Nozze Gay, Se per la politica italiana quei diritti civili sono tabù

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Imprigionati da anni dalle logiche senza respiro dei partiti, i diritti civili continuano a porre domande ineludibili e compaiono nel sistema istituzionale con aperture che la politica continua a non vedere o a rifiutare. È ancora accaduto con le polemiche nel Pd sui diritti delle persone omosessuali. Ma, per discutere in modo adeguato una questione così impegnativa, non basta ricordare i paesi che hanno riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, marcando la distanza tra l’altrui e il nostro rispetto per i diritti d’ogni persona. Bisogna partire da casa nostra, dove si sono manifestate novità  che dovrebbero essere considerate un comune punto d’avvio per arrivare ad una seria disciplina legislativa, che è indecente e illegittimo continuare a rinviare.
Aveva cominciato il Trattato di Maastricht, vincolante per l’Italia, introducendo il divieto di discriminazioni basate sulle tendenze sessuali. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, ha poi aggiunto una innovazione che muta profondamente il quadro istituzionale. Nel suo articolo 9 stabilisce che «il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». La distinzione tra “il diritto di sposarsi” e quello “di costituire una famiglia” è stata introdotta per legittimare il ricorso a modelli diversi per disciplinare i rapporti tra le persone che decidono di condividere la propria vita. E la novità  dalla Carta diventa ancor più evidente se si fa un confronto con l’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950: «uomini e donne hanno diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che disciplinano l’esercizio di tale diritto».
Confrontando questo articolo con quello della Carta, si colgono differenze sostanziali. Nella Carta scompare il riferimento ad “uomini e donne”. Non si parla di un unico “diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, ma si riconoscono due diritti distinti, quello di sposarsi e quello di costituire una famiglia. Due categorie che hanno analoga rilevanza giuridica, e dunque medesima dignità : non è più posne
sibile sostenere che esiste un principio riconosciuto – quello del tradizionale matrimonio tra eterosessuali – ed una eccezione (eventualmente) tollerata – quella delle unioni distinte dal matrimonio, riguardanti persone di sesso diverso o dello stesso sesso. Ma il punto essenziale è la cancellazione del requisito della diversità  di sesso sia per il matrimonio, sia per gli altri modelli di famiglia.
Dall’Europa, dunque, arrivano indicazioni significative per quanto riguarda la dinamica dei diritti. Ma la politica
rimane colpevolmente silenziosa. Se ne accorgono i giudici, con decisioni sempre più importanti.
Con la sentenza n.138 del 2010 la Corte costituzionale ha riconosciuto la rilevanza costituzionale delle unioni omosessuali, poiché siamo di fonte ad una delle “formazioni sociali” di cui parla l’articolo 2 della Costituzione. Con una conclusione importante: alle persone dello stesso sesso unite da una convivenza stabile “spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.
Sono parole impegnative: un “diritto fondamentale” attende il suo pieno riconoscimento. E nella sentenza si dice pure che “può accadere che, in relazioni a ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità  di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”. Una barriera è caduta. Il Parlamento non potrà  più usare l’argomento di un presunto obbligo di non creare “contiguità ” tra disciplina del matrimonio e delle unioni di fatto. Certo, la Corte poteva andare oltre, tanto che la sua sentenza è stata definita “pilatesca”, perché ha lasciato sullo sfondo il principio di eguaglianza e ha trascurato l’indicazione proveniente dalla Carta dei diritti. Ma un passo importante è stato fatto, un diritto fondamentale è stato riconosciuto, sì che è ormai divenuta inaccettabile la disattenzione del Parlamento, che priva le persone di diritti costituzionalmente garantiti.
Lungo questo cammino, la Corte di Cassazione è stata più netta. Con la sentenza n. 4184 del 2012, riprendendo alcune conclusioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha affermato che, essendo ormai venuto meno il requisito della diversità  di sesso e poiché si è in presenza di un diritto fondamentale, le coppie formate da persone dello stesso sesso possono rivolgersi ai giudici «per far valere, in presenza di “specifiche” situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata ».
Norme costituzionali, articoli della Carta dei diritti, sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle nostre corti hanno chiarito quali siano i diritti delle persone omosessuali e stanno apprestando gli strumenti per garantirli. È disperante che i partiti si preoccupino più degli equilibri interni e delle alleanze possibili che del rispetto della dignità  e dell’eguaglianza delle persone, rimanendo ancora sostanzialmente schiavi di quella che è stata chiamata la “politica del disgusto”, mentre è tempo di realizzare pienamente la “politica dell’umanità ”.


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