by Sergio Segio | 20 Marzo 2013 8:44
La questione è di non poco momento, stante che «il reato di cui all’art. 187 del Cds punisce la condotta di chi si sia posto alla guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e non già dalla attività di guida del consumatore di stupefacenti che non sia in stato di alterazione, sicché si renderà necessario ai fini di un giudizio di responsabilità provare non solo la precedente assunzione ma anche che il conducente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione». In altre parole, secondo la Cassazione, è punibile solo la guida sotto l’effetto delle sostanze; non è invece punibile chi, pur avendole consumate in precedenza, si sia messo alla guida quando l’effetto psicoattivo si sia esaurito.
Ai fini della configurabilità dell’art. 187 si rende quindi necessario sia un accertamento tecnico – biologico sia che altre circostanze provino l’alterazione (sent.ze IV sez. penale n. 41796 e 33312).
La sentenza in verità assai sbrigativa, riprende una analoga pronuncia sempre della IV sezione (la n. 48004) stabilendo che ai fini della prova dello stato di alterazione, una volta accertata la positività biologica che dimostra l’assunzione, non si renda necessaria una visita medica che accerti tale stato ma sia sufficiente far riferimento all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e al contesto in cui si è realizzato il fatto.
In tal modo il giudizio viene affidato alla descrizione soggettiva e ad elementi non scientificamente sicuri. Infatti, ci si riferisce ai verbali delle forze dell’ordine che nella prassi ricorrono a formule di rito o a clausole di stile, quali eloquio sconnesso, occhi rossi, sudorazione elevata, agitazione, respiro affannoso. La descrizione del comportamento è quindi basata su mere impressioni senza competenza specifica, medica e/o sanitaria. Nel caso particolare su cui si è pronunciata la Cassazione a gennaio, la reazione emotiva e di paura, umanamente comprensibile, del conducente al fermo dei carabinieri è stata così superficialmente attribuita alla cannabis, che però era stata consumata giorni addietro. Peraltro, la stessa Cassazione e molti Tribunali, tra cui Ivrea e Bologna, non ritengono attendibili ai fini di un giudizio gli accertamenti biologici compiuti col solo prelievo delle urine in quanto non dimostrano con certezza lo stato di alterazione.
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