Bimbo nato da una coppia di donne I giudici: «Sono mamme entrambe»
Print this article Font size -16+
MILANO È un bambino nato in Spagna da inseminazione eterologa, per la legge locale è figlio di due mamme, cioè della madre che lo ha partorito e della partner, prima sposatesi e poi divorziatesi a Barcellona, con affidamento congiunto del bimbo. Ma le opinioni sul complicato puzzle dei rapporti in questa coppia omosessuale devono essere accantonate di fronte alla prioritaria individuazione del «superiore interesse migliore per il minore, in funzione del quale deve essere declinato» anche il concetto di «contrarietà» o meno all’«ordine pubblico». Per questo la sezione famiglia della Corte d’Appello di Torino, per la prima volta in Italia, ha ribaltato l’iniziale no del Tribunale, ha accolto invece la richiesta delle due donne e quindi ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di Torino di trascrivere la nascita del bambino come figlio di entrambe le mamme.
L’italiana e la spagnola, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l’impianto di gameti da una all’altra, sono indicate nello stato civile del Comune di Barcellona come «madre A» e «madre B». Il Tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di trascriverlo nell’anagrafe italiana, ritenendo la trascrizione «contraria all’ordine pubblico» inteso come insieme di principi desumibili dalla Costituzione e fondanti l’intero assetto ordinamentale, «fra i quali le norme in materia di filiazione che fanno espresso riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie».
La questione, ora in Appello, era «se l’atto di nascita del bambino nato da inseminazione eterologa, figlio secondo la legge spagnola sia della madre che lo ha partorito sia della partner di sesso femminile coniugata con la prima, non sia contrario all’ordine pubblico, e se l’omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una “famiglia” secondo la legge italiana».
Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, ragiona in premessa la Corte rifacendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e al regolamento comunitario 2201 del 2003 , «il concetto di ordine pubblico deve essere declinato in funzione dell’interesse superiore del minore». E «nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino cresciuto da due donne che la legge spagnola riconosce entrambe come madri».
La nozione di famiglia ha sì rilievo, ma «non tanto sul piano dei partners», bensì «con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio», tanto che «non devono essere collegati fra loro il piano del legame fra i genitori e il piano del legame fra genitore e figli».
Questa è una linea, additano i giudici, tracciata peraltro «in una fattispecie analoga» da «due recenti sentenze emesse nel giugno 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» di Strasburgo contro la Francia, condannata per «aver violato il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata» quando «non ha trascritto il rapporto di filiazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all’estero da una madre surrogata».
Nel caso torinese, la presidente Silvia Daniela, la relatrice Daniela Giannone e la giudice Federica Lanza valutano che «la mancata trascrizione dell’atto di nascita limita e comprime il diritto all’identità personale del minore e il suo status» in Italia, dove non avrebbe alcuna relazione parentale con la mamma non partoriente, «non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative», e «verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della signora» esclusa.
Inoltre le due donne hanno divorziato a Barcellona nel 2014 ma «sulla base di un accordo nel 2013» hanno scelto la «condivisione delle responsabilità genitoriali», sicché «la mancata trascrizione del certificato di nascita comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore» e di una delle due mamme in Italia.
Luigi Ferrarella
La questione, ora in Appello, era «se l’atto di nascita del bambino nato da inseminazione eterologa, figlio secondo la legge spagnola sia della madre che lo ha partorito sia della partner di sesso femminile coniugata con la prima, non sia contrario all’ordine pubblico, e se l’omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una “famiglia” secondo la legge italiana».
Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, ragiona in premessa la Corte rifacendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e al regolamento comunitario 2201 del 2003 , «il concetto di ordine pubblico deve essere declinato in funzione dell’interesse superiore del minore». E «nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino cresciuto da due donne che la legge spagnola riconosce entrambe come madri».
La nozione di famiglia ha sì rilievo, ma «non tanto sul piano dei partners», bensì «con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio», tanto che «non devono essere collegati fra loro il piano del legame fra i genitori e il piano del legame fra genitore e figli».
Questa è una linea, additano i giudici, tracciata peraltro «in una fattispecie analoga» da «due recenti sentenze emesse nel giugno 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» di Strasburgo contro la Francia, condannata per «aver violato il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata» quando «non ha trascritto il rapporto di filiazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all’estero da una madre surrogata».
Nel caso torinese, la presidente Silvia Daniela, la relatrice Daniela Giannone e la giudice Federica Lanza valutano che «la mancata trascrizione dell’atto di nascita limita e comprime il diritto all’identità personale del minore e il suo status» in Italia, dove non avrebbe alcuna relazione parentale con la mamma non partoriente, «non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative», e «verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della signora» esclusa.
Inoltre le due donne hanno divorziato a Barcellona nel 2014 ma «sulla base di un accordo nel 2013» hanno scelto la «condivisione delle responsabilità genitoriali», sicché «la mancata trascrizione del certificato di nascita comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore» e di una delle due mamme in Italia.
Luigi Ferrarella
Related Articles
«Sì se puede». Il popolo di Unidos Podemos ci crede
Spagna al voto. Il segreto di Podemos: rileggere la storia spagnola sotto un altro punto di vista, capace di creare quell’attivazione emozionale che oggi porta Unidos Podemos a costituire un esempio di «sinistra» vera e maggioritaria
La guerra dell’acqua contro il voto in Iraq
Iraq. Bloccato l’Eufrate Chiuse le dighe: inondazioni e profughi
La protesta dei drappi neri la Turchia piange i morti “Adesso fermiamo il Paese”
Ad Ankara e in altre città i funerali delle 128 vittime. A Istanbul in segno di lutto e di sfida a Erdogan, la gente espone sui balconi e in strada vessilli scuri
No comments
Write a comment
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!