L’inciviltà della cella

L’inciviltà della cella

Loading

La crisi pro­fonda e ine­so­ra­bile della misura deten­tiva, rispetto alla quale si richiede un supe­ra­mento netto e ine­qui­vo­ca­bile, tanto nei pre­sup­po­sti teo­rici quanto nelle moda­lità di esecuzione.
È quanto cer­ti­fi­cano con radi­cale con­vin­zione due magi­strati (Sil­via Cec­chi e Gio­vanna Di Rosa), un pro­fes­sore di filo­so­fia morale e bio­e­tica (Paolo Bonetti) e uno psi­co­logo e psi­co­te­ra­peuta sistemico-familiare (Mario Della Dora), nel denso e arti­co­lato volu­metto dedi­cato all’argomento: Sulla pena. Al di là del carcere (Libe­ri­li­bri, pp. 187, euro 16, intro­du­zione di Gio­vanni Fiandaca).
Ne par­liamo con Sil­via Cec­chi, magi­strato e sosti­tuto pro­cu­ra­tore presso la Pro­cura di Pesaro, autrice del sag­gio più ampio.
La pena car­ce­ra­ria si afferma come san­zione regina nel XIX secolo. Su quali pre­sup­po­sti e fondamenti?
Pur essendo sem­pre esi­stito il carcere come forma custodiale-cautelare (si pensi alla cella in cui Socrate con­versa dopo la con­danna a morte già pro­cla­mata, nel Fedone di Pla­tone), in attesa e per il tempo del pro­cesso il carcere come san­zione penale prin­ci­pale si afferma con il signi­fi­cato di una rispo­sta san­zio­na­to­ria meno dra­stica della pena capitale.

Già nel Set­te­cento il car­cere da luogo di rico­vero indif­fe­ren­ziato, pro­mi­scuo, accò­lita di tutti i reietti sociali (folli, vaga­bondi, men­di­canti, pro­sti­tute, donne vio­len­tate o ragazze-madri, stre­ghe, poveri, debi­tori, cri­mi­nali) si deli­nea come realtà fisica e ideale nel senso moderno del ter­mine, e cioè come strut­tura di pena, anche archi­tet­to­ni­ca­mente spe­cia­liz­zata. Vi è però un tratto di con­ti­nuità tra pena di morte (accom­pa­gnata o non da tor­tura) e carcere: la comune afflit­ti­vità che resta com­po­nente essen­ziale della pena car­ce­ra­ria fino ad oggi. A ben vedere anche la pena car­ce­ra­ria resta oggi fon­da­men­tal­mente una pena cor­po­rale.

Il carcere è il momento cul­mi­nante di un per­corso che ori­gina nella sto­ria indi­vi­duale e sociale. Qual è il peso delle disu­gua­glianze sociali, per esem­pio, nel mec­ca­ni­smo che con­duce alla pena detentiva?

Oggi la san­zione car­ce­ra­ria costi­tui­sce l’esito di un pro­cesso pre­sie­duto in ogni sua fase dal prin­ci­pio di egua­glianza, che si tra­duce in una serie di isti­tuti garan­ti­stici di sicura effi­ca­cia ed effet­ti­vità: si tratta, come tutti sap­piamo, di una lunga con­qui­sta di civiltà giu­ri­dica, irre­ver­si­bile. Ciò non toglie che il peso delle pro­fonde dise­gua­glianze sociali con­ti­nui a ispi­rare, nella realtà extra­pro­ces­suale, poli­ti­che di repres­sione cri­mi­nale, e che possa influen­zare anche la realtà della pena come isti­tu­zione sociale, più che come isti­tu­zione giu­ri­dica. Sono però con­vinta che la sede giu­di­zia­ria rap­pre­senti oggi uno dei pre­sidi mag­giori e uno dei rimedi più effi­caci alle dise­gua­glianze sociali.

Altra cosa sono gli effetti indotti dalle diverse oppor­tu­nità di difesa tec­nica, dalla pro­pen­sione indi­vi­duale alla com­mis­sione di reati deter­mi­nati da indi­genza, dise­gua­glianza o da mar­gi­na­lità sociale. Non si tratta di giu­sti­zia discri­mi­na­to­ria, ma di riflessi di una realtà sociale dise­guale ed essa stessa discri­mi­na­to­ria. Anche per la magi­stra­tura rom­pere certe zolle dure è impresa molto ardua, e sem­pre sospetta di con­no­ta­zione ideo­lo­gica. Se poi vi sono com­po­nenti dell’apparato giu­di­zia­rio influen­za­bili a logi­che ille­cite esterne, si tratta di feno­meni (direi mino­ri­tari) di pato­lo­gia giu­di­zia­ria, e li ascri­ve­rei al mec­ca­ni­smo pro­ces­suale come tale.

Lei parla di un declino ormai segnato e ine­so­ra­bile della san­zione car­ce­ra­ria? Eppure le car­ceri scop­piano. Cosa intende dire?

