E ora riparte il rebus estradizioni

by Sergio Segio | 2 Febbraio 2013 7:41

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Neanche dopo che il 19 settembre 2012 la Cassazione ha pronunciato le prime sentenze definitive. Infatti il 21 dicembre scorso l’attuale Guardasigilli — come è legittimo, visto che chiedere l’estradizione rientra per legge in una valutazione del tutto discrezionale, che ovviamente considera non solo l’aspetto giudiziario ma anche i rapporti politici tra i vari Stati — ha spiegato d’aver chiesto l’estradizione solo per l’unico condannato che, al netto dei 3 anni di sconto dell’indulto, avesse ancora una pena superiore ai 4 anni. E cioè Bob Lady, condannato a 9 anni di cui 3 condonati. Il ministero ha scritto di essersi così «adeguato a quanto stabilito dal decreto ministeriale del gennaio 2000», giacché «l’estradizione non viene chiesta quando la pena da scontare non supera i 4 anni»: disposizioni «alla base di tutte le analoghe decisioni assunte da precedenti ministri e confermate dalla stessa Guardasigilli Severino in merito a numerosissimi casi», all’insegna di un criterio di «ragionevolezza» per evitare di attivare una procedura complicata e costosa che potrebbe essere «vanificata dalla possibilità  per il condannato estradato di usufruire dei benefici penitenziari». Questa chance, per la verità , esiste solo dai 3 anni di pena in giù, non 4; e il beneficio chiesto dal condannato può anche non essere concesso dai Tribunali di Sorveglianza. Ma quello che soprattutto è stato notato in un recente convegno è che il richiamato decreto ministeriale del 2000 ha anche una riga finale non evocata nel comunicato del 21 dicembre scorso: è cioè vero che la prassi ministeriale è chiedere l’estradizione solo di condannati sopra i 4 anni, «tranne che la richiesta stessa risulti comunque opportuna in relazione alla natura del reato ed alla personalità  del suo autore». Dunque non ci sono automatismi, ma una scelta discrezionale all’interno della generale discrezionalità  del ministro in tema di estradizioni. Tanto che in Procura generale a Milano si ha memoria negli anni di estradizioni inoltrate dai Guardasigilli per un albanese da 1 anno, 11 mesi e 11 giorni di residuo pena per associazione a delinquere e droga, per un estone da 3 anni per rapina aggravata, per un italiano da 3 anni e 3 mesi e 16 giorni per truffa e bancarotta, o per un brasiliano da 1 solo anno di residuo pena.

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