Canapa medica, il decreto Stato-Regioni

Canapa medica, il decreto Stato-Regioni

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Fuoriluogo. Il 20 ottobre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto del Ministro della Salute «Organismo statale per la Cannabis», il primo passo per l’uso terapeutico della canapa. Ma le ombre non mancano

Il 20 otto­bre la Con­fe­renza Stato-Regioni ha appro­vato lo schema di decreto del Mini­stro della Salute «Orga­ni­smo sta­tale per la Can­na­bis»: un atto pre­vi­sto dalla Con­ven­zione inter­na­zio­nale sulle dro­ghe, per la disci­plina delle auto­riz­za­zioni alla col­ti­va­zione della pianta di canapa.

In que­sta e in altre sedi si sono spesso denun­ciate la len­tezza e la vischio­sità delle ope­ra­zioni mirate ad eli­mi­nare i molti osta­coli che per lungo tempo hanno mini­miz­zato la dispo­ni­bi­lità della can­na­bis tera­peu­tica – quindi a prima vista il decreto pare un pur tar­divo passo in avanti.

In effetti, esso con­sente un note­vole amplia­mento delle indi­ca­zioni tera­peu­ti­che rispetto a quanto appro­vato nel 2013 per il Sati­vex. Cioè oltre all’uso per i feno­meni spa­stici dolo­rosi nella scle­rosi mul­ti­pla, sono pre­vi­sti: l’uso nel dolore neu­ro­pa­tico di altra natura; l’uso anti­e­me­tico e anti­ci­ne­to­sico nei pazienti onco­lo­gici e con AIDS sof­fe­renti per le tera­pie rice­vute; l’uso a scopo ipo­ten­sivo nel glau­coma; l’uso mirato a sti­mo­lare l’appetito in caso di ano­res­sia e caches­sia in pazienti onco­lo­gici o affetti da AIDS o da ano­res­sia ner­vosa, e quello mirato alla ridu­zione dei movi­menti invo­lon­tari nella sin­drome di Gil­les de la Tourette.

Posi­tiva è anche l’indicazione di un’ampia gamma di forme far­ma­ceu­ti­che, com­prese quelle più vicine al pro­dotto natu­rale (estratti, tin­ture, …), uti­liz­za­bili per le pre­pa­ra­zioni gale­ni­che magi­strali e assu­mi­bili per diverse vie, com­preso il vaporizzatore.

Ciò costi­tui­sce un rico­no­sci­mento sia del valore dei pro­dotti che con­ser­vano l’intero mix dei nume­rosi prin­cipi attivi della Can­na­bis, sia dell’importanza delle pre­fe­renze dei sin­goli pazienti, espresse attra­verso il dia­logo con i curanti, per l’uno o l’altro tipo di pro­dotto e l’una o l’altra via di assun­zione (a con­di­zione ovvia­mente di non pre­giu­di­care l’effetto terapeutico).

Il prov­ve­di­mento, tut­ta­via, con­tiene alcune gravi «maga­gne» che ne smi­nui­scono non poco il valore.

Primo, tutte le sud­dette indi­ca­zioni sono «per esclu­sione», cioè auto­riz­zate solo dopo il fal­li­mento delle tera­pie sinora in uso.

Que­sta è una limi­ta­zione inac­cet­ta­bile: per esem­pio, nei pazienti con gravi effetti col­la­te­rali delle tera­pie onco­lo­gi­che, i rimedi dispo­ni­bili sono in genere assai meno effi­caci dei pre­pa­rati di can­na­bis, che andreb­bero quindi con­si­de­rati «prima scelta». (Non vi è spa­zio per discu­tere cosa possa acca­dere al pre­scrit­tore che non rispetti la clau­sola «per esclu­sione», di fatto un equi­va­lente della fre­quen­tis­sima pre­scri­zione «off the label» di far­maci o ana­lisi — cioè al di fuori delle indi­ca­zioni uffi­cial­mente approvate).

Inol­tre, se è legit­timo l’avvertimento con­tro l’uso di can­na­bis in bam­bini e ado­le­scenti ancora lon­tani dal com­ple­ta­mento dello svi­luppo, pare ingiu­sti­fi­cata, se non addi­rit­tura ter­ro­ri­stica, l’insistenza sulla fre­quenza e gra­vità dei danni soprat­tutto neuropsichici.

Molti di que­sti, infatti, sono stati ripe­tu­ta­mente «scon­tati» da qua­li­fi­cate ana­lisi in base a una più pun­tuale disa­mina del ruolo dei fat­tori con­co­mi­tanti cosid­detti di con­fon­di­mento. Infine, come già notato dai radi­cali, men­tre il decreto è in accordo col Testo Unico del 1990, che con­sente a chiun­que di can­di­darsi per la col­ti­va­zione di can­na­bis, l’allegato, parte inte­grante del decreto stesso, in base al pre­ce­dente accordo col Mini­stero della Difesa con­ferma il mono­po­lio della col­ti­va­zione e suc­ces­sive lavo­ra­zioni dello Sta­bi­li­mento Far­ma­ceu­tico Mili­tare di Firenze.

Così si creano le pre­messe per un con­ten­zioso che rischia di ripro­durre quelle vischio­sità e que­gli osta­coli di cui si è detto all’inizio.



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