Tratta, “in Italia le leggi ci sono, ma vengono applicate male”

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MILANO – In Italia le leggi che tutelano le vittime della tratta di essere umani ci sono, ma vengono applicate male. È a questa conclusione che giunge l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), nel suo dossier presentato a Joy Ngozi Ezeilo, Special rapporteur della Nazioni Unite, che ha visitato l’Italia dal 12 al 20 settembre toccando Roma, Venezia, Torino, Palermo, Napoli, Caserta and Castel Volturno. Il nostro ordinamento, infatti, prevede all’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero sottoposto a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale. “Persistono nella prassi notevoli difficoltà al rilascio dello speciale permesso di soggiorno”, si legge nel dossier pubblicato oggi sul sito dell’Asgi. Difficoltà causate dalla “valutazione discrezionale da parte delle Questure dei presupposti previsti dalla norma per la concessione del titolo di soggiorno” e dal fatto che “spesso le questure non accolgono le domande di permesso di soggiorno nel caso in cui lo straniero non renda formale denuncia contro i propri sfruttatori, prediligendo il percorso giudiziario a quello sociale”. Una situazione che ha indotto la Special rapporteur a dichiarare, alla fine della sua visita, che “l’Italia deve rilanciare la lotta al traffico di essere umani” e verificare l’effettiva applicazione delle norme.

Un’attenzione particolare è stata data nel documento alla situazione dei minori stranieri non accompagnati. In Italia l’accertamento dell’età avviene ancora solo attraverso la radiografia del polso. “Esame, questo, che la comunità scientifica internazionale e nazionale ritiene inidoneo ad accertare l’età di una persona”, denuncia l’Asgi. Oltre che alla radiografia, il giovane dovrebbe essere sottoposto a una visita pediatrica e un colloquio con una psicologa.

Un ulteriore problema emerso nel trattamento dei minori stranieri non accompagnati, con riflessi anche sulla loro condizione di soggetti trafficati, riguarda la nomina del tutore.
Secondo la legge italiana il minore non ha una piena capacità giuridica e pertanto deve sempre avere un rappresentante legale, solitamente i genitori, in assenza dei quali deve essere nominato un tutore.
Nella prassi italiana, per i minori stranieri non accompagnati viene nominato tutore un rappresentante del comune (in genere l’assessore alle politiche sociali), ma questo comporta che difficilmente il tutore esercita davvero le funzione di tutela, che dunque è del tutto formale. (dp)

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