«Basta carcere duro per Provenzano»: sì da 3 procure

by Sergio Segio | 27 Luglio 2013 9:11

Loading

Le condizioni di salute dell’ex capo di Cosa Nostra, arrestato nella primavera del 2006 dopo 43 anni di latitanza e ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale di Parma, sarebbero ulteriormente peggiorate nel corso delle ultime settimane. «Le procure hanno deciso — è il commento di Rosalba Di Gregorio, legale del boss — sulla base di un’istanza che ho fatto a febbraio dopo avere visionato le perizie che stabilivano l’incapacità di Provenzano. Il 41 bis va applicato ai soggetti socialmente pericolosi. Provenzano è in stato semi-vegetativo e non credo possa ritenersi tale». Considerazioni che tuttavia contrastano con il giudizio della Dna. Per la procura nazionale antimafia, che si è espressa negativamente sulla questione, le condizioni di Provenzano, descritte dai medici, non sarebbero così gravi.
Lo scorso 5 marzo il gup di Palermo aveva sospeso il procedimento nei confronti del boss per la presunta trattativa Stato-mafia sulla base proprio di una consulenza medica che aveva ritenuto l’ex capomafia «incapace» di stare in giudizio a causa delle deteriorate condizioni psichiche. Per la stessa ragione, di recente, era arrivato un ulteriore slittamento al mese di ottobre. «Siamo indignati, scandalizzati e pronti a chiedere attenzione per i nostri figli ammazzati e resi invalidi» ha commentato la presidente dell’associazione dei Georgofili, Giovanna Maggiani Chelli. «Fermo restando lo stato di detenzione di Provenzano — ha detto invece il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari — abbiamo espresso parere favorevole perché riteniamo che a causa delle sue condizioni di salute abbia difficoltà a relazionarsi con l’esterno e quindi potrebbe beneficiare di un regime di detenzione ordinario. Non è più pericoloso». L’ultimo bollettino medico parla di un paziente «vigile solo se stimolato». Un quadro tale da indurre le tre procure competenti a chiedere per il padrino di Corleone una misura meno afflittiva.
Antonio Ricchio

Post Views: 179

Source URL: https://www.dirittiglobali.it/2013/07/2013-07-27-09-12-26/