Scatti sganciati dall’aumento del carovita Congelati gli assegni oltre i 2.883 euro

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Ieri la Ragioneria generale dello Stato ha dato l’ok al nuovo emendamento dei due relatori di maggioranza alla legge di Stabilità , a patto che, appunto, la copertura a carico anche delle pensioni superiori a sei volte il minimo fosse sicura e non più eventuale, come proposto inizialmente da Renato Brunetta (Pdl) e Pier Paolo Baretta (Pd). Le fonti di finanziamento per mandare in pensione con le regole precedenti alla riforma Fornero gli esodati diventano quindi tre: i 9 miliardi già  stanziati finora, i 100 milioni del fondo previsto dalla legge di Stabilità , altri 554 milioni aggiunti con l’emendamento di ieri che prevede il blocco, nel 2014, dell’adeguamento all’inflazione per la parte di pensione superiore a sei volte il minimo Inps (2.883,18 nel 2012).
Il congelamento dell’indicizzazione è previsto per il solo 2014, poiché i risparmi realizzati dallo Stato si trascinano negli anni successivi. Attualmente, secondo la classificazione delle pensioni per classi di importo, quelle tra 2.500 euro al mese e 3mila sono quasi 226mila, parte delle quali subirà  la penalizzazione. A queste si aggiungeranno le 265 mila che già  superano 3 mila euro. Esiste però una possibilità  che il blocco della perequazione non scatti. L’emendamento prevede infatti che «entro il 30 settembre 2013» il governo monitorerà  gli esodati. «Qualora l’esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità  di risorse continuative a decorrere dall’anno 2014, entro i successivi 30 giorni, con decreto» del presidente del Consiglio la rivalutazione delle pensioni superiori a 6 volte il minimo potrà  essere ripristinata del tutto «ovvero in misura ridotta». La scommessa, insomma, è che i 9,1 miliardi stanziati per 130 mila esodati sia sufficiente anche per quelli che si aggiungeranno alla luce dell’emendamento: 1)licenziati entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità  entro la fine del 2011 che maturino i requisiti di pensione entro la fine del 2014; 2) contributori volontari ancorché abbiano svolto un lavoro, non a tempo indeterminato, con reddito inferiore a 7.500 euro; 3) licenziati entro il 30 giugno 2012 in forza di accordi d’esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno un lavoro temporaneo con reddito fino a 7.500 euro; 4) contributori volontari in mobilità  entro il 4 dicembre 2011 se perfezionano i requisiti per la pensione entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011. Rispetto alla prima versione dell’emendamento non ci sono più i licenziati di aziende fallite.


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