DL Semplificazioni: inquinate ma in maniera “amichevole”!

by Editore | 28 Febbraio 2012 10:58

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Basta certificati, basta controlli, dentro le quattro mura che delimitano il mio territorio posso fare quanto mi pare e piace. Una logica iperindividualista che porta alla giungla dove comanda il più forte. Monti non segue questa impostazione ma nelle pieghe del decreto si incontra un’eccessiva liberalizzazione per i comportamenti delle aziende soprattutto nei riguardi dell’ambiente, e praticamente uno smantellamento dei controlli ecologici e della sicurezza sul lavoro.

Il Presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, è stato uno dei primi a lanciare l’allarme. L’articolo 14 del decreto 05/2012 (il testo completo è consultabile qui in .pdf) porta il titolo “Semplificazioni dei controlli sulle imprese” e sancisce una serie di alleggerimenti sui controlli degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche sulle imprese. Si parla di “proporzionalità  dei controlli” (comma 4a), di “eliminazione di attività  di controllo non necessarie” (comma 4b) e, con una dizione abbastanza curiosa, di “collaborazione amichevole con i soggetti controllati” (comma 4d). Insomma bisogna mettersi d’accordo prima, così “da recare il minore intralcio all’esercizio delle attività  dell’impresa” (comma 4c).

“Questa norma è una follia – sbotta Bonelli – perché l’efficacia del controllo sta proprio nella verifica senza preavviso. Con i controlli ambientali ‘amichevoli’ i grandi inquinatori potranno farla franca. La semplificazione delle verifiche consentirà  a industrie altamente inquinanti, come ad esempio l’Ilva di Taranto (dove viene emessa il 95% della diossina italiana), di ridurre il numero dei controlli ambientali da parte dell’Arpa che, oltretutto, dovrà  realizzarli con preavviso e concordandoli ‘amichevolmente’ – prosegue Bonelli -. Ciò produrrà  una chiara alterazione dei dati perché i controllori dovranno chiedere il permesso ai controllati prima di effettuare le verifiche”.

“In questo chi ha il compito di verificare le emissioni o i livelli di inquinamento in aree fortemente contaminate per la presenza di attività  industriali altamente inquinanti come Taranto, Priolo, Gela, Milazzo, Brescia, Porto Torres, Piombino, Terni prima di procedere dovrà  chiedere il permesso alle industrie, vanificando l’efficacia dei controlli stessi. Come mai il ministro dell’Ambiente Clini era così distratto da permettere che questa norma vergogna – che permette di azzerare l’efficacia sulle verifiche ambientali – venisse approvata in un decreto?”.

Ancora più netto è Gianfranco Amendola, Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, uno dei magistrati più attenti alle questioni ambientali. “Se con questo si voleva dire che i controlli devono essere effettuati con educazione e senza vessare e intimidire i poveri industriali, trattasi, ovviamente, di norma del tutto superflua. Ma questo non vuol dire “collaborazione amichevole”. I controlli sono controlli e non si può imporre alcuna “collaborazione amichevole” tra controllori e controllati. Né spetta ai controllori dare amichevoli consigli all’industriale su quello che deve fare al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità . L’industriale, se ha dei dubbi, ha tutti i diritti di pagarsi una consulenza privata o rivolgersi in modo formale e diretto alle istituzioni competenti e di ricevere risposta.

Ma il pubblico controllore, se riscontra reati, deve farne denuncia all’A.G. e non può essere invischiato nei problemi del controllato.

Se, a questo punto, ci focalizziamo sul settore dei controlli ambientali (dalle disposizioni dell’art. 14 sono esenti solo i controlli in materia fiscale e finanziaria), appare ancora più evidente la pericolosità  di questo stravagante principio.

È noto, infatti, che l’organo deputato al controllo tecnico delle violazioni ambientali è l’ARPA.

In proposito, recentemente la Cassazione ha evidenziato che “i funzionari dell’ARPA, preposti al controllo e alla vigilanza ambientale, sono titolari di una posizione di garanzia in relazione all’ impedimento dei reati commessi dai terzi e, pertanto, qualora, venuti a conoscenza dell’effettuazione irregolare di operazioni di gestione di rifìuti, omettano di intervenire, sono responsabili ex art. 40, 2° comma, c.p. dell’illecito smaltimento del rifìuto”.

Oggi si dice agli stessi funzionari che devono collaborare amichevolmente con i soggetti controllati.

Se, in questo quadro, aggiungiamo che già  esiste un altro scellerato principio legislativo in base al quale, per fare cassa, l’ARPA può accettare consulenze a pagamento anche dai soggetti che dovrebbe controllare (ed eventualmente denunciare), diventa ancor più concreto il rischio che la collaborazione “amichevole” possa talvolta essere intesa come collaborazione a pagamento, dove chi paga si assicura l’amichevole collaborazione del controllore ora e per il futuro. E chi vuole capire capisca!”.

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