Interdizione, il 19 ottobre il «ricalcolo» di Milano

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MILANO —¬È un po’ come quando nei processi capita uno scambio di persone. Solo che nel caso dei diritti tv Mediaset è invece uno scambio tra sentenze svizzere (una proposta e una disposta) all’origine della confusione che da alcuni giorni induce l’entourage di Silvio Berlusconi ad accreditare la possibilità dell’ex premier e del coimputato Frank Agrama di chiedere una revisione della loro condanna definitiva per frode fiscale in forza di una prospettata clamorosa novità: la scoperta appunto di una asserita sentenza di archiviazione nella quale i magistrati svizzeri nel 2010 avrebbero accertato, sulla scorta di testimonianze inedite, che Agrama era intermediario cinematografico dotato di reale autonomia e interlocutore obbligato per comprare i film Paramount, anziché (come per i tre gradi di giudizio che in Italia hanno condannato Berlusconi e Agrama) un intermediario fittizio e socio occulto di Berlusconi.
Peccato che una siffatta sentenza svizzera di archiviazione non esista. Anzi, l’archiviazione vera, cioè quella che i magistrati svizzeri emisero nel maggio 2011 (peraltro non su Agrama o Berlusconi, ma su tre dirigenti italiani di Mediaset indagati di autoriciclaggio per aver ricevuto soldi da Agrama sui loro conto svizzeri) è motivata in maniera opposta: e cioè con la prescrizione di quasi tutte le transazioni incriminate, e per due di esse con il sovrapporsi dei già esistenti procedimenti italiani. Compreso quello sfociato poi nella condanna definitiva di Berlusconi a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici, pena accessoria (del tutto diversa dalla decadenza da senatore e dalla incandidabilità previste dalla legge Severino) che il 19 ottobre la Corte d’appello di Milano dovrà ricalcolare da 1 a 3 anni: un Appello-bis, solo su questo punto, ordinato l’1 agosto dalla Cassazione che ha spiegato come i giudici di merito milanesi debbano applicare non la norma generale sull’interdizione (5 anni se la reclusione è superiore a 3 anni), ma quella speciale tributaria (da 1 a 3 anni di interdizione qualunque sia l’entità della pena detentiva).
L’inesistenza sinora di un convincimento giudiziario elvetico circa la liceità del ruolo di Agrama è del resto già ricavabile dal fatto che dall’ottobre 2005 a tutt’oggi la Svizzera mantenga sotto sequestro (al netto di 15 milioni restituiti nel tempo) ben 130 milioni di dollari delle società di Agrama al centro dei processi italiani a lui e a Berlusconi, e cioè 22 milioni di Wiltshire Trading, 45 in pancia alla società Melchers, 48 di Harmony Gold, 3,8 in Renata Inv. e 11,6 dentro la società Suquet.
E allora cosa è quella che in questi giorni chi è vicino a Berlusconi presenta come la sentenza di archiviazione della giudice svizzera Prisca Fischer? È il rapporto, il parere, la relazione che Fischer, oggi avvocato in Svizzera ma nel 2010 in forza all’ufficio del giudice istruttore elvetico, aveva ritenuto di rassegnare nel momento in cui, con l’abolizione della figura del giudice istruttore, tutti i fascicoli di questo ufficio erano stati ritrasmessi all’ufficio del pubblico ministero. In questa sua relazione Fischer valorizzava molto la teste Silvana Carminati, responsabile acquisti fiction di una tv svizzera, convinta che Agrama fosse un reale agente cinematografico, dal quale, in ragione dei suoi privilegiati rapporti con Paramount, doveva per forza passare chi volesse acquistare un film prodotto da Paramount.
Non esattamente una novità sconvolgente, visto che nei processi italiani la difesa Agrama ha più volte introdotto testi analoghi a sostegno di questa tesi disattesa infine dai giudici del processo Mediaset, i quali non hanno escluso che Agrama facesse a volte anche il vero agente cinematografico per altri partner, ma nelle motivazioni hanno spiegato perché rispetto al peculiare rapporto con Berlusconi (mezzo miliardo di dollari in un decennio) contino invece di più le altre contrarie prove documentali e testimonianze.
Inoltre la difesa Agrama nei mesi scorsi ha già citato Silvana Carminati (con richiesta di rogatoria internazionale benché si trovi non lontana ma a Lugano) come teste a difesa del produttore americano nel processo Mediatrade in corso a Milano, dove sono coimputati Fedele Confalonieri e Piersilvio Berlusconi, e dove Silvio Berlusconi è stato prosciolto in udienza preliminare.
Mentre nell’ottobre 2010 l’oggi avvocato Fischer alla fine della sua relazione proponeva dunque la «decadenza» (equivalente elvetico della archiviazione) di accuse frutto di un procedimento italiano definito «ambiguo se non equivoco, più civilistico che penale», nel maggio 2011 la Procura svizzera disponeva sì l’archiviazione dei tre ex dirigenti Mediaset Pace-Stabilini-Ballabio, ma senza affatto sottoscrivere queste motivazioni (e forse per questo gli avvocati italiani dei tre non ne hanno mai chiesto l’acquisizione nel processo Mediatrade in cui sono coimputati di Agrama): al contrario, infatti, la sentenza di archiviazione rileva che il complesso delle testimonianze e degli accertamenti raccolti tende a escludere la liceità delle transazioni economiche degli indagati, constata che quasi tutte sono ormai prescritte, e per due residue di esse esprime l’opportunità di non procedere in Svizzera perché eventuali sentenze elvetiche si andrebbero solo ad aggiungere ai processi già in corso in Italia per gli stessi fatti.
Luigi Ferrarella


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