersi come una lacuna evidentemente voluta e simbolica. Tale assenza è il simbolo dei limiti imposti al potere punitivo dello Stato che non deve dirigersi contro i custodi della sovranità e della sicurezza. Lo Stato sovrano moribondo ha bisogno di quel residuo di sovranità che il diritto penale gli concede.

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