Un reato fantasma ma è l’unico chiesto nella Costituzione

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Il primo disegno di legge diretto a introdurre nel codice penale il crimine di tortura fu depositato a Palazzo Madama il 4 aprile del 1989 dal senatore del Pci Nereo Battello. L’ultimo in ordine cronologico è stato presentato dal senatore del Pd Pietro Marcenaro lo scorso 17 aprile. Risale al 1984 la Convenzione delle Nazioni Unite che qualifica la tortura quale un delitto non soggetto a prescrizione, sempre perseguibile di ufficio, che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale e con l’intento specifico di estorcere una confessione o di umiliare la vittima. Il contenuto del crimine è l’inflizione di una sofferenza fisica o psichica. 
In questi 28 anni si è consumata una vergogna italiana. Molte volte dalle pagine di questo giornale l’abbiamo raccontata. Tante volte si è arrivati vicino alla approvazione della legge, ma azioni e omissioni di destra e qualche volta di sinistra lo hanno impedito. E’ ora di ripartire. 
C’è tutto il tempo affinché, prima della fine della vigente legislatura, si arrivi all’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Basta limitarsi a riprodurre la definizione del crimine presente nel trattato Onu, aggiungendovi le sanzioni, la giurisdizione universale e la previsione di imprescrittibilità . Un quarto dei senatori ha già  sottoscritto una proposta in tal senso, la cui prima firmataria è la parlamentare radicale Poretti. La si discuta e la si approvi subito. Ci vuole non più di un’ora di lavoro. Quella sulla tortura è una legge costituzionalmente dovuta. La sola volta in cui nella nostra Carta si usa il termine «punizione» è infatti proprio all’articolo tredici, dove i nostri costituenti hanno testualmente scritto che va «punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ». La tortura è l’unico delitto costituzionalmente necessario. Invece abbiamo previsto reati di tutti i tipi tranne quello. 
La legislazione attuale è palesemente insufficiente. I reati presenti nel codice Rocco e a volte evocati come capaci di supplire alla mancanza hanno tempi di prescrizione molto rapidi, richiedono la querela di parte e non contemplano mai le torture psicologiche. Dice Mauro Palma, che per anni ha presieduto il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, che la presenza del crimine di tortura nel codice penale è condizione necessaria ma non sufficiente per punire i torturatori. Bisogna anche che i giudici siano disposti ad applicare l’eventuale norma. 
Per questo abbiamo deciso di riprendere una campagna politica e culturale che tenda a questo obiettivo minimo di civiltà . La tortura è un crimine che protegge il bene sommo della dignità  umana. L’Italia, così attenta all’Europa, dovrebbe ricordarsi che nelle norme di apertura del Trattato di Lisbona della Ue vi è la proibizione categorica e senza eccezioni della tortura. L’Italia dovrebbe attivarsi anche per ratificare al più presto il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, che prevede la nascita di un meccanismo ispettivo su scala globale nonché l’istituzione di un organismo nazionale indipendente di controllo di tutti i luoghi di detenzione. I diritti umani sono uno strumento di trasformazione culturale, politica e sociale. Non vanno ridotti a mera retorica.
*Presidente Antigone


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