by redazione | 24 Giugno 2014 12:44
La guida tecnica n.29 dell’Ispra è un documento che fissa i criteri di selezione per la scelta del sito dove costruire il deposito nazionale dei rifiuti nucleari. I criteri scelti, suddivisi in criteri di esclusione e criteri di approfondimento, rispecchiano –nell’impostazione– le linee guida che l’Aiea ha sviluppato in materia, ma solo limitatamente alla prima e seconda fase di selezione delle aree ritenute idonee dalle quali, con una successiva terza fase, si dovrebbe effettuare la selezione/caratterizzazione del sito finale.
Questa lacuna non è casuale e rispecchia la confusione di ruoli e la non chiarezza della legislazione italiana in materia di sicurezza nucleare. Abrogata l’Agenzia per la sicurezza nucleare a seguito del referendum del 2011, le competenze sono tornate all’Ispra (di qui l’emanazione della guida tecnica n.29) ma con evidenti contraddizioni rispetto al ruolo di Sogin a cui sono rimaste le seguenti competenze: effettuare le indagini tecniche, definire la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee fino alla individuazione del sito finale, svolgere il seminario per il coinvolgimento degli enti locali, definire il progetto del deposito e dell’annesso parco tecnologico , realizzarlo e gestirne il funzionamento.
A complicare ulteriormente le cose il D.lgs 45/2014 istituisce l’Isin (Ispettorato nazionale sicurezza nucleare) che però non è ancora operativo e comunque non intacca lo strapotere di Sogin alla quale dovrebbe almeno essere sottratta tutta la parte riguardante la selezione/caratterizzazione delle aree e del sito. Entrando nel merito della formulazione dei criteri di esclusione c’è da osservare che questi avevano avuto un primo inquadramento nel 1999 con la risoluzione del Gruppo di lavoro costituito presso la protezione civile presieduto da Carlo Bernardini.
Successivamente l’Enea, che già lavorava al progetto deposito nazionale, ne affinava la definizione in un rapporto del 2003 che includeva anche la carta delle aree potenzialmente idonee a cui si era arrivati applicando una procedura analoga a quella descritta nella guida tecnica n.29.
Confrontando i criteri di esclusione di questi due ultimi documenti si scopre che parecchi di quelli elencati nella guida tecnica 29 sono meno stringenti di quelli del rapporto Enea: l’altitudine massima consentita è passata da 600 a 700 m; la pendenza consentita è stata raddoppiata dal 5% al 10%; la distanza minima da autostrade e superstrade è stata dimezzata da 2Km a 1Km; non sono più quantificate le distanze minime da centri abitati rispetto alla numerosità della popolazione (15 Km per popolazione maggiore di 100.000 abitanti e 2 Km per insediamenti di 200 abitanti); le isole con l’eccezione di Stromboli, Ischia, Lipari, Vulcano, Panarea, Isola Ferdinandea e Pantelleria non sono più escluse a priori.
Questo rilassamento nei criteri di esclusione è preoccupante perché allarga significativamente il numero e l’estensione delle aree potenzialmente idonee senza nessuna giustificazione: a differenza del rapporto Enea, dove ogni criterio di esclusione era motivato da ragioni di progetto ispirate alla cautela, la guida tecnica n.29 non fornisce alcuna spiegazione. L’esempio più eclatante riguarda le isole: si escludono quelle elencate perché “presentano apparati vulcanici attivi o quiescenti” (come se in assenza di questi fenomeni sarebbe stato possibile concepire un deposito di scorie nucleari ad Ischia, Lipari etc per non parlare dell’Isola Ferdinandea che praticamente non esiste!) ma si reintroducono Sicilia e Sardegna che erano state escluse per evitare di trasportare via mare i rifiuti. Infine va sottolineato che è scomparsa qualsiasi quantificazione della estensione di terreno necessaria per costruire il deposito e, non va dimenticato, il Parco Tecnologico (delle cui finalità non si sa nulla, ma evidentemente fa gola) che precedentemente era stata valutata tra un minimo di 100 e un massimo di 300 ettari.
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