La Cassazione: “Il medico obiettore non può negare le cure a chi abortisce”

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ROMA — Un medico che si dichiara obiettore di coscienza non può rifiutarsi di curare la paziente che si è sottoposta ad aborto volontario in ospedale. Lo sottolinea la Cassazione, che ieri ha confermato la condanna per omissione di atti d’ufficio a una dottoressa della provincia di Pordenone che, pur essendo di guardia e nonostante le sollecitazioni del primario, non aveva voluto assistere una donna che aveva abortito e che era a rischio di emorragia.
Per la sesta sezione penale della Suprema Corte, il medico obiettore ha «il diritto di rifiutare di determinare l’aborto, ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo» in quanto deve «assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza ».
Per gli ermellini l’obiezione di conoscenza «non esonera il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento».


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