Il governo costituente

by Sergio Segio | 14 Giugno 2013 8:45

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Ancor più rilevante la cosa, considerando che alla conclusione nei tempi previsti – 18 mesi – il governo ha legato la sua stessa sopravvivenza. Un tempo sarebbe stato impensabile, perché la Costituzione, si diceva, non è questione di maggioranze mentre un governo intrinsecamente e inevitabilmente lo è.

Se il dominus del processo riformatore è il governo, l’esito ineluttabile è una Costituzione di parte, piuttosto che la Costituzione di tutti. Ma questa era la saggezza degli antichi. Nei tempi correnti di uno sgangherato bipolarismo maggioritario – occultato ma non superato dalla anomala maggioranza in essere – c’è chi pensa che non sia poi tanto necessaria la Costituzione di tutti. Può bastare quella dei più.
Ma, a parte l’iniziativa governativa, è ammissibile una legge speciale di revisione della Costituzione per una specifica riforma? La polemica fu fatta anche per le leggi istitutive della Bicamerale De Mita-Iotti e D’Alema. Mentre si può concordare che la legge speciale sia in principio ammissibile, si deve anche ammettere che almeno alcuni capisaldi dell’art. 138 – su cui è fondata la rigidità della Costituzione – vanno rispettati. La proposta del governo può essere assolta per il referendum necessario invece che eventuale e per aver ristretto la fase referente di commissione nel comitato parlamentare, perché poi c’è il passaggio in Assemblea. Ma non può essere assolta per la restrizione cogente dei tempi che vengono imposti alle Assemblee (il «cronoprogramma»), per i connessi limiti alla discussione e alla presentazione di emendamenti.
Nella Costituzione vigente, tempo e approfondimento sono fattori cruciali per la revisione. Lo capiamo per la richiesta di una doppia deliberazione, la seconda a distanza di non meno di tre mesi dalla prima. Lo capiamo dall’art. 72, che impone per la materia costituzionale la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte dell’Aula, con esclusione di procedimenti abbreviati, deliberanti o redigenti. Lo capiamo dalla minuta attenzione che i regolamenti parlamentari dedicano in generale ai tempi, e alla disciplina della presentazione di emendamenti. Lo capiamo dal divieto – posto dall’art. 69 del Regolamento Camera – di dichiarare l’urgenza dei progetti di legge costituzionale, e quindi di abbreviarne i tempi. È ben vero che nel Regolamento Senato manca una analoga esplicita limitazione. Ma possiamo ritenere che tale assenza si possa superare secundum constitutionem, considerando la dichiarazione d’urgenza comunque preclusa.
Ma era poi necessaria una disciplina così restrittiva? Tecnicamente no, perché i regolamenti parlamentari già prevedono strumenti per una gestione rigorosa dei lavori. Ma la ragione sembra chiara. Il governo non vuole solo controllare i tempi, ma anche i contenuti. Vuole orientare la riforma, probabilmente verso gli esiti più compatibili con gli equilibri dell’anomala maggioranza (semipresidenzialismo e dintorni). Per questo, meno si discute, meglio è. I saggi potrebbero sembrare inutili dopo trenta anni di dibattiti, tre bicamerali, e intere biblioteche di proposte di riforma di ogni orientamento, sensibilità, sfumatura. Ma sono utili se servono a nascondere le preferenze del governo sotto il mantello apparentemente neutro del sapere tecnico. A quanto si sa, una maggioranza dei saggi è orientata nel senso preferito dal governo. Questo non vale come censura per i saggi, dei quali ciascuno è padrone delle proprie opinioni. Ma è censura per il governo, che avvia un processo riformatore solo fittiziamente libero negli esiti, con un organo consultivo composto ad arte.
Capiamo ora meglio l’avvio dei lavori dei saggi. Risulta che il ministro Quagliariello abbia condotto con mano di ferro, concedendo a ciascun saggio cinque minuti in prima battuta, e cinque in seconda. Di poco conto le trasgressioni. Ma il governo come li consulta i saggi, se non li fa parlare? Poi, i saggi del Comitato parlano, ma non scrivono. Spetterà al Comitato di redazione – i cui componenti sono presenti ai lavori e ascoltano – mettere in forma scritta le risultanze del dibattito. In sintesi, abbiamo saggi cui è consentito parlare (poco) ma non scrivere, e saggi cui è consentito scrivere, ma non parlare. Speriamo almeno che il governo li lasci tutti liberi di pensare.

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