Una barbarie giuridica incostituzionale

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Tale disposizione, marginalizzando l’ambito di applicazione dell’azienda speciale ex art. 114 del testo unico sugli enti locali, rischia di vanificare di fatto il vittorioso esito dei referendum dello scorso giugno contro la privatizzazione dell’acqua, in attuazione del quale il Comune di Napoli ha (primo in Italia) provveduto a trasformare la natura giuridica del soggetto incaricato di erogare il servizio idrico integrato. 
In altri termini, escludendo il ricorso all’azienda speciale dall’ambito dei servizi di interesse economico generale, si tenta di relegare l’ultimo baluardo del diritto pubblico esistente nel nostro ordinamento ad un ruolo residuale, se non addirittura meramente ornamentale. Si tratta, evidentemente, di un’operazione di barbarie giuridica, costituzionalmente illegittima. 
In primo luogo, nella fattispecie, si segnala un abuso dello strumento giuridico del decreto legge, con il quale si procede ad un riforma ex abrupto di interi settori dell’economia nazionale (servizi pubblici locali, commercio, trasporti, professioni), in assenza di adeguata meditazione, nonché dei requisiti previsti dall’articolo 77 Cost. Si realizza, in tal modo, per il tramite di un illegittimo ricorso alla decretazione d’urgenza, un tradimento della volontà  popolare espressa a seguito dei referendum. 
Il decreto in oggetto, così come già  l’art. 4 del decreto di Ferragosto, ripropone la medesima disciplina contenuta nell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente abrogato tramite lo strumento offerto dall’art. 75 della Cost. La giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte modo di affermare l’illegittimità  della riproposizione sostanziale di normative abrogate con referendum. Lo stesso art. 18 della bozza di decreto (“Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali”), riaffermando di fatto una disciplina abrogata (e limitandosi semplicemente ad eliminare i riferimenti al servizio idrico), comporta un’indebita restrizione dell’ambito di applicazione del referendum (che ha avuto ad oggetto l’intero art. 23-bis e non certo il solo servizio idrico). Anche volendo ammettere la legittimità  delle parti del decreto richiamate, la disciplina dei servizi pubblici locali che ne deriva appare decisamente sbilanciata in favore di modi di gestione privatistici, in assoluta violazione del diritto comunitario. 
Infine, del tutto ambigua è la riconducibilità  del servizio idrico integrato al novero dei servizi di interesse economico generale, attesa la peculiare natura del bene acqua, strettamente collegato a diritti fondamentali (si pensi al diritto alla salute). È evidente che ci troviamo di fronte ad un subdolo disegno eversivo di disarmo del diritto pubblico e delle garanzie ad esso collegate, concepito ad arte per neutralizzare l’imponente movimento politico e culturale sorto in questi mesi a tutela dei beni comuni. 
* Assessore ai beni comuni e alla democrazia partecipativa Comune di Napoli


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