Conti correnti, mutui e fidi record di reclami nel 2011 contro i soprusi allo sportello
ROMA — Cresce l’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, il sistema di risoluzione “stragiudiziale” delle controversie tra clienti e banche o con gli altri intermediari finanziari. Una possibilità semplice, economica e veloce di risolvere liti in ambito bancario e finanziario, in alternativa al ricorso davanti al giudice e che lo scorso anno ha esaminato 3.578 ricorsi registrando, così, un incremento del 5% rispetto al periodo 2009-2010. L’80,3% dei ricorsi è stato presentato da consumatori, mentre il 19,7% è riferito ad imprese. Dei 2.760 ricorsi decisi nel 2011, il 62% si è risolto positivamente per i clienti delle banche e delle finanziarie. Le casistiche delle controversie più gettonate sono relative ai conti correnti (502 pari al 14% dello stock complessivo), i mutui con 459 ricorsi (il 12,8% del totale). Notevoli le performance degli strumenti e servizi di pagamento: 404 ricorsi collegati all’utilizzo delle carte di credito (11,3%) e a bancomat e carte di debito (381 pari al 10,6% del totale). Nel 2011 i ricorsi che riguardano le banche hanno costituito la quota prevalente (il 67,3%) di quelli presentati al sistema; tuttavia, sono diminuiti del’11,9% rispetto al 2010.
Al contrario, è stato registrato un consistente aumento dei ricorsi riguardanti le società finanziarie (+47%) e di quelli presentati nei confronti di Poste Italiane, più che raddoppiati rispetto al 2010 (da 214 a 481). L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni, servizi bancari e finanziari quali, ad esempio, i conti correnti, i mutui e i prestiti personali: fino a 100.000 euro. Non ci sono limiti di importo invece quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo). Sono soggetti alle decisioni dell’ABF le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico Bancario, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) che operano in Italia, Poste Italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia. In prima battuta, il cliente deve rivolgersi all’Ufficio Reclami istituito presso l’intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni: se la risposta non risulta soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Se il cliente non rimane soddisfatto delle decisioni del-l’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. Per presentare il ricorso è sufficiente versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso viene accolto. Se l’intermediario non esegue quanto disposto nella decisione, la notizia del suo inadempimento viene segnalata sul sito web dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. ABF è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: Milano, Roma e Napoli. L’ attività viene svolta dalla Banca d’Italia.
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