Direi che vi è una diva­ri­ca­zione pro­fonda tra un sen­tire sociale ancora con­vin­ta­mente legato all’idea che la pena del car­cere sia neces­sa­ria e vada anzi resa più severa e più effet­tiva, e un orien­ta­mento, più dif­fuso tra giu­ri­sti e cit­ta­dini sen­si­bili al tema etico-giuridico della san­zione, che tende a dele­git­ti­mare la pena car­ce­ra­ria così come oggi pre­vi­sta per legge (pena unica per tutti i reati e coin­vol­gente la tota­lità della per­sona del reo). Tengo però a evi­den­ziare che l’orientamento cri­tico sulla pena car­ce­ra­ria sta facendo brec­cia sul piano legi­sla­tivo e che c’è aria di riforma sul tema, con un certo alli­nea­mento anche ad altre legi­sla­zioni euro­pee ed extra-europee, senza alcun rischio per la sicu­rezza sociale e senza alcun aumento di cri­mi­na­lità, che è quanto il cit­ta­dino comune teme di più.

Lei sostiene che il diritto penale si con­cen­tra sol­tanto sul reo, men­tre la respon­sa­bi­lità penale pre­sup­pone una rela­zione stretta con la vit­tima. In che senso?

Un diritto penale-processuale «impu­ta­to­cen­trico» ha senso natu­ral­mente di fronte a una pena afflit­tiva ed estrema e non potrebbe essere altri­menti. Una «rota­zione» del sistema san­zio­na­to­rio verso aspetti più ripa­ra­tori, impe­gna­tivi, respon­sa­bi­liz­zanti e rie­du­ca­tivi lasce­rebbe rie­mer­gere invece la com­po­nente oggi meno visi­bile della respon­sa­bi­lità penale, quella che io chiamo la respon­sa­bi­lità «da rela­zione», e con essa la per­sona della vit­tima, la sua realtà con­creta. In que­sta pro­spet­tiva, oltre a un mag­gior ruolo pro­ces­suale, le esi­genze della vit­tima dovranno essere prese seria­mente in carico dallo Stato. Ciò non signi­fica «auto­ma­ti­ca­mente» che la rispo­sta san­zio­na­to­ria riser­vata al reo e le esi­genze delle vit­time deb­bano avere neces­sa­ria­mente aspetti in comune o punti di incontro.

Se la san­zione car­ce­ra­ria è inu­tile e per­sino dan­nosa, quali altri sistemi di puni­zione delle infra­zioni penali pos­sono effet­ti­va­mente favo­rire la «sod­di­sfa­zione» della vit­tima e il recu­pero del col­pe­vole alla vita sociale?

La san­zione car­ce­ra­ria è nor­mal­mente tanto afflit­tiva quanto vuota. Inol­tre nel nostro sistema è anche spesso inef­fet­tiva. Non mi rife­ri­sco natu­ral­mente ai reati impli­canti seria peri­co­lo­sità sociale, ma alla stra­grande mag­gio­ranza dei reati in cui non pos­siamo ope­rare alcuna equi­va­lenza tra per­sona del reo ed atto com­piuto. La respon­sa­bi­lità per l’atto ille­cito com­piuto non auto­rizza e non legit­tima alcuna repres­sione tota­liz­zante e ple­na­ria sull’intera per­sona del reo, non giu­sti­fica alcuno scam­bio «meto­ni­mico» tra atto e per­sona. Oggi la pena car­ce­ra­ria è pre­vi­sta anche per reati col­posi e cioè, per defi­ni­zione, com­messi con­tro l’intenzione. La pena car­ce­ra­ria (che diviene pena afflit­tiva anche per parenti, coniugi o figli o geni­tori che siano) disvela così un’arcaica radice reli­giosa e mora­li­stica incom­pa­ti­bile con la civiltà giu­ri­dica attuale.

Neces­sa­rie saranno allora san­zioni penali che io ritengo assai più effi­caci e deter­renti, e soprat­tutto effet­tive e inde­ro­ga­bili: san­zioni a natura patri­mo­niale, inter­dit­tive, impe­gna­tive e cioè a con­te­nuto prio­ri­ta­ria­mente rela­zio­nale, in omo­lo­gia e in armo­nia con una costru­zione della respon­sa­bi­lità penale in senso relazionale.

L’essenziale è che la san­zione penale «tra­scenda» il cri­mine com­messo (nel senso in cui De Mar­tino parla di tra­scen­di­mento e ritua­liz­za­zione come moda­lità di supe­ra­mento del «lutto» , e ciò vale anche per il cri­mine), che si ponga cioè su un piano qua­li­ta­ti­va­mente, eti­ca­mente e fina­li­sti­ca­mente diverso, e che non attinga alle stesse pul­sioni cui attinge il delitto, come ha acu­ta­mente affer­mato il giu­ri­sta Franco Cordero.


Tags assigned to this article:
pena carceraria

Related Articles

Un reddito minimo per tutti. Universale e individuale

Loading

Lo studioso belga Philippe Van Parijs, uno dei massimi esperti mondiali sul reddito di cittadinanza, a Roma per un convegno

Lista Falciani tra i nomi nuovi Serra, Civati e Stracquadanio

Loading

Scoop dell’Espresso. La sorpresa del deputato pd: “Non sapevo nulla”

Conferenza droghe: rotto il silenzio sulla Cannabis, ora il governo non si opponga

Loading

Anche se ad alcune tra le componenti più attive della «Rete per la riforma delle politiche sulle droghe» non è stata concessa la presenza alla Conferenza, la loro voce è stata ascoltata e, in buona parte, inclusa nel documento finale. Gravissima l’assenza ingiustificata del ministro Speranza

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment