Licenziamenti economici, corsa a ostacoli per il reintegro

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Licenziamenti Era il punto più atteso e il ministro l’ha lasciato per ultimo come si conviene quando bisogna dire le cose crudeli (ma senza lacrima). Grazie alla tecnica dello «spacchettamento», i licenziamenti diventato praticamente liberi; come dice Gianni Rinaldini (coordinatore de «La Cgil che vogliamo») «l’art. 18 non esiste più». L’unica accortezza che devono avere le aziende è nell’indicare come causale «per motivi economici» e non aver lasciato troppe tracce (o testimonianze) di «discriminazione». Ma del resto nessun imprenditore ha mai addotto motivi «discriminatori», sanzionati peraltro dalla Costituzione prima che dalla legge 300/70. In dettaglio, le uniche ragioni ammissibili sono quelle «disciplinari» oppure «economiche». Nel primo caso, è il giudice a stabilire se – quando riscontra che l’azienda non ha detto il vero – si deve procedere al reintegro del dipendente sul posto di lavoro (con ovvia restituzione degli stipendi e dei contributi non pagati) oppure al semplice indennizzo economico, tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità  (15-27 nel vecchio testo, devono essere sembrate «eccessive»). Finora la scelta è stata lasciata al singolo lavoratore.
La vera rivoluzione è per i licenziamenti «economici». Una volta comunicata la risoluzione del rapporto, impresa e dipendente devono presentarsi entro sette giorni presso la Direzione territoriale del lavoro per addivenire a una «conciliazione» in cui viene stabilita l’entità  dell'”indennizzo». Se entro 20 giorni l’accordo non si trova, l’azienda può procedere al licenziamento effettivo. Se invece c’è, parte «l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia» per la ricollocazione sul mercato del lavoro. Il lavoratore che non trova l’accordo può ancora ricorrere al giudice (i tempi della procedura vengono notevolmente accelerati, con una sorta di «corsia preferenziale»), ma questi non potrà  entrare nel merito delle ragioni economiche addotte dall’azienda; e solo nel caso ne riscontri l’«insussistenza» procederà  al «reintegro».
Vi sembra contorto? Lo è. In pratica il lavoratore dovrà  decidere subito se accettare l’indennizzo che gli viene proposto oppure correre il rischio di una causa in cui, se non vince, può perdere anche il risarcimento.
I media ieri riportavano che proprio su questo punto si era esercitato il massimo di pressione da parte del Pd per «correggere» il testo originario. A voi giudicare se ha avuto un successo, come dice Bersani. Oppure no, come ci sembra evidente.

Precarietà  Cambia ben poco. L’apprendistato viene «valorizzato» come modalità  prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro». Le aziende possono però continuare ad assumere «apprendisti» solo se nelle precedenti chiamate hanno finito per assumerne almeno il 50% in pianta stabile (soltanto il 30%, nei primi tre anni della legge). In compenso, potranno assumerne tre ogni due lavoratori con contratto a tempo indeterminato (oggi il limite è 1 contro 1; quindi «più apprendisti per (quasi) tutti». 
I contratti a termine non dovranno essere più giustificati col «causalone» per la prima chiamata, ma sarà  loro applicata un’addizionale contributiva per finanziare in parte l’Aspi (il nuovo nome dell’assegno di disoccupazione); successivamente sarà  obbligatorio motivarli, ma scattano incentivi contributivi se si passerà  all’assunzione a tempo indeterminato. 
Scatta poi la «presunzione di abuso» per i co.co.pro. o le partite Iva monocommittenti prolungate, così come per altre due o tre forme contrattuali «atipiche». Ma non ne viene abolita nemmeno una.

Ammortizzatori sociali È l’altra «modernizzazione reazionaria» in atto, che conferma sostanzialmente il primo testo presentato due mesi fa. Si passa da un «sistema duale» che prevede varie forme di cassa integrazione più «mobilità » per una platea di circa 4 milioni di lavoratori, e nulla per gli altri, ad un altro in cui ci sarà  ben poco, ma per tutti (in teoria e comunque non uguale per tutti). Resta la cig solo per le «crisi aziendale temporanee», mentre scompaiono progressivamente quelle per «cessazione di attività », «ristrutturazione», ecc. Scompare anche la mobilità . In sostituzione di tutto ciò arriva l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego), che dura però solo 12 mesi per gli under 55 anni e 18 per gli over. In pratica; se fin qui si poteva contare su due anni di cig più la mobilità  (2 anni per gli under 50, tre per gli over, totale: 4 o 5), alla fine del «periodo di transizione» da qui al dicembre 2015 resterà  soltanto un misero anno (massimo un anno e mezzo per gli anziani). 
Ma, almeno, è stato dato un reddito di continuità  ai precari? In teoria sì, ma solo se hanno lavorato dodici mesi negli ultimi due anni (un sogno, per il precario medio). Altrimenti – se hai cumulato tre mesi di contributi nell’ultimo anno – ti spetta solo un «mini-Aspi», che dura la metà  dei mesi per cui hai i contributi.
Sia chiaro. Il ddl è di 79 pagine; ci dovremo certamente tornare sopra.


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