Droghe, resta il dubbio sul decreto in Gazzetta

by redazione | 12 Giugno 2014 10:54

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In merito a quanto pub­bli­cato l’11 giu­gno dal vostro gior­nale a firma Giu­lio Man­fredi, dei Radi­cali ita­liani, nell’articolo inti­to­lato «La legge in Gaz­zetta ma è quella sba­gliata» l’Ufficio stampa del mini­stero della Giu­sti­zia pre­cisa quanto segue.

Nella Gaz­zetta Uffi­ciale della Repub­blica ita­liana del 20 mag­gio 2014 è stata pub­bli­cata: 1) alla pagina 1, la legge 16 mag­gio 2014, n. 79, di con­ver­sione in legge, con modi­fi­ca­zioni, del decreto — legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Dispo­si­zioni urgenti in mate­ria di disci­plina degli stu­pe­fa­centi e sostanze psi­co­trope, pre­ven­zione, cura e ria­bi­li­ta­zione dei rela­tivi stati di tos­si­co­di­pen­denza, di cui al decreto del Pre­si­dente della Repub­blica 9 otto­bre 1990, n. 309, non­ché di impiego di medi­ci­nali» 2) alla pagina 64, il testo del men­zio­nato decreto legge coor­di­nato con la legge di con­ver­sione. Il testo coor­di­nato, è com­po­sto, come è ovvio, anche da un alle­gato con­te­nente tutte le tabelle di rife­ri­mento delle sostanze e dei medi­ci­nali. Il testo pub­bli­cato non com­prende, né avrebbe potuto, le norme del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica 9 otto­bre 1990, n. 309 non modi­fi­cate né dal decreto né dalla legge di con­ver­sione, quale l’articolo 73 comma 1 del d.P.R. citato — recante le pre­vi­sioni san­zio­na­to­rie delle con­dotte ille­cite con la rela­tiva distin­zione tra dro­ghe leg­gere e pesanti — con­se­guenza della decla­ra­to­ria di ille­git­ti­mità costi­tu­zio­nale di cui alla sen­tenza n. 32 del 2014, depo­si­tata il 25 feb­braio 2014 e pub­bli­cata nella G. U., 1 serie spe­ciale, «Corte Costi­tu­zio­nale», del 5 marzo 2014.

Nella Gaz­zetta uffi­ciale in cui è stata pub­bli­cata la legge non pote­vano quindi che essere inse­rite sol­tanto le norme appro­vate dal Parlamento.

È incon­tro­ver­ti­bile che la dichia­ra­zione di inco­sti­tu­zio­na­lità della legge Fini Gio­va­nardi ha deter­mi­nato l’automatica entrata in vigore della pre­ce­dente disci­plina, cosid­detta Jer­vo­lino Vas­salli. Disci­plina che il Par­la­mento ha modi­fi­cato solo nei punti ripor­tati nella Gaz­zetta uffi­ciale del 20 marzo 2014 e non anche le norme in vigore della Jer­vo­lino Vas­salli non modi­fi­cate dal Par­la­mento.
Il dub­bio pro­spet­tato circa la pub­bli­ca­zione delle norme espresso dal signor Man­fredi non può dun­que essere in nes­sun modo sciolto dalle Gaz­zette uffi­ciali in quanto le norme a cui fa rife­ri­mento sono già in vigore dal momento in cui è stata dichia­rata inco­sti­tu­zio­nale la Fini Giovanardi.

Uffi­cio stampa Mini­stero della Giustizia

A pag. 77 della Gaz­zetta Uffi­ciale del 20 mag­gio 2014, leggo testual­mente: «Si riporta il testo dell’art. 73 del citato decreto del Pre­si­dente della Repub­blica 9 otto­bre 1990, n. 309, come modi­fi­cato dalla pre­sente legge:
1. Chiun­que, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, col­tiva, pro­duce, fab­brica, estrae, raf­fina, vende, offre o mette in ven­dita, cede, distri­bui­sce, com­mer­cia, tra­sporta, pro­cura ad altri, invia, passa o spe­di­sce in tran­sito, con­se­gna per qua­lun­que scopo sostanze stu­pe­fa­centi o psi­co­trope di cui alla tabella I pre­vi­sta dall’art. 14, è punito con la reclu­sione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis Con le mede­sime pene di cui al comma 1 è punito chiun­que senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, importa, esporta, acqui­sta, riceve a qual­siasi titolo o comun­que ille­ci­ta­mente detiene:
a) sostanze stu­pe­fa­centi o psi­co­trope che per quan­tità, in par­ti­co­lare se supe­riore ai limiti mas­simi indi­cati con decreto del Mini­stro della salute ema­nato di con­certo con il Mini­stro della giu­sti­zia sen­tita la Pre­si­denza del Con­si­glio dei Mini­stri – Dipar­ti­mento nazio­nale per le poli­ti­che anti­droga, ovvero per moda­lità di pre­sen­ta­zione, avuto riguardo al peso lordo com­ples­sivo o al con­fe­zio­na­mento fra­zio­nato, ovvero per altre cir­co­stanze dell’azione, appa­iono desti­nate ad un uso non esclu­si­va­mente per­so­nale»… omis­sis (tra­scuro le altre parti che qui non interessano).

Chiedo al mini­stro di Giu­sti­zia: è que­sto il testo vigente dell’art. 73? Se così fosse, sarebbe ancora in vigore la legge “Fini-Giovanardi” non essen­doci, nel comma 1-bis, alcuna dif­fe­ren­zia­zione di tabelle e di pene. E la sen­tenza della Con­sulta sarebbe stata com­ple­ta­mente igno­rata. Se così non è, il mini­stro dovrebbe pub­bli­care in Gaz­zetta il testo cor­retto, così evi­te­remmo anche gli errori pre­senti su siti come «Nor­mat­tiva», dai quali attin­gono tutti gli ope­ra­tori del diritto. Tutto qua.

Giu­lio Man­fredi
Dire­zione Radi­cali Italiani

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