by Sergio Segio | 27 Gennaio 2012 16:31
Particolarmente significativa in tal senso è l’estensione a diciotto mesi del residuo di pena che consente al detenuto di essere ammesso alla detenzione domiciliare. Questa disposizione non si applica ai detenuti per reati particolarmente gravi o soggetti al regime di sorveglianza particolare ed è comunque disposta caso per caso dal giudice di sorveglianza, che acquisisce una relazione dal carcere sulla condotta penitenziaria del condannato. Il bilanciamento – realizzato da tale norma tra difesa sociale ed esigenze di rieducazione (del condannato) è quindi, in un certo senso, la “cifra” del decreto-legge.
Che è uscito dal Senato ulteriormente migliorato, soprattutto nelle parti volte a evitare il fenomeno delle ‘porte girevoli’, ossia dell’ingresso in carcere di soggetti in attesa della convalida dell’arresto e che spesso vengono subito rilasciati a piede libero e, talora, addirittura senza che l’arresto sia convalidato. L’esigenza di fermare il fenomeno delle ‘porte girevoli’ è del resto necessario non solo in funzione deflattiva della popolazione degli istituti penitenziari, ma anche e soprattutto perché, come dimostrano le statistiche, il maggior numero di suicidi in carcere si verifica proprio nei primi giorni di ingresso, quando i detenuti sono in attesa di giudizio e per giunta presunti innocenti! Va dunque evitato il più possibile che, laddove non vi siano esigenze di difesa sociale, soggetti non pericolosi siano tradotti in carcere nella fase pre-cautelare. In questa
direzione, il testo votato dal Senato prevede un sistema di custodia graduale, ispirato al principio della residualità della detenzione in carcere. In sintesi, quale misura ordinaria da disporsi in caso di arresto per reati di competenza del tribunale monocratico (esclusi furto con strappo, in abitazione e rapina) si prevedono gli arresti domiciliari. Solo in caso di indisponibilità di un domicilio o di luoghi di cura ovvero di pericolosità dell’arrestato, egli sarà condotto in strutture idonee nella disponibilità della polizia giudiziaria o, in caso di necessità , in carcere. Benché limitata nella sua sfera di applicazione rispetto al testo votato in Commissione, questa previsione è un’importante conquista sul terreno delle garanzie. Prevedere in prima istanza, e salvi i soggetti pericolosi, l’arresto domiciliare, serve infatti non solo a deflazionare le carceri, ma anche e soprattutto a non immettere nel circuito penitenziario persone che ne uscirebbero dopo due giorni, ma gravemente segnate da quell’esperienza, che non può non dirsi traumatica. Inoltre, si è esteso alle camere di sicurezza il diritto di visita riconosciuto (per le carceri) a parlamentari (anche europei), garanti dei diritti dei detenuti, etc.,.
Infine, si è previsto il superamento di quell’”estremo errore inconcepibile in qualsiasi paese appena civile” (così il Pres.Napolitano) degli ospedali psichiatrici giudiziari, in favore di strutture a vocazione essenzialmente terapeutica, garantite tuttavia dalla presenza all’esterno della polizia penitenziaria, così da coniugare esigenze di difesa sociale e diritti alla salute e alla dignità per gli internati. Anche questo è un passo importante di civiltà giuridica, atteso da anni e non più rinviabile, segno di una rinnovata attenzione alle garanzie e ai diritti fondamentali, che speriamo possa essere il tratto caratterizzante di questa stagione politica. In primo luogo, ma non solo, sul terreno della giustizia.
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