La parità del ’93 con il settore privato e la deroga (necessaria)
ROMA — Alcune sentenze della Cassazione hanno sancito la piena applicabilità dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti pubblici, a cominciare dagli statali.
Sono decisioni che hanno specificato addirittura le casistiche per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore e hanno stabilito in alcuni casi il reintegro degli impiegati. Queste decisioni adesso rischiano di trasformarsi in un boomerang per i lavoratori statali perché costituiscono una giurisprudenza dei supremi giudici difficile da bypassare circa l’applicabilità dell’articolo 18 (e quindi anche delle sue successive modifiche) nel comparto pubblico. Naturalmente, le decisioni della Cassazione non sono altro che una conseguenza dei cambiamenti avvenuti via via nella natura giuridica del rapporto di lavoro tra lo Stato e i suoi dipendenti. Un tempo regolato dal diritto amministrativo e quindi tutelato dalla relativa giurisdizione fatta di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. E poi trasformatosi, ma sono passati già vent’anni(nel 1993) in un contratto di tipo del tutto privato. Una trasformazione «codificata» nel Testo unico sulla Pubblica amministrazione del 2001 che ha integralmente recepito al suo interno la legge 300 del 1970, cioè lo Statuto dei lavoratori, compreso l’articolo 18. Di qui la valutazione di un inevitabile impatto delle modifiche volute dal governo Monti, anche sui pubblici dipendenti. Per evitare l’applicazione delle modifiche relative ai licenziamenti individuali per motivi economici e disciplinari sarà necessario quanto meno scrivere una nuova norma che «tenga conto della specificità del lavoro nella pubblica amministrazione», affermavano ieri al dipartimento diretto da Filippo Patroni Griffi. Sarà insomma necessaria una deroga esplicita, anche perché nessuno può contestare che oltre alle aziende e industrie private se c’è un settore del Paese che ha bisogno di ristrutturazioni è proprio il settore pubblico. Se i sindacati imporranno una deroga per gli statali, però, quella norma difficilmente eviterà di incorrere in una sospetta illegittimità in base al principio di uguaglianza tra i cittadini sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Anzi, quella deroga potrebbe vanificare le nuove modifiche facendole saltare del tutto anche per i dipendenti privati.
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