Canapa in giardino, la svolta

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La perizia aveva accertato che solo una piantina alta 50 cm. conteneva 164 mg di Thc (quantitativo inferiore al valore della quantità  massima detenibile a uso personale), mentre le altre, tra i 10 e 20 cm., non avevano materiale analizzabile. Fiorella Pilato, presidente estensore della sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ha affrontato il problema se la coltivazione di poche piante destinate all’uso personale possa avere rilevanza penale o se invece tale condotta possa essere assimilabile alla detenzione (ad uso personale): lo ha fatto prendendo le distanze dal dictum della sentenza 28605 del 10 luglio 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione che affermò il principio della punibilità  della coltivazione “senza se e senza ma”, indipendentemente dalla quantità  e dalla destinazione. La Pilato sottopone a serrata confutazione l’assunto della Cassazione secondo cui la coltivazione «merita un trattamento diverso e più grave» rispetto alla detenzione, per il solo fatto di aumentare la quantità  complessiva di stupefacenti presenti sul mercato (sic!). Questa affermazione apparentemente logica si mostra invece come un vero e proprio paralogismo. La quantità  di stupefacenti presente sul mercato è nell’ordine di svariate tonnellate e non è certo qualche piantina che può aumentarla significativamente. Ma paradossali sono le conseguenze: il verdetto della Suprema Corte spingerebbe il consumatore, la cui attività  è penalmente irrilevante, a rivolgersi al mercato illecito e clandestino incentivando lo spaccio e i proventi di una attività  criminale. Conclude la Pilato: «Soltanto in astratto può affermarsi che qualsiasi coltivazione rappresenti un disvalore assoluto». La sentenza delle Sezioni unite della Cassazione afferma che la risoluzione del problema della droga «deve essere circoscritta al legislatore e ad esso soltanto è la responsabilità  delle scelte circa i limiti, gli strumenti, le forme di controllo da adottare», volendo con ciò limitare il potere di interpretazione delle norme da parte del giudice. Ma, in contrasto con quanto dichiarato, si arroga il diritto di aggravare le disposizioni di una legge già  estremamente punitiva per l’introduzione di un’unica tabella per tutte le sostanze; e perfino di andare oltre il dettato della Convenzione internazionale di Vienna del 1988 che equipara la coltivazione per consumo personale al possesso e all’acquisto. Come ho già  scritto, la sentenza della Cassazione è culturalmente mediocre e senza alcun pregio giuridico, frutto solo del pregiudizio ideologico e moralistico. Infine, la Pilato ribadisce l’interpretazione contenuta in una sentenza del Tribunale di Milano: gli articoli 26 e successivi, che stabiliscono le pene per la coltivazione, si riferiscono alle attività  di carattere industriale, non ai vasi sul balcone. Perciò, gli atti dei due fratelli di Carbonia sono stati rimessi al Prefetto per le sanzioni amministrative previste dall’art.75 per il consumo personale. Dopo la magistratura, sarebbe ora che anche la politica battesse un colpo.


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