La tutela di reintegro in caso di licenziamenti ingiusti è stata effettivamente eliminata dai contratti di lavoro di nuova costituzione, di talché non si può neanche più parlare di arretramento, ma solo di azzeramento della tutela. La rottura tra il Partito democratico e i lavoratori è così consumata e, forse, è un bene. E’ un bene che sia finito l’equivoco del Pd partito di sinistra o di centro-sinistra e che sia emersa la semplice verità, che il Pd di Matteo Renzi e del ministro Poletti è un partito di centro-destra filo padronale del tutto sordo ai valori di dignità, di sicurezza e di tutela del lavoro.
Diventa urgente la costituzione di un nuovo soggetto politico che dia rappresentanza al lavoro e, ci sono ormai tutte le condizioni perché ciò avvenga come necessaria risposta al peggioramento senza fine della condizione non solo economica ma anche di dignità delle classi subalterne.
A queste considerazioni spinge proprio la qualità dell’emendamento governativo al punto 7 lett. c) della Legge Delega che l’ineffabile presidente della commissione Lavoro della Camera ha avuto l’ardire di definire “buon compromesso” così meritando la reazione dei lavoratori che scenderanno in sciopero generale il 12 dicembre, proprio contro il Job Acts così modificato.
Ma vediamo con precisione quale è il nuovo testo della Legge Delega, nel punto che qui interessa, perché un giudizio politico così drastico deve essere spiegato e giustificato.
Vale la pena di riportare per intero il nuovo testo del punto 7) lett. c) che ora così recita: «Previsioni per le nuove assunzioni escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento».
Come si vede, la nuova previsione chiama alla ribalta il mezzo o “trucco” assai semplice, almeno all’apparenza, per evitare comunque il “pericolo” della reintegrazione. Etichettare ogni licenziamento come licenziamento economico perché ciò dovrebbe eliminare in radice ogni possibilità di sentenza di reintegra. Non è poi chiaro che tipo di risarcimento economico conseguirebbe ad un licenziamento economico che risulti, ad esempio pretestuoso. Si parla di indennizzo certo e ciò sembrerebbe addurre all’impossibilità di adire la magistratura per far accertare l’illegittimità e pretestuosità, con obbligo di accontentarsi di un indennizzo forfettario ossia di una specie di ulteriore “mini Tfr”.
Sarebbe però una previsione di insindacabilità giudiziaria, comunque, contraria all’art. 30 della Carta di Nizza recepita nel Trattato di Lisbona.
Dopo aver così rassicurato i datori di lavori indicando una via ampia ed agevole del licenziamento economico, il testo dell’emendamento prosegue concedendo da un lato la inutile previsione della possibilità di reintergra per licenziamenti dovuti a motivi discriminatori, quasi impossibili da comprovare, limitando la possibilità di reintegra ad alcune fattispecie soltanto di licenziamento disciplinare ingiustificato, che saranno stabilite e descritte nei decreti attuativi.
Quest’ultima previsione è quanto mai significativa del livello di inciviltà nel quale il Job Acts può far precipitare il nostro ordinamento. Intanto, rinviare ai decreti attuativi la determinazione di quelle fattispecie che darebbero luogo alla reintegra significa che, nonostante tutto, la delega è ancora “in bianco” perché la definizione della fattispecie è rimessa al totale arbitrio del legislatore delegato.
Quel che si sente anticipare in proposito fa letteralmente “rizzare i capelli in testa”: si sente dire che la reintegra si avrebbe solo quando il lavoratore sia stato falsamente accusato di aver commesso un reato e ciò significa che, ove fosse accusato ad esempio di essersi insubordinato o di essersi assentato per più di quattro giorni o di aver colposamente danneggiato gli strumenti di lavoro, ossia i comportamenti illegittimi ma non costituenti reato, il licenziamento resterebbe operativo nonostante la falsità dell’accusa, e questo crediamo non sia davvero mai accaduto, che al reo venga erogata la pena più grave, ossia la perdita del posto di lavoro nonostante la sua riconosciuta innocenza.
Addirittura secondo alcuni dovrebbe trattarsi solo dei reati perseguibili d’ufficio ed allora, davvero il giudice del lavoro non avrebbe più nulla da fare perché tutto passerebbe di fatto alla competenza del giudice penale.
Con chi è capace di concepire tali infamie e, peggio ancora, con chi osa farle passare per valida mediazione non c’è possibilità di dialogo. Occorre lo sciopero generale, occorre che il progetto di Job Acts sia revocato e che le tutele dei lavoratori anziché essere ridotte e annullate siano invece generalizzate perché tutti possano fruirne. Naturalmente sono possibili anche valide resistenze in sede giuridica visto che nel norme del Job Acts sono quanto mai rozze e quindi, attaccabili in sede di applicazione e interpretazione sistematica che valorizzino superiori principi giuridici, come quello che “l’etichettatura di una fattispecie”, per esempio, licenziamento economico per motivo oggettivo, non può mutarne l’intrinseca natura.
Ma non è questo il momento dell’interpretazione e della resistenza in sede giuridica; è il momento della reazione di massa contro il tentativo del governo di ridurre i lavoratori ad uno stato semi servile di soggezione ed insieme di povertà.