La legge sulla procreazione travolta da 32 verdetti Il ministro: si torni in Aula
Della legge 40 del 2004, nata per regolamentare la procreazione medicalmente assistita (Pma) in Italia, di divieti ne sono rimasti due: la fecondazione eterologa in caso di partner dello stesso sesso e di single, la donazione degli embrioni a fini di ricerca. Ma anche quest’ultimo punto è sub iudice : l’udienza alla Consulta su ricorso era fissata per l’altro ieri ma è stata rinviata in ragione del giudizio pendente sulla stessa questione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Le sentenze
Lo «smantellamento» della legge 40 è avvenuto attraverso 32 sentenze, a partire dal 2004. La maggior parte delle pronunce ha riguardato la donazione dei gameti e la richiesta di accedere alla diagnosi pre-impianto sia per le coppie infertili che per le fertili, ma portatrici di malattie genetiche per le quali sussiste il divieto di accedere alle tecniche di Pma. Un’altra parte dei procedimenti ha avuto al centro la donazione dei gameti (eterologa), anch’essa vietata dalla legge 40. E da ieri non più. Poi, altri via libera: alla creazione di più embrioni rispetto ai tre indicati dalla legge (sentenza della Consulta numero 151 del 2009) e di non trasferirli tutti in un unico e contemporaneo impianto; alla conservazione («congelati») degli ovociti fecondati così da consentire un ulteriore trasferimento in utero, senza dover affrontare un nuovo ciclo completo di fecondazione assistita; alla riduzione embrionaria, post-impianto, nel caso venga diagnosticata una gravidanza trigemina; all’annullamento («per eccesso di potere da parte del ministero della Salute») della parte delle Linee guida che prevedevano la limitazione della diagnosi sull’embrione alla sola analisi osservazionale. Tutte le sentenze o le ordinanze sono da considerare definitive, non essendo mai state appellate.
Incostituzionale
Ma è l’annullamento del divieto alla fecondazione eterologa che ora porta una parte politica a sostenere che si è tornati al Far West. E sembra riaprirsi il dibattito del periodo antecedente al varo della legge 40. Tutte le sentenze precedenti avevano fatto dire che «nulla era cambiato». «E nulla cambia ora», dice Filomena Gallo, uno degli avvocati che ha portato a sentenze cambia-legge.
Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, però, ritiene che in Parlamento occorra tornare: «Abbiamo bisogno di fare il punto sulla nuova situazione, fermo restando che le sentenze si applicano. Prima leggo le motivazioni della decisione della Consulta poi sottoporrò al Parlamento nuove regole relative all’applicazione dell’eterologa. Noi eravamo un Paese che non la prevedeva e ora siamo un Paese che l’ammette. Ma nella 40, per forza di cose, la materia non era stata normata. Nei Paesi dove l’eterologa è ammessa esistono regole, che spesso sono diverse da Paese a Paese. Intendo verificarle tutte e arrivare a una proposta da sottoporre al voto parlamentare».
Le regole
Quali i punti da regolamentare? La Lorenzin elenca quelli principali: «L’anonimato di coloro che cedono i gameti; il diritto dei bimbi che nasceranno ad essere informati di chi sono i loro genitori; il tipo di analisi da fare per chi cede i gameti».
Il giurista Gianluigi Pellegrino è invece critico con il ministro: «La decisione della Consulta sull’eterologa non crea alcun vuoto normativo: se ci fosse stato questo rischio, la Corte non avrebbe potuto accogliere la questione e quindi far cadere il divieto. Il governo deve dare immediata attuazione alla pronuncia della Corte».
Nessun vuoto
Marilisa D’Amico, ordinario di Diritto costituzionale dell’università degli Studi di Milano, legale delle coppie che hanno vinto alla Consulta, interviene: «Non serve una nuova legge, in materia di procreazione assistita. Gli interventi della Corte costituzionale non richiedono alcun intervento da parte del legislatore. E’ una sentenza di accoglimento, entra in vigore dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La disciplina è immediatamente applicabile: l’eliminazione del divieto di donazione esterna dei gameti (pur dovendosi attendere le motivazioni) consente l’immediata applicazione delle tecniche assistite per quelle coppie che, stando alla stessa legge 40, possono accedere alla procreazione assistita (coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi). Infatti, la stessa legge 40 disciplina specificamente tutte le conseguenze che derivano dalla nascita di un bambino con procedure di fecondazione eterologa».
Garanzie
Innanzitutto l’articolo 9, in materia di divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre, disciplina compiutamente i rapporti fra il nato, la coppia e il terzo donatore, con ciò garantendo indubbie e marcate tutele al primo poiché si garantisce al figlio uno status.
In secondo luogo, l’articolo 12 vieta e sanziona la commercializzazione di gameti, «con ciò dunque — sottolinea la D’Amico — non legittimandosi alcuna creazione di un mercato che mercifica i corpi e i gameti stessi».
Vi sono inoltre i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, in materia di donazione di tessuti e cellule umane, che contengono le regole e le procedure della donazione di organi, tessuti e cellule che devono ritenersi applicabili anche alla donazione delle cellule riproduttive, ovvero i gameti.
Conclude l’avvocato Filomena Gallo: «Da oggi non potrà mai più essere emanata dal Parlamento una legge che prevede il divieto di fecondazione di tipo eterologa. Tale decisione vale per tutti i cittadini italiani che hanno problemi di sterilità. Nessun vuoto normativo, ma con la legge 40 così modificata garanzie per i nati e per le coppie».
Mario Pappagallo
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