La legge Fornero debutta in tribunale Il giudice reintegra il lavoratore

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MILANO — Dopo mesi di rumoroso confronto, l’articolo 18 versione Fornero ha «debuttato» in silenzio in un’aula di tribunale. A Bologna è stata appena depositata la prima ordinanza di applicazione della nuova normativa. Se la linea scelta dal giudice delle due Torri sarà  seguita nel resto d’Italia, la stagione dei licenziamenti (più) facili per motivi disciplinari — temuta dal sindacato e auspicata dalle imprese — resterà  uno spauracchio agitato nei dibattiti.
A fare giurisprudenza, suo malgrado, è la vicenda di Piero Catalano, emiliano di origini napoletane che lavorava a Bentivoglio, a due passi da Bologna, come responsabile del controllo qualità  alla Atla, srl del gruppo Atti che si occupa di lavorazioni meccaniche. Il 30 luglio scorso Catalano è stato licenziato. A meno di due settimane dall’entrata in vigore del nuovo articolo 18.
Pietra dello scandalo una mail che il responsabile qualità  aveva inviato a un superiore. E qui, per capire di cosa stiamo parlando, bisogna riportarne il testo: «Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire», metteva nero su bianco Catalano.
L’azienda non l’ha presa con spirito. Secondo le interpretazioni più rigide della legge, il giudice avrebbe potuto anche ritenere il licenziamento ingiustificato, sì, ma limitarsi a imporre un risarcimento all’azienda, e ognuno per la sua strada. Invece Maurizio Marchesini (questo il nome del giudice) ha ritenuto di dirimere la vicenda in modo diverso. Imponendo il rientro di Catalano in azienda. Inoltre la Atla dovrà  pagare al suo dipendente tutti gli stipendi dal 30 luglio fino alla riaccensione del computer.
La normativa Fornero consente la reintegrazione in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo in due casi: se il fatto non sussiste oppure se il fatto rientra tra quelli che il contratto di categoria considera punibili solo con una «sanzione conservativa». Secondo il giudice, in questo caso il «fatto materiale» della mail è sotto gli occhi di tutti ma il fatto giuridico di cui parla la nuova legge, appunto, non sussiste. Marchesini, inoltre, ascrive la mail inviata dal responsabile qualità  nell’ambito delle «lievi insubordinazioni nei confronti dei superiori» di cui parla il contratto dei metalmeccanici. Tirando le somme, quindi, la reintegrazione è motivata da una doppia valutazione.
Ovviamente il più soddisfatto di tutti è Piero Catalano. Che però, raggiunto al telefono, preferisce incassare l’ordinanza e tenersi lontano da ogni commento. Parla invece il suo avvocato, Alberto Piccinini. «Questo è un caso esemplare, il giudice ha accolto l’interpretazione che ci sembrava più conseguente — dice Piccinini —. Non si può pensare che i contratti di categoria elenchino in modo dettagliato tutti i casi in cui il licenziamento non è possibile. Giusto, quindi, fare ricadere il singolo episodio all’interno di una tipologia generale».
«Allora che cosa è cambiato rispetto al passato?», si chiedono a questo punto il giuslavorista bolognese Franco Carinci e il milanese Maurizio Del Conte, dell’Università  Bocconi. «Se questo tipo di applicazione della legge diventasse la norma, e si tratta di un’eventualità  realistica, allora non sarebbe cambiato nulla di sostanziale», riflettono i due. La montagna del dibattito dei mesi scorsi, in altre parole, avrebbe partorito il topolino.
Ma c’è anche chi la pensa in modo diverso. Pietro Ichino, giuslavorista e senatore del Pd, condivide pienamente l’ordinanza. Con una precisazione: «Il giudice avrebbe potuto esimersi dallo scrivere pagine e pagine di motivazione del tutto superflue, limitandosi alle ultime righe della sentenza, dove si rileva che la mancanza commessa dal lavoratore è specificamente prevista dal contratto collettivo come non sanzionabile con il licenziamento».
Secondo il professore ciò non significa che in futuro non cambierà  nulla. La facilità  della reintegrazione dipenderà  molto da come saranno scritti i contratti di categoria e dall’intento più o meno restrittivo con cui questi ultimi definiranno i casi in cui è possibile riprendersi il posto di lavoro.
Da economista Alessandra Del Boca, docente all’Università  di Brescia, è soddisfatta dell’ordinanza di Bologna prima di tutto per un aspetto: la velocità  della giustizia. «In soli tre mesi la questione è stata risolta quando spesso si arriva anche a cinque anni», sottolinea Del Boca. Chi pensava alla legge Fornero come al peggiore dei mali a questo punto dovrà  ricredersi? «Come è evidente — conclude l’economista — alle porte non c’è nessuna stagione dei licenziamenti selvaggi».


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