by Editore | 27 Febbraio 2012 9:58
ROMA — Arriva il bollo proporzionale dell’uno per mille anche sui depositi bancari e postali e i certificati di deposito ma non sui conti correnti.
Lo prevede l’ultima versione disponibile del decreto sulla semplificazione fiscale, che oggi dovrebbe approdare per la promulgazione al Quirinale nella sua versione definitiva, messa a punto dai tecnici dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri di venerdì scorso.
Il salva Italia. Come è noto, i conti di deposito finora non sono stati gravati da maxibollo sugli estratti conto ma neanche da quello sulle comunicazioni relative al deposito dei titoli.
La normativa attuale, così come innovata dal decreto salva Italia a dicembre scorso, stabilisce che l’onere dell’imposta di bollo di 34,20 euro annuali venga pagato dagli intestatari persone fisiche solo se il conto è attivo e con un saldo medio nell’anno oltre i 5 mila. Per chi non supera tale soglia l’imposta di bollo non è dovuta. Una particolarità che determina un risparmio per ben 8 milioni di contribuenti, un terzo dei correntisti italiani.
Anche sui titoli si è cercato di introdurre un principio equo per cui l’imposta è diventata proporzionale e si calcola applicando una percentuale sul valore totale posseduto pari allo 0,1% nel 2012 e allo 0,15% dal 2013, comprendendo però tutti i tipi di prodotti finanziari, anche quelli detenuti all’estero. Con un limite minimo di 34,20 euro e, solo per il 2012, un massimo di 1.200 euro di imposta.
Il decreto salva Italia infine esclude dalla tassazione i fondi pensioni ed i fondi sanitari.
La nuova versione. Una volta che la norma del salva Italia è stata approvata, non tutti sono rimasti convinti della sua chiarezza e equità . Alcuni operatori del settore ne avevano azzardato un’interpretazione estensiva, ricomprendendo tra gli strumenti finanziari, cui si sarebbe dovuta applicare l’imposta proporzionale, anche i conti di deposito e i certificati, considerandoli nel novero degli strumenti di investimento.
La novità introdotta con il decreto sulla semplificazione fiscale sana proprio questa incertezza rendendo esplicito ciò che era ancora «in nuce». La norma stabilisce che vengano tassate le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, «ivi compresi i depositi bancari e postali anche se non rappresentati da certificati». L’imposta resta non dovuta per le comunicazioni ricevute e emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.
La base imponibile. L’imposta proporzionale si calcola sul valore del deposito o, nei casi dei certificati, sul valore nominale o di rimborso.
La norma dice che l’imposta si applica sulle comunicazioni nel senso che, se applicando l’un per mille sul conto, l’importo dovuto fosse pari a mille, questo importo può essere prelevato una volta sola se la comunicazione è una, o suddiviso per il numero delle comunicazioni effettuate, se sono più di una.
L’applicazione. La nuova imposizione verrà applicata dalle banche ai conti vincolati già in corso o solo a quelli che verranno stipulati dall’entrata in vigore della norma in poi? La decisione starà alle banche che potrebbero propendere per la seconda soluzione.
Ma potrebbero anche fare di più per accaparrarsi il cliente: accollarsi l’onere del bollo almeno per i conti che non siano troppo bassi, quelli che vengono tenuti in vita con pochi euro. Resta inteso che le banche che oggi espongono clausole del tipo «bollo vigente a carico della banca» dovranno farvi fronte oppure cambiare le condizioni dando al cliente il necessario preavviso di almeno due mesi.
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