Licenziamenti

by Editore | 24 Marzo 2012 16:43

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ROMA — Si riapre la possibilità  del reintegro in caso di licenziamenti per motivi economici, secondo quanto richiesto da Cisl, Uil e Ugl, ma per ora, prima del passaggio in Parlamento, con margini assai ristretti.
Il testo passato ieri dal consiglio dei ministri contiene una specificazione, anticipata giovedì scorso dal premier Mario Monti, che ha lo scopo di evitare gli abusi nei licenziamenti per motivi oggettivi. Ma riepiloghiamo il tutto con ordine.
Sui licenziamenti discriminatori resta intatta la norma che li considera nulli anche per le aziende sotto i 15 dipendenti. Il licenziamento viene considerato discriminatorio se è determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione a attività  sindacali. E ancora, quando è intimato in concomitanza col matrimonio oppure dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età  del bambino o dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino. Infine se è determinato da un motivo illecito. In tutti questi casi il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore, anche dirigente, nel posto di lavoro indipendentemente dalla motivazione adottata e quale che sia il numero dei dipendenti occupati. È previsto anche il risarcimento del danno e il pagamento dei contributi. 
Sono disciplinari i licenziamenti intimati per giusta causa (comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto, come ad esempio i furti o le risse) o per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, caso «fannulloni»).
Il governo cambia l’articolo 18 nel senso che tali licenziamenti, qualora il giudice accerti l’insussistenza delle motivazioni del datore di lavoro, comportano la condanna del datore di lavoro (per le aziende sopra i 15 dipendenti) a un indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità . Il reintegro del lavoratore, così come previsto dall’attuale articolo 18, resta solo per alcuni casi: qualora il fatto contestato al lavoratore non sia stato commesso o se rientra tra le ipotesi previste dal contratto collettivo. In questi casi ci sarà  anche un risarcimento e verranno versati i contributi. 
E veniamo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cioè per motivi economici. Sono sostenuti da ragioni che attengono alla crisi dell’impresa (sempre sopra i 15 dipendenti), alla cessazione dell’attività  e, anche solo, al venir meno delle mansioni cui era assegnato il lavoratore, se non è possibile la sua ricollocazione a altre mansioni compatibili. Il governo ha cambiato l’articolo 18 prevedendo che, nel caso in cui davanti al giudice il motivo risulti inesistente, il lavoratore non ha più diritto al reintegro ma solo a un indennizzo tra 15 e 27 mensilità . Su richiesta di Cisl e di Uil è stata introdotta dal consiglio dei ministri una specificazione per evitare che i licenziamenti economici «dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare». La novità  è che se il lavoratore prova che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, il giudice ne applica la relativa tutela. Cioè, nel caso risulti discriminatorio, il reintegro; nel caso sia disciplinare, il reintegro o l’indennizzo. Resta però un buco: perché se il lavoratore non riesce dimostrare che il caso rientra nel discriminatorio o nel disciplinare e il giudice accerta l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo, non c’è il reintegro ma solo l’indennizzo.

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