Legge di stabilità , colpita anche l’indennità  di accompagnamento

by Sergio Segio | 12 Ottobre 2012 15:36

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ROMA – A partire dal 2013 si pagheranno le tasse sulle pensioni e sulle indennità  di invalidità : una sorte che potrà  essere evitata solo da quei soggetti che percepiscono un reddito complessivo inferiore ai 15 mila euro. E’ una rivoluzione quella che il governo intende operare con la legge di stabilità  che sarà  presto presentata al Parlamento: assoggettare all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Irpef, quegli importi di natura assistenziale o risarcitoria che finora erano esclusi da ogni genere di tassazione. Una rivoluzione che toccherà  non solo gli importi delle pensioni in senso stretto, ma anche quelli delle relative indennità , ad iniziare dall’indennità  di accompagnamento. Una misura, questa, destinata a impattare notevolmente sulla vita di un gran numero di cittadini.

Il testo ufficiale e definitivo che verrà  trasmesso al Parlamento ancora non è pronto, ma la lettura dell’ultima bozza disponibile getta luce sulle intenzioni dell’esecutivo e chiarisce i termini dell’annuncio che era stato dato ormai tre giorni fa nel comunicato stampa successivo al Consiglio dei ministri che ha formalmente approvato il testo della legge di stabilità . Si tratta dunque – lo precisiamo ulteriormente – di disposizioni che potrebbero ancora cambiare, ma che giunti ormai a questo punto è probabile che facciano parte del provvedimento che sarà  inviato al Parlamento.

Come già  scritto altrove, al di là  delle parti della legge di stabilità  nelle quali si affrontano i temi dei tagli alla sanità , dei tagli al trasferimento agli enti locali e della revisione delle agevolazioni fiscali (deduzioni, detrazioni, e via dicendo), i due temi che più direttamente riguardano le persone con disabilità  sono quelli dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104/92 e dell’assoggettabilità  all’Irpef delle pensioni di invalidità .

IRPEF PER INVALIDITA’ – L’articolo 12 della bozza della legge di stabilità  prevede testualmente che “l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni e delle indennità  di invalidità  si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15 mila”. Una norma che non si applicherà , specifica sempre il testo del governo, “alla pensione sociale di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n° 153, e successive modificazioni, nonché all’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n° 335”. Lo stesso articolo della legge di stabilità  include nella tassazione anche le pensioni di guerra, laddove afferma che “le disposizioni di cui all’art. 34, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15 mila”. Quindi, riepilogando: da un lato pensioni di guerra e pensioni di invalidità , con relative indennità , tassate per chi ha un reddito complessivo superiore a 15 mila euro, dall’altro pensione sociale e assegno sociale che rimangono totalmente esenti dall’Irpef.

A rientrare dunque nel campo dell’applicazione Irpef dovrebbero essere (perlomeno) la pensione degli invalidi civili totali e quella degli invalidi civili parziali, le pensioni per i ciechi civili, la pensione per i sordi, ma anche tutte le indennità , quella mensile di frequenza minori, quella di comunicazione per i sordi, quella speciale per i ciechi ventesimisti e anche l’indennità  di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e l’indennità  di accompagnamento per gli invalidi civili totali. E in particolare l’assoggettamento all’Irpef di quest’ultima voce, che viene erogata a chi ne ha diritto senza alcun limite di reddito e che ha avuto una crescita esponenziale di richieste nell’ultimo decennio, rappresenta una novità  che non mancherà  di causare proteste.

Pensioni e indennità  di invalidità  saranno dunque tassate se il reddito complessivo del soggetto è superiore a 15 mila euro. Andrà  chiarito se nei 15 mila euro si intendono compresi gli stessi importi relativi alla pensione e all’indennità  di invalidità , o se – come è più probabile – faranno fede solamente gli altri redditi. In campo applicativo, andrà  chiarita anche la tempistica dell’assoggettabilità  ad Irpef, anche se è plausibile che esso avverrà  alla fonte: è l’Inps che paga e che tratterà  dall’importo effettivamente erogato la parte relativa all’Irpef.

Ricordiamo le somme relative alle provvidenze economiche più diffuse: la pensione di invalidità  (invalidi parziali o totali) prevede la somma di 267,57 euro per 13 mensilità , per un totale annuo di 3478,41 euro. L’indennità  di accompagnamento vale invece 492,97 euro per 12 mensilità  e un totale annuo di 5915,64 euro. In sostanza, chi riscuote tanto la pensione quanto l’accompagno riceve una somma annuale pari a poco meno di 9500 euro.

LEGGE 104/92 – La bozza del provvedimento del governo conferma quanto già  era noto: “I permessi – si legge nel testo – fruiti ai sensi dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l’assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa”.

Dunque, la norma riguarda esclusivamente i lavoratori pubblici, e non anche i privati, che hanno ugualmente accesso ai benefici della legge 104/92 (per quanto la utilizzino in percentuale cinque volte inferiore) e specifica che la retribuzione rimarrà  piena solo se il permesso ex lege 104/92 è dovuto a patologie del dipendente o all’assistenza a figli e coniuge. Se l’assistito è un altro familiare, invece (cioè se è un genitore, uno zio, un fratello, e via dicendo: i permessi possono essere ottenuti per assistere parenti o affini entro il secondo grado o entro il terzo grado se i genitori dell’assistito sono over 65 o portatori di handicap) lo stipendio della giornata sarà  dimezzato e si manterrà  intera solamente la contribuzione figurativa. La norma, in termini quantitativi, colpisce soprattutto i lavoratori che usufruiscono dei permessi per assistere i propri genitori. Ma apre, secondo alcuni, una possibile ipotesi di incostituzionalità  per via della disparità  di trattamento che determina. (ska)

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