Convenzione di Lanzarote: cosa cambia. Pedofilia, parola entra nel codice penale

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Tra le novita’, entra a far parte nel nostro codice penale la parola pedofilia con l’introduzione del nuovo articolo 414 bis: “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla medesima pena sara’ sottoposto anche chi, “pubblicamente, fa apologia di questi delitti”. Non potranno essere invocate, “a propria scusa, ragioni o finalita’ di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.

La Convenzione di Lanzarote, approvata in via definitiva dal Senato, e’ stata siglata il 25 ottobre 2007 ed e’ entrata in vigore il 1° luglio 2010. Oltre alle fattispecie di reato piu’ diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) disciplina i reati di grooming (l’adescamento attraverso internet) che e’ una vera e propria novita’ nel nostro ordinamento, e di turismo sessuale. La Convenzione delinea inoltre misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

In estrema sintesi, il testo prevede, oltre alla ratifica della Convenzione e all’individuazione presso il ministero dell’Interno dell’Autorita’ nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno: inserisce nel codice penale due nuovi delitti: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e adescamento di minorenni; inasprisce le pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia in danno di minori, associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori.

Il testo che ratifica la Convenzione di Lanzarote modifica, approvato in via definitiva dal Senato, norma con pene piu’ severe, le fattispecie penali di prostituzione e pornografia minorile nonche’ le disposizioni sui delitti a sfondo sessuale con particolare riferimento ai delitti di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne; rivede il regime delle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti a sfondo sessuale in danno di minori e allunga i termini di prescrizione del reato; dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalita’ individuale in danno di minorenne, il colpevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, con l’eccezione dell’ignoranza inevitabile. E poi, si modifica le pena accessorie per i delitti pedopornografici e di violenza sessuale in danno di minori, in particolare dettagliando le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici.

Il provvedimento interviene anche sul tema delle misure di prevenzione personali (con particolare riferimento al divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori); limita la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonche’ di violenza sessuale; ammette al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai suddetti delitti. (DIRE)

 

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