Stop al “poltronificio” pubblico ecco il ddl sulle incompatibilità

by Sergio Segio | 8 Febbraio 2014 7:35

Loading

ROMA — Mai più casi Inps. Il governo è pronto a presentare un disegno di legge che introduce un «regime di incompatibilità di cariche presso gli enti pubblici nazionali», e attribuisce le funzioni di vigilanza sul rispetto delle nuove norme all’Autorità nazionale anticorruzione. Il provvedimento era stato annunciato qualche giorno fa dal presidente del Consiglio Enrico Letta, che aveva parlato di una nuova legge che avrebbe stabilito una volta per tutte che il presidente di un ente pubblico nazionale deve ricoprire quella carica «in esclusiva e non in regime di conflitto di interessi». Una settimana dopo, ecco il testo: è composto da tre soli articoli, la firma è della presidenza del Consiglio e del ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Il ddl verrà inviato al più presto al Quirinale, per poi essere presentato alle Camere con procedura d’urgenza. Obiettivo, evitare la moltiplicazione degli incarichi pubblici in capo alla stessa persona, ormai un malcostume italiano che è emerso in particolar modo nello scandalo recentissimo che ha visto protagonista l’ex presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua e sua moglie Maria Giovanna Basile.
L’articolo 1 del ddl stabilisce che «al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse», si introduce «un regime di esclusività della carica di presidente, di amministratore o di componente di un altro organo di indirizzo degli enti pubblici nazionali». A stabilire quali saranno questi enti saranno uno o più decreti che verranno messi a punto dal ministro per la Pubblica
Amministrazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il ddl tuttavia indica diversi criteri: gli enti dovranno essere «individuati come di maggiore rilevanza, in relazione alla dimensione dell’organizzazione territoriale, all’ambito non settoriale delle competenze, al numero dei dipendenti, all’entità delle risorse finanziarie gestite, alla natura dell’interesse pubblico perseguito». Il regime di incompatibilità viene esteso anche all’esercizio di attività professionali o di consulenza, «laddove queste ultime — spiega la relazione illustrativa al provvedimento — vengano svolte in materie connesse con l’ambito di competenza dell’ente presso il quale si riveste la carica di presidente o di altro organo di indirizzo ». Per casi di incompatibilità con incarichi temporanei, si prevede invece la possibilità di richiedere un’autorizzazione.
Se un amministratore pubblico si trova in una situazione di incompatibilità, avrà venti giorni di tempo per risolvere il problema,
altrimenti la sanzione è «la decadenza dalla carica rivestita». La sorveglianza sulla corretta applicazione della normativa viene attribuita all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), entrata in vigore alla fine di ottobre, e nata dalla trasformazione della vecchia Civit, la Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. La normativa si applicherà immediatamente anche «agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare», dunque non solo alle situazioni nuove.

Post Views: 177

Source URL: https://www.dirittiglobali.it/2014/02/2014-02-08-07-36-04/