Quella norma di Re Umberto e i maxi bonus dei banchieri

by Sergio Segio | 16 Febbraio 2013 7:36

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La legge diceva così: «È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compensi o indennità , salvo per chi eserciti le funzioni di direttore. È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori di contrarre obbligazioni con l’Istituto che amministrano o dirigono. Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori». Era lunedì 6 agosto 1888 quando fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Umberto I sedeva sul trono.
Allora non c’erano i bonus milionari e Lehman Brothers era un intermediario in crescita e già  ben posizionato alla Borsa di New York. D’altra parte 120 anni fa stava montando lo scandalo della Banca Romana. Detto questo, che ci fa la rievocazione di quella vecchia legge (e di altre più recenti) nella memoria di un pm della Procura di Forlì? È qui che entra in gioco l’emendamento fresco fresco.
Il pm Fabio di Vizio ha ottenuto dal gup Giovanni Trerè il rinvio a giudizio dell’ex vertice del Credito di Romagna: alcune delle accuse discendono dalla violazione di una articolo del Testo unico bancario (Tub). Gli avvocati difensori, però, hanno giocato abilmente la carta della versione nuovissima del Tub, quella che ha subito una piccola ma semisconosciuta e significativa amputazione: i commi 2 e 2-bis dell’articolo 136. La disputa giuridica verte proprio sull’interpretazione dell’articolo 136 che regola (e sanziona penalmente) le transazioni dirette e indirette degli uomini al vertice di un banca con la banca stessa.
Il colpo di forbice è passato con un emendamento (proposto dalla senatrice Anna Bonfrisco del Pdl) al decreto sviluppo, poi convertito in legge a fine 2012, e ora arrivato per la prima volta alla prova dei fatti in un’aula di tribunale. Forse non è l’unico test giudiziario per la norma mozzata, vicende analoghe di affari controversi tra banca e alcuni amministratori toccano il Credito Cooperativo Fiorentino, la Popolare Spoleto e anche Banca Mps.
L’abrogazione dei due commi alleggerisce dunque le responsabilità  dei vertici bancari. Si trattava dell’obbligo di comunicare conflitti nelle operazioni della banca con società  da loro controllate o di cui avevano funzioni di amministrazione o controllo.
Giusto? Sbagliato? Il partito del «giusto» sostiene che erano commi inutili ma gravosissimi per la quantità  di carte e adempimenti che richiedevano; quindi una sfoltita alla giungla legislativa e regolamentare (Consob, Bankitalia, ecc.) era e sarebbe ancora necessaria. Il partito opposto lo considera un taglio netto alle sanzioni penali (restano quelle amministrative) applicabili. A quest’ultima categoria appartiene anche Gianpiero Samorì, leader del Mir-Moderati in Rivoluzione, imprenditore con la holding a Curaà§ao che sembra dare un’importanza epocale al taglio dei commi: «Dove erano i parlamentari di tutti i partiti che all’unanimità  hanno approvato questa legge vergogna a favore della casta dei banchieri?».
Per inciso la legge ha abrogato i commi ma inspiegabilmente sono rimaste le sanzioni per la loro inosservanza. Resta inalterato il cuore dell’articolo 136 secondo il quale non è permesso ad amministratori e sindaci di «contrarre obbligazioni … direttamente o indirettamente» con la loro banca senza il via libera all’unanimità  del cda e collegio sindacale. Ed è sul concetto di «indirettamente» che resse fino alla condanna uno dei «rami» del processo a Michele Sindona, banchiere della Banca Privata Italiana che finanziava altre società  di cui era proprietario occulto.
Mario Gerevini

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