by Sergio Segio | 14 Dicembre 2011 20:20
L’articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” varato dall’esecutivo recita: ”Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.
Di botto vengono cancellate cause di servizio ed equo indennizzo. Che tradotto in soldoni, lascia senza tutela e senza speranza di vedersi riconosciuto in giudizio un equo risarcimento le persone che si sono ammalate al lavoro.
I casi sono tanti, migliaia, in particolare per due categorie: coloro che vengono fatti oggetto di mobbing sul posto di lavoro e coloro che si ammalano per essere stati a contatto con l’amianto.
Cgil, Cisl e Uil, per lunedì 19 dicembre, hanno indetto uno sciopero del settore pubblico contro la manovra Monti, ma non appare nessun riferimento all’articolo 6 nei comunicati della mobilitazione. Anche su tutti i principali quotidiani nazionali non c’è traccia della norma. Ma la gravità della decisione, che salva solo i dipendenti pubblici del ” comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”, pare passare inosservata.
Gli istituti tagliati sono tipici del rapporto di pubblico impiego. La causa di servizio è costituita dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la prestazione lavorativa effettuata ed una determinata infermità . Al fine di determinarne l’esistenza viene effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso tra la minorazione ed il servizio. Scompare anche la pensione privilegiata introdotta nel 1973, attribuita al lavoratore pubblico se in conseguenza dell’infermità o della lesione derivante da fatti di servizio ha comportato l’inabilità assoluta o permanente. Infine svanisce l’equo indennizzo, che è uno speciale emolumento avente natura indennitaria e per tali ragioni cumulabile sia con il risarcimento del danno che con il trattamento di pensione privilegiata, attribuito al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia subito una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
”Questa norma colpirà tutti quelli che si ammalano lavorando. Compresi i malati di amianto”, ha commentato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto[1]. ”La nostra associazione adirà tutte le sedi competenti, non escludendo una pregiudiziale di illegittimità costituzionale, oltre alle iniziative di mobilitazione già in corso in Italia, e all’appello a tutte le autorìtà istituzionali e forze politiche affinché non si prestino ad avallare dette modificazioni, contrarie allo stesso principio di uguaglianza, oltre che di equità e giustizia, rispetto a chi è stato già pesantemente pregiudicato in seguito a una patologia per causa di servizio”.
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