Professioni, chi le amministra non può sanzionare

by Editore | 11 Agosto 2012 15:31

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MILANO — La riforma delle professioni rivoluziona il sistema disciplinare. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto prevede infatti l’incompatibilità  tra le funzioni «politiche» e le funzioni sanzionatorie. Come dire: chi amministra, non può essere allo stesso tempo «giudice» nei procedimenti disciplinari. E stabilisce che, a livello territoriale, dovrà  essere il presidente del tribunale del circondario a nominare i componenti delle nuove commissioni disciplinari, scegliendo all’interno di un elenco presentato dagli ordini.
La novità  è contenuta nell’articolo 8 del Dpr, che esclude esplicitamente le professioni sanitarie e i notai. E, secondo i rilievi evidenziati dal Consiglio di Stato, lascia fuori anche le professioni che decidono le questioni disciplinari per via giurisdizionale. Fatta salva la separazione dei ruoli, l’attuazione del principio viene delegata all’autonomia organizzativa dei vari consigli, che potrebbero anche organizzarsi in sezioni. E’ il caso degli avvocati, ad esempio, ma di questo elenco fanno parte anche gli architetti, i chimici, i geometri, gli ingegneri e i periti industriali. 
«Si tratta di un cambiamento sostanziale, perché in questo modo avremo organismi composti da persone che, a livello territoriale e nazionale, non avranno più funzioni amministrative negli ordini», valuta Marina Calderone, presidente del Coordinamento unitario delle professioni (Cup), che aveva «fortemente criticato» la prima versione del Dpr proprio sul punto delle commissioni di disciplina. E anche il Consiglio di Stato aveva sollevato altrettante perplessità  sulla questione. 
Il nodo? La prima bozza della riforma prevedeva che per costituire i collegi disciplinari fossero cooptati i primi non eletti per le funzioni amministrative. Creando in questo modo non pochi mal di pancia tra i professionisti, perché avrebbero avuto come «giudici» quelli che erano stati di fatto «trombati». 
Vediamo, dunque, che cosa cambia nella versione diventata legge. Per le professioni che decidono le questioni disciplinari in via amministrativa, la riforma stabilisce che i consigli di disciplina territoriale saranno istituiti presso i consigli dell’ordine o collegio territoriale, per mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma. 
Delle nuove commissioni disciplinari faranno parte tanti consiglieri quanti finora hanno svolto funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriale, secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali vigenti. 
La nomina dei consiglieri che faranno parte dei consigli di disciplina territoriali spetterà  al presidente del tribunale, sul cui circondario hanno sede i consigli, che li sceglierà  da una rosa di nominativi proposta dal consiglio dell’ordine locale. L’elenco dovrà  essere composto da un numero di «candidati» pari al doppio dei consiglieri da nominare. Mentre i consigli nazionali dell’ordine avranno 90 giorni dall’entrata in vigore della riforma per varare i regolamenti, previo parere vincolante del ministro vigilante, che individuano i criteri in base ai quali i consigli avanzano la proposta e il presidente del tribunale effettua la scelta. 
La riforma stabilisce regole minime del funzionamento dei consigli di disciplina. Presidente sarà  chi ha maggiore anzianità  di iscrizione all’albo o, se ci sono componenti non iscritti, il maggiore d’età . Il consigliere più giovane svolgerà  invece le funzioni di segretario. I consigli di disciplina avranno la stessa durata dei consigli dell’ordine. 
Le competenze dei consigli di disciplina restano le stesse finora assegnate ai consigli nazionali, cioè l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari degli iscritti all’albo. 
A livello nazionale, invece, la situazione cambia. Per mantenere fermo il principio di separazione dei poteri, il governo ha deciso che le funzioni disciplinari saranno attribuite ad alcuni consiglieri, che perderanno però i poteri amministrativi. 
La riforma non si applica ai professionisti sanitari, perché all’interno delle loro commissioni disciplinari figurano già  componenti che garantiscono terzietà  essendo espressione del ministero della Salute. Ed esclude anche i notai, perché nel loro ordinamento il principio di terzietà  è stato introdotto (per la prima volta in Italia) fin dal 2006. La riforma del sistema disciplinare notarile ha istituito infatti le commissioni di disciplina regionali, non più legate quindi al singolo distretto dove opera il notaio. Ogni commissione è presieduta da un magistrato, al quale viene deferito il notaio in caso di irregolarità .

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