by Sergio Segio | 18 Maggio 2013 10:02
Di qui la manifesta “irragionevolezza” della legge (ex art. 3 della Costituzione) e la conseguente lesione dei “principi di uguaglianza del voto” (art. 48). Una situazione destinata a rivelarsi paradossale qualora la coalizione, dopo aver acceduto al premio, si sciolga. Ipotesi, quest’ultima, oggi sotto i nostri occhi. A ciò si aggiunga che per il Senato il premio di maggioranza viene assegnato su base regionale. Una soluzione, questa, che oltre a non assicurare un coerente esito elettorale nei due rami del Parlamento, tende a “pregiudicare” il peso politico delle Regioni più popolose. La Cassazione avanza poi dei “dubbi” di costituzionalità anche sull’introduzione delle cosiddette liste bloccate, evidenziandone le gravi ripercussioni sulla libertà del voto, dal momento che all’elettore verrebbe sottratta la possibilità di poter scegliere il candidato da votare. Vi è quindi da chiedersi se «possa ritenersi realmente libero il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di scegliere l’eletto e se possa ritenersi personale un voto che è invece spersonalizzato».
Relativamente alle modalità di accesso, vi è da sottolineare l’estrema difficoltà di far pervenire la legge elettorale al giudizio della Corte. Siamo in presenza di una zona d’ombra del giudizio costituzionale. Probabilmente un’occasione persa è stata la mancata autorimessione da parte della Corte costituzionale a ridosso del giudizio sull’ammissibilità di alcune richieste referendarie concernenti l’attuale legge elettorale. Proprio le difficoltà di consentire alla Corte di pronunciarsi su questo tipo di leggi avrebbe dovuto indurre il giudice delle leggi a sollevare la questione di costituzionalità davanti a se stessa. A tale riguardo, l’ordinanza della Cassazione pone però un’obiezione tecnica: può la questione di costituzionalità provenire in via incidentale nel caso in cui la questione principale sia sostanzialmente coincidente con il sospetto di incostituzionalità (vale a dire, quando la questione di costituzionalità costituisce l’unico motivo di ricorso al giudice ordinario)? Il rischio è di palesare un malcelato caso di accesso diretto alla Corte costituzionale, non ammissibile nel nostro ordinamento.
La Cassazione ritiene tuttavia che in questo caso la questione di legittimità costituzionale non esaurisca la controversia di merito, essendo quest’ultima più ampia, in quanto diretta al riconoscimento di una domanda di accertamento costitutiva. Ci muoveremmo, in definitiva, in una di quelle ipotesi in cui la strada dell’accertamento giudiziale sarebbe l’unica via per ottenere la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali. Diversamente il filtro per l’accesso alla Corte, in situazioni del genere, diventerebbe una chiusura.
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