by Sergio Segio | 17 Giugno 2013 9:23
Perché la Costituzione sia davvero attuata e non resti la “grande incompiuta”, come temeva già sessant’anni fa Piero Calamandrei, ci sono tanti passaggi da compiere. Uno riguarda il paesaggio, il patrimonio culturale e l’ambiente. E Costituzione incompiuta s’intitola il volume che raccoglie i saggi di Alice Leone, Paolo Maddalena, Tomaso Montanari e Salvatore Settis, in uscita domani da Einaudi (pagg. 185, euro 16,50).
Una storica, un giurista, ex vicepresidente della Corte Costituzionale, uno storico dell’arte, un archeologo e storico dell’archeologia: le loro riflessioni convergono sulla convinzione, segnalata nella premessa da Montanari, che l’arte, il paesaggio e l’ambiente non di un paese in generale, ma dell’Italia con la sua storia, politica e cultura-
le, la sua struttura fisica, i rapporti di forza fra poteri pubblici e potentati privati, siano elemento costitutivo della comunità nazionale, fattore di cittadinanza e di conoscenza, fonte di benessere, bene comune di cui tutti sono custodi affinché anche le generazioni future possano goderne.
La Costituzione distilla questi concetti nell’articolo 9 («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») e altrove. Ma quel testo non è il prodotto estemporaneo di un compromesso pur molto altolocato. Montanari evidenzia quanto la Carta sviluppi una relazione antica fra arte e architettura, da una parte, e identità nazionale italiana dall’altra, sostituendo però la sovranità del principe con quella espressa da tutti i cittadini.
Dall’analisi di Settis emerge come la Costituzione, elaborando questi principi, si muova in un contesto di riflessioni culturali ad essa contemporanee. La lettera, solo per citare un esempio, che Ranuccio Bianchi Bandinelli, grande archeologo e direttore generale delle Antichità e Belle Arti al ministero della Pubblica istruzione, scrive a Ruggero Grieco, comunista, membro dell’Assemblea costituente, è esemplare di questa circolarità fra cultura e politica. Non lasciamo, scrive Bianchi Bandinelli, che la potestà di tutela, di interesse nazionale, scivoli dallo Stato centrale alle Regioni.
Le zone d’ombra non mancano nella Costituzione. Settis ne indica una in particolare: il mancato raccordo fra la tutela del paesaggio e le norme urbanistiche. Quasi che il paesaggio debba arrestarsi alle soglie della città, la quale invece può espandersi senza attenersi alla tutela di esso. E il risultato sono i modi della ricostruzione urbana postbellica attestati dalla corona di periferie, sorte in larghissima parte assecondando spinte speculative. E tuttora quel mancato raccordo produce espansioni controllate solo dalla rendita fondiaria. Ma le contraddizioni, insiste Settis, possono essere superate se non si considera la Costituzione come una «litania di principi staccati l’uno dall’altro ». E seguendo, invece, le interpretazioni che la Corte costituzionale detta nelle sue sentenze. Come quella in cui si sostiene che la tutela del paesaggio non può essere «subordinata ad altri valori, ivi compresi quelli economici » e anzi dev’essere «capace
di influire profondamente sull’ordine politico-sociale».
Questo concentrato di norme viene nei fatti ignorato. E la Costituzione lasciata non solo incompiuta, ma tradita. La storia dell’arte, che rende i cittadini consapevoli custodi, è mortificata nelle scuole e ridotta a insegnamento marginale (di poco più importante solo rispetto all’insegnamento della musica, anch’esso svilito nel paese di Palestrina, Rossini e Verdi). Inoltre è programmaticamente smantellata la struttura pubblica di tutela, con le soprintendenze immiserite.
Alice Leone ricostruisce la faticosa elaborazione dell’articolo 9, nella cui versioni è rintracciabile una densità politica e culturale che si è smarrita. E tocca a Maddalena, fra i principali giuristi impegnati su queste materie, con una militanza di lunga data approdata alla Corte costituzionale, toccare il tasto rovente dei beni ambientali come beni superiori, quanto a salvaguardia, rispetto agli interessi privati, che invece la Carta sottopone a limiti. E fra i beni ambientali c’è la terra, che anche quando di proprietà privata contiene una porzione di pubblica utilità che non può essere sottratta solo perché «si è padroni in casa propria ».
Le riflessioni di Maddalena tornano utilissime in queste settimane di discussione sulle proposte di legge per limitare il consumo di suolo. Costruire un edificio o una strada comporta la distruzione delle funzioni ambientali che un terreno possiede e che riguardano tutti (lo smaltimento delle acque piovane e la ricarica delle falde, la rigenerazione della vita vegetale, lo stoccaggio del carbonio, la produzione agricola…). Ed è evidente, scrive Maddalena, «che il potere di far questo non può assolutamente essere compreso nel cosiddetto ius edificandi, considerato come una delle facoltà del proprietario privato, ma rientra nelle facoltà comprese nella proprietà comune o collettiva del popolo». Per cui, aggiunge il giurista, solo «un atto sovrano», preso da un’autorità che rappresenta gli interessi di tutti può stabilire se un terreno diventa suolo edificabile (e non una procedura negoziale, fra pubblico e privato, e neanche un presunto diritto edificatorio concesso una volta per sempre). Se una norma così trovasse spazio, in maniera chiara nell’ordinamento italiano, forse la Costituzione farebbe un passo verso la sua compiutezza.
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IL LIBRO
Costituzione incompiuta di Leone, Maddalena, Montanari e Settis (Einaudi pagg. 185 euro 16,50)
Source URL: https://www.dirittiglobali.it/2013/06/quel-che-resta-dellambiente/
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