Contro la tortura un passo positivo

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La legislatura è agli sgoccioli e non sarà  semplice avere l’approvazione definitiva del testo. L’impegno della commissione è tuttavia positivo. Perché il precedente governo aveva detto al Comitato dei diritti umani dell’Onu che questo reato non era una priorità . Nonostante i più di venticinque anni che ci separano da quando l’Italia ratificò la Convenzione contro la tortura impegnandosi a rispettarla in tutte le sue parti. Un impegno positivo, ancora, soprattutto a seguito di sentenze – a Genova e ad Asti per citare le recenti – che hanno certificato l’impossibilità  di perseguire adeguatamente comportamenti di intenzionale e grave maltrattamento di persone private della libertà  da parte di chi le aveva in custodia, riassumibili appunto in quel termine «tortura» che il nostro codice non menziona. Guidizi che conseguentemente hanno evidenziato la propria impotenza a condannare i responsabili a una pena adeguata; spesso hanno dovuto dichiarare che tutto era stato cancellato dal tempo ormai scaduto: reato prescritto. Quindi, un primo passo è compiuto: vedremo se l’attuale governo porrà  questo tema in cima o in fondo all’agenda dei provvedimenti sulla giustizia, su cui molto sembra affannarsi la strampalata maggioranza che lo sostiene. Tuttavia dal testo approvato emerge qualche nota di carattere culturale su cui vale la pena soffermarsi, anche perché dopo anni di dibattito attraverso le varie legislature ci si attenderebbe un testo perfetto o quasi. E la prima osservazione è sul fatto che la configurazione del reato, la sua descrizione, non doveva essere – come invece è stata – di difficile e controversa elaborazione. La si poteva infatti riprendere dalla definizione che di tale crimine viene data dalla stessa Convenzione, che compiutamente descrive quale atto si caratterizzi come tortura e che soprattutto tipizza il reato come reato specifico commesso «da un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale». La scelta del testo approvato è invece diversa: il reato è generico, può essere cioè commesso da chiunque, anche se la pena è aumentata se a commetterlo è stato «un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni». Gli effetti non sono diversi: la pena prevista dal testo approvato è adeguata sia nel caso generico (da tre a dieci anni) sia nell’aumento previsto nel caso di pubblico ufficiale (da quattro a dodici); se poi le lesioni sono gravi la pena aumenta ancora, e arriva a trent’anni in caso di morte come conseguenza non voluta e all’ergastolo se invece è cagionata dalla tortura stessa. Pene adeguate, è vero, ma l’aver voluto un reato generico e non tipizzato corrisponde alla volontà  di non inserire nel codice un reato che specificatamente abbia come attori le forze di polizia, i carabinieri, la polizia penitenziaria. Qui è il ‘nodo’ culturale giacché è ben chiaro a tutti che quando si parla di tortura ci si riferisce proprio a un reato compiuto nell’esercizio del potere della forza da parte di agenti dello stato, ma le forze politiche parlamentari non hanno avuto il coraggio sufficiente per affermarlo. In questo si illudono di aver fatto l’interesse delle varie forze dell’ordine; al contrario, hanno invece certificato un bisogno di immergere i comportamenti gravi e illeciti compiuti da alcuni singoli o settori, in un mare indistinto, in ciò non contribuendo agli sforzi di chi, all’interno di esse, è impegnato per una sempre maggiore trasparenza, correttezza e democrazia. Due note a margine emergono inoltre dal testo. La prima riguarda la non previsione di un fondo per il risarcimento delle vittime, al fine di aiutarle nel percorso di riabilitazione dopo una così dilaniante esperienza: era nel testo iniziale, ma ha subito la scure delle ristrettezze finanziarie, nonostante sia noto che tale percorso richieda assistenza, aiuto e, quindi, anche sostegno economico. La seconda attiene alla più generale visione della pena: sarebbe un segno di civiltà  giuridica non trovare più la parola ‘ergastolo’ in una norma di nuovo conio, anche in quelle che riguardano i reati più odiosi, quale può essere la morte sotto tortura. Bastava scrivere nel testo che nel caso di morte causata da tortura si applica la pena massima prevista e lasciare così aperta la porta alla possibilità  di vedere un giorno l’ergastolo bandito dal nostro ordinamento. Sono note più importanti per la nostra consapevolezza che non per la valutazione complessiva di un passo tardivo ma comunque positivamente compiuto. Ora si tratta di vedere se si è trattato solo di un passo simbolico o saprà  essere concreto: nella definitiva approvazione prima, e nell’applicazione effettiva, poi. * Ex presidente del Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa


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