Così parlò Zara-Tremonti
La Consob è preposta alla tutela e promozione della stabilità , e attua le direttive del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Mef), che ne nomina il vertice. Art 2. La proprietà delle azioni è riservata ai soggetti italiani. Opa, Ops, patti di sindacato, acquisto di blocchi di azioni e ogni operazione rilevante ai fini del controllo che coinvolga soggetti esteri è proibita, se non espressamente autorizzata dal Mef. Il Mef, di concerto con la Consob, può congelare i diritti di voto, abolire il pagamento dei dividendi, bloccare le offerte pubbliche, promuovere l’azione dell’autorità giudiziaria e tributaria nei confronti dei soggetti che violano il divieto. Sono autorizzati a detenere partecipazioni rilevanti, previa autorizzazione, i soli soggetti esteri con i quali lo Stato Italiano o i membri del suo Governo, intrattengono rapporti di affari. Art 3. La Consob decide l’ammissione alla quotazione delle società , purché in possesso della qualifica di società di sistema. Il controllo delle società di sistema può essere esercitato solo da un azionista di sistema. Sono azionisti di sistema lo Stato, gli enti locali, i soggetti pubblici o privati nominati con l’assenso di un’entità pubblica, le fondazioni bancarie, e gli impreditori di sistema. Il controllo delle società di sistema è stabile e può cambiare solo previo assenso del Mef. La nomina di Presidente e amministratore delegato spetta esclusivamente agli azionisti di sistema, sentito il parere del Mef. L’assemblea dei soci, le azioni di responsabilità e ogni altro diritto spettante agli azionisti non di sistema sono abrogati. Art 4. Sono società di sistema i campioni nazionali, le istituzioni finanziarie e le società controllate da imprenditori di sistema. Art 5. Sono campioni nazionali le società nelle quali Stato, enti locali, cassa DDPP o altre entità pubbliche detengono una partecipazione azionaria, nonchè tutte quelle operanti in settori dichiarati strategici dal Mef. Art. 6. Le banche e le assicurazioni italiane sono istituzioni finanziarie di sistema. Assicurano i mezzi finanziari alle altre società di sistema al fine di promuoverne la stabilità . In caso di difficoltà si fanno carico dei loro debiti, garantendole contro il rischio di insolvenza, e collocano presso i risparmiatori gli aumenti di capitale che si rendessero necessari. Reperiscono le risorse finanziarie presso i risparmiatori, collocando in via esclusiva proprie obbligazioni e polizze vita. Fanno eccezione le obbligazioni dei campioni nazionali. Possono derogare all’obbligo del controllo da parte di un azionista di sistema le istituzioni costituite in forma cooperativa, nelle quali nessuno comanda. In questo caso, la nomina del Presidente è soggetta al parere vincolante del Mef. Art. 7. È imprenditore di sistema chi: a) detiene una squadra di calcio; b) svolge la propria attività grazie a concessioni, autorizzazioni, licenze da parte di ente pubblico; fornisce servizi soggetti a regolamentazione o comunque giudicati di pubblica utilità dal Mef; c) detiene una partecipazione in un organo di informazione e/o in una istituzione finanziaria di sitema; d) svolge la propria attività in un settore strategico. Art. 8. Le società che a qualunque titolo gestiscono il risparmio devono essere controllate da istituzioni finanziarie di sistema. Agiscono nell’esclusivo interesse del controllante, seguendone le direttive. Art. 9. È fatto divieto agli organi di informazione economica di denigrare, criticare o comunque porre in cattiva luce gli interessi degli azionisti di controllo delle società di sistema. Art. 10. Norma transitoria. Al fine di promuovere la costituzione dei campioni nazionali, le normative Antitrust sono abrogate. Grottesca fantapolitica? No, realtà . Basta togliersi le fette di salame dagli occhi.
